Art. 11 Docenza nei corsi 1. Le attivita' formative dei corsi di primo e secondo ciclo sono affidate, in misura non inferiore al trenta per cento del numero complessivo dei docenti, a professori e a ricercatori delle universita' italiane e straniere, in possesso di specifica qualificazione nei settori scientifico disciplinari di cui all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento. 2. Le attivita' formative possono essere affidate anche ad esperti in possesso di specifica, idonea e documentata qualificazione in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica, nonche' di documentata esperienza professionale e accademica acquisita in attivita' relative alle materie afferenti ai settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento. 3. La qualificazione dei docenti dei corsi di cui ai commi 1 e 2 deve risultare dal curriculum di studio e professionale, che e' pubblicato sul sito internet istituzionale della scuola. 4. Il reclutamento dei docenti e' effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicita' della valutazione. 5. Alle scuole superiori per mediatori linguistici che non intendono attivare corsi di secondo ciclo ovvero che non ottengono il relativo accreditamento la percentuale di cui al comma 1 si applica entro un triennio a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. 6. L'articolo 9 del decreto e' abrogato.