Art. 11 
 
                          Docenza nei corsi 
 
  1. Le attivita' formative dei corsi di primo e secondo  ciclo  sono
affidate, in misura non inferiore al  trenta  per  cento  del  numero
complessivo  dei  docenti,  a  professori  e  a   ricercatori   delle
universita'  italiane  e  straniere,   in   possesso   di   specifica
qualificazione  nei   settori   scientifico   disciplinari   di   cui
all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento. 
  2. Le attivita' formative possono essere affidate anche ad  esperti
in possesso di specifica,  idonea  e  documentata  qualificazione  in
materia di  interpretariato,  traduzione  e  mediazione  linguistica,
nonche'  di  documentata  esperienza   professionale   e   accademica
acquisita in attivita' relative alle  materie  afferenti  ai  settori
scientifico-disciplinari di  cui  all'allegato  1,  lettera  b),  del
presente regolamento. 
  3. La qualificazione dei docenti dei corsi di cui ai commi  1  e  2
deve risultare dal curriculum  di  studio  e  professionale,  che  e'
pubblicato sul sito internet istituzionale della scuola. 
  4. Il reclutamento dei  docenti  e'  effettuato  secondo  procedure
selettive  improntate  ai  criteri   della   comparazione   e   della
pubblicita' della valutazione. 
  5.  Alle  scuole  superiori  per  mediatori  linguistici  che   non
intendono attivare corsi di secondo ciclo ovvero che non ottengono il
relativo accreditamento la percentuale di cui al comma 1  si  applica
entro un triennio a  partire  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento. 
  6. L'articolo 9 del decreto e' abrogato.