Art. 6 
 
               Commissione consultiva e di valutazione 
 
  1. Con decreto del Ministro, da  adottare  entro  60  giorni  dalla
pubblicazione del  presente  regolamento,  e'  costituita  presso  il
Ministero la Commissione consultiva e di valutazione che  sostituisce
la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del decreto. 
  2. La Commissione esprime il parere obbligatorio sulle  istanze  di
riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici e  di
accreditamento dei corsi di studio di durata triennale e dei corsi di
secondo ciclo. 
  3. La Commissione e' composta da: 
    a) quattro docenti universitari di  ruolo  anche  in  quiescenza,
designati dal CUN, afferenti ai settori  scientifico-disciplinari  di
riferimento per le attivita' formative caratterizzanti  della  classe
di laurea L-12 e della classe di laurea magistrale LM-94; 
    b) quattro esperti scelti dal Ministro  tra  persone  di  elevata
qualificazione e con comprovata esperienza e  capacita'  relative  ai
settori delle lingue e dell'interpretariato; 
    c)  un  esperto  in  valutazione   e   programmazione   designato
dall'ANVUR; 
    d) un rappresentante del Ministero. 
  4. Ai lavori della Commissione partecipa, con voto  consultivo,  il
dirigente del competente Ufficio della  direzione,  responsabile  del
procedimento. Con il decreto di cui al comma 1 il  Ministro  designa,
tra i componenti nominati, il Presidente, il cui voto prevale in caso
di votazioni con esito di parita'. 
  5. La Commissione dura in carica tre anni e  i  singoli  componenti
possono essere confermati una sola volta. 
  6. All'atto dell'insediamento la Commissione adotta, a  maggioranza
assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento,  improntato
a criteri di trasparenza e di pubblicita'  delle  decisioni  e  delle
valutazioni. 
  7. La Commissione puo' organizzarsi in gruppi istruttori di  lavoro
e puo' procedere  ad  audizioni,  anche  su  richiesta  dei  soggetti
istanti. A tal fine si avvale di una segreteria  tecnica,  costituita
con provvedimento del Direttore generale. 
  8.  Su  delibera  della  Commissione,  in  relazione  a   questioni
specifiche, possono partecipare ai lavori, senza diritto di voto e  a
titolo gratuito, esperti qualificati convocati di volta in volta  dal
Presidente. 
  9. L'incarico di membro  della  Commissione  e'  incompatibile  con
quello di componente di organi di direzione, gestione, consultivi, di
controllo e  didattici  dei  soggetti  gestori  di  tutte  le  scuole
superiori per mediatori linguisti. I  membri  della  Commissione  non
possono avere comunque cointeressenze nelle scuole, ne' avere  presso
le stesse incarichi di insegnamento o di gestione in atto. 
  10. L'attivita' di componente della Commissione e' svolta a  titolo
gratuito. 
  11. La Commissione tecnico-consultiva di  cui  all'articolo  3  del
decreto resta in carica fino alla costituzione della  Commissione.  A
far data dalla pubblicazione del presente regolamento, la Commissione
tecnico-consultiva non puo' accettare nuove istanze di riconoscimento
o accreditamento.