Art. 15 
 
                       Termini procedimentali 
 
  1. In sede di prima applicazione del  presente  regolamento  e  non
oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i  termini  di
cui all'articolo 7, commi 3 e 4, sono fissati rispettivamente in 90 e
in 120 giorni.