Art. 7 
 
                     Procedura di accreditamento 
 
  1. Le scuole superiori  per  mediatori  linguistici  che  intendono
attivare corsi di secondo  ciclo  ai  sensi  dell'articolo  4  devono
presentare apposita istanza al Ministero. 
  2. L'istanza, presentata esclusivamente secondo le modalita' di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, deve essere corredata da: 
    a) proposta di modifica dello statuto della scuola adeguata  alla
proposta di attivazione del secondo ciclo; 
    b) regolamento didattico dei corsi di secondo ciclo proposti; 
    c)  documentazione  attestante  i  requisiti  di   qualificazione
didattico-scientifica e di ricerca  del  personale  docente,  atti  a
garantire la copertura dell'intera  offerta  formativa  e  risultanti
anche dal curriculum di studio e professionale; 
    d) documentazione attestante il possesso dei  seguenti  requisiti
adeguati  all'ampliamento  dell'offerta  formativa  e  al  potenziale
numero di iscritti: dimensione delle aule, numerosita' delle  classi,
dotazione  dei  laboratori.  Con   provvedimento   ministeriale,   da
adottarsi  entro  90  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  sono  definiti  i  parametri   relativi   ai   predetti
requisiti. 
  3. Entro 30 giorni dal ricevimento  dell'istanza,  il  responsabile
del procedimento del Ministero  trasmette  alla  Commissione  di  cui
all'articolo 6 copia dell'istanza  e  della  relativa  documentazione
secondo le modalita' di cui al comma 2. Sono consentite  integrazioni
all'istanza stessa ove il  procedimento  di  accreditamento  non  sia
stato nel frattempo concluso. 
  4. Entro 90 giorni dal ricevimento, la Commissione formula motivato
parere sull'istanza di accreditamento, tenuto conto della sussistenza
dei requisiti di cui al presente  regolamento  e  delle  possibilita'
occupazionali  nell'ambito  del  bacino  di   utenza   delle   scuole
richiedenti, nonche' dell'eventuale  presenza,  nello  stesso  ambito
territoriale regionale, di scuole riconosciute  e  di  corrispondenti
corsi di studio attivati presso le istituzioni universitarie. 
  5.  Ai  fini  della  formulazione  del  parere  e'  facolta'  della
Commissione accertare, anche con eventuali visite ispettive a  carico
dei soggetti istanti, la sussistenza dei requisiti di  qualificazione
didattica, di ricerca  e  di  adeguatezza  delle  strutture  e  delle
attrezzature.  Per  tali  visite  ispettive   la   Commissione   puo'
richiedere alla  Direzione  la  formazione  di  un  nucleo  ispettivo
composto da non piu' di tre unita' di cui almeno un esperto  indicato
dall'ANVUR. La formazione del nucleo ispettivo non comporta  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6. Ove ricorrano particolari necessita' istruttorie, i  termini  di
cui ai commi 3 e 4 possono essere prorogati, a cura del  responsabile
del procedimento, per non piu' di ulteriori 60 giorni. 
  7. L'accreditamento dei corsi di secondo ciclo e'  concesso  ovvero
negato con decreto, specificamente motivato, del  direttore  generale
sulla base del parere formulato dalla Commissione,  entro  30  giorni
dal ricevimento dello stesso parere. 
  8. Il decreto di cui al comma 7  indica  la  sede  nella  quale  la
scuola e' abilitata a operare e a istituire e ad  attivare  corsi  di
secondo ciclo di durata biennale. 
  9. Il decreto di cui  al  comma  7  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.