Art. 6 Commissione consultiva e di valutazione 1. Con decreto del Ministro, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, e' costituita presso il Ministero la Commissione consultiva e di valutazione che sostituisce la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del decreto. 2. La Commissione esprime il parere obbligatorio sulle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici e di accreditamento dei corsi di studio di durata triennale e dei corsi di secondo ciclo. 3. La Commissione e' composta da: a) quattro docenti universitari di ruolo anche in quiescenza, designati dal CUN, afferenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento per le attivita' formative caratterizzanti della classe di laurea L-12 e della classe di laurea magistrale LM-94; b) quattro esperti scelti dal Ministro tra persone di elevata qualificazione e con comprovata esperienza e capacita' relative ai settori delle lingue e dell'interpretariato; c) un esperto in valutazione e programmazione designato dall'ANVUR; d) un rappresentante del Ministero. 4. Ai lavori della Commissione partecipa, con voto consultivo, il dirigente del competente Ufficio della direzione, responsabile del procedimento. Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro designa, tra i componenti nominati, il Presidente, il cui voto prevale in caso di votazioni con esito di parita'. 5. La Commissione dura in carica tre anni e i singoli componenti possono essere confermati una sola volta. 6. All'atto dell'insediamento la Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicita' delle decisioni e delle valutazioni. 7. La Commissione puo' organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro e puo' procedere ad audizioni, anche su richiesta dei soggetti istanti. A tal fine si avvale di una segreteria tecnica, costituita con provvedimento del Direttore generale. 8. Su delibera della Commissione, in relazione a questioni specifiche, possono partecipare ai lavori, senza diritto di voto e a titolo gratuito, esperti qualificati convocati di volta in volta dal Presidente. 9. L'incarico di membro della Commissione e' incompatibile con quello di componente di organi di direzione, gestione, consultivi, di controllo e didattici dei soggetti gestori di tutte le scuole superiori per mediatori linguisti. I membri della Commissione non possono avere comunque cointeressenze nelle scuole, ne' avere presso le stesse incarichi di insegnamento o di gestione in atto. 10. L'attivita' di componente della Commissione e' svolta a titolo gratuito. 11. La Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del decreto resta in carica fino alla costituzione della Commissione. A far data dalla pubblicazione del presente regolamento, la Commissione tecnico-consultiva non puo' accettare nuove istanze di riconoscimento o accreditamento.