Art. 14 
 
Istituzione  della  banca  dati  degli  studenti   della   mediazione
                             linguistica 
 
  1. E' costituita,  secondo  modalita'  definite  con  provvedimento
ministeriale, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia  di
protezione dei dati personali e sentito il Garante per la  protezione
dei dati personali, una banca dati degli  studenti  e  dei  diplomati
delle scuole superiori per mediatori linguistici, con oneri a  carico
delle stesse, ai fini del monitoraggio  dei  risultati  del  percorso
formativo e delle attivita' di verifica.