Art. 5 
 
            Comitato tecnico-scientifico e di valutazione 
 
  1. Le scuole superiori  per  mediatori  linguistici  che  intendono
richiedere l'accreditamento dei  corsi  di  secondo  ciclo,  oltre  a
possedere i requisiti strutturali e  di  qualificazione  didattica  e
scientifica di cui all'articolo 4, devono dotarsi, all'esito positivo
dell'istanza di accreditamento, di un sistema di assicurazione  della
qualita' ed autovalutazione per entrambi i cicli formativi. 
  2. Per i fini di cui al comma 1, il Comitato tecnico-scientifico di
cui all'articolo 4, comma 2 del decreto, assume la  denominazione  di
Comitato tecnico-scientifico e di  valutazione,  quale  organo  della
scuola  con  funzioni  di   monitoraggio   e   di   valutazione   del
funzionamento  della  scuola  stessa,  nonche'  di  valutazione   dei
risultati scientifici e didattici conseguiti, sia  al  primo  che  al
secondo ciclo. 
  3. Il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione e' composto  da
tre membri, di  cui  un  docente  universitario  di  ruolo  anche  in
quiescenza, afferente  ai  settori  scientifico-disciplinari  di  cui
all'allegato 1, lettera b), del presente  regolamento,  esterno  alla
scuola, che assume la funzione di Presidente, un  rappresentante  del
Ministero designato dal Direttore generale tra i dipendenti di  ruolo
del Ministero e un membro esperto in possesso di specifica, idonea  e
documentata qualificazione in materia di interpretariato,  traduzione
e mediazione linguistica scelto dalla scuola stessa. 
  4. Il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione  presenta  ogni
anno al  Ministero  una  relazione  sul  funzionamento  della  scuola
superiore per mediatori linguistici nel suo complesso, sull'attivita'
scientifica e didattica svolta nell'anno  precedente,  sul  programma
per l'anno  successivo,  con  particolare  riferimento  ai  risultati
conseguiti dalla scuola sul piano  didattico  e  di  inserimento  nel
mondo del lavoro  di  coloro  i  quali  hanno  conseguito  presso  la
medesima il titolo di studio all'esito dei corsi di secondo ciclo. La
mancata presentazione di tale relazione al  Ministero  per  due  anni
consecutivi  determina,  previa  diffida  a  presentare  la  predetta
relazione entro trenta giorni dal ricevimento della  diffida  stessa,
la decadenza dal riconoscimento concesso, da adottarsi  con  motivato
decreto del Direttore generale. 
  5. Per le  scuole  superiori  per  mediatori  linguistici  che  non
richiedono ovvero non ottengono l'accreditamento dei corsi di secondo
ciclo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2  e
3, del decreto.