Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente regolamento, si intendono: 
    a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca; 
    b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca; 
    c) per Direzione, la  Direzione  generale  per  lo  studente,  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore; 
    d) per Direttore generale, il Direttore della Direzione  generale
per  lo  studente,  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione   della
formazione superiore; 
    e) per decreto, il decreto ministeriale 10 gennaio 2002,  n.  38,
recante «Riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge  11
ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17,  comma
96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127»; 
    f) per scuole superiori  per  mediatori  linguistici,  le  scuole
pubbliche e private aventi come finalita' la gestione  di  corsi  per
mediatori linguistici per i fini di cui alla legge 11  ottobre  1986,
n. 697; 
    g) per corsi, i corsi di  studio  per  mediatori  linguistici  di
primo ciclo di durata triennale e di secondo ciclo di durata biennale
istituiti presso le scuole riconosciute ai sensi rispettivamente  del
decreto  ministeriale  10  gennaio  2002,  n.  38,  e  del   presente
regolamento; 
    h) per Commissione, la Commissione consultiva e di valutazione di
cui all'articolo 6 del presente regolamento; 
    i) per ANVUR, l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca istituita  ai  sensi  dell'articolo  2,
commi da 138  a  141  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
    l) per CUN, il Consiglio  universitario  nazionale  quale  organo
elettivo di rappresentanza del sistema universitario ai  sensi  della
legge 16  gennaio  2006,  n.  18,  recante  «Riordino  del  Consiglio
universitario nazionale».