Art. 7 Procedura di accreditamento 1. Le scuole superiori per mediatori linguistici che intendono attivare corsi di secondo ciclo ai sensi dell'articolo 4 devono presentare apposita istanza al Ministero. 2. L'istanza, presentata esclusivamente secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, deve essere corredata da: a) proposta di modifica dello statuto della scuola adeguata alla proposta di attivazione del secondo ciclo; b) regolamento didattico dei corsi di secondo ciclo proposti; c) documentazione attestante i requisiti di qualificazione didattico-scientifica e di ricerca del personale docente, atti a garantire la copertura dell'intera offerta formativa e risultanti anche dal curriculum di studio e professionale; d) documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti adeguati all'ampliamento dell'offerta formativa e al potenziale numero di iscritti: dimensione delle aule, numerosita' delle classi, dotazione dei laboratori. Con provvedimento ministeriale, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i parametri relativi ai predetti requisiti. 3. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, il responsabile del procedimento del Ministero trasmette alla Commissione di cui all'articolo 6 copia dell'istanza e della relativa documentazione secondo le modalita' di cui al comma 2. Sono consentite integrazioni all'istanza stessa ove il procedimento di accreditamento non sia stato nel frattempo concluso. 4. Entro 90 giorni dal ricevimento, la Commissione formula motivato parere sull'istanza di accreditamento, tenuto conto della sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e delle possibilita' occupazionali nell'ambito del bacino di utenza delle scuole richiedenti, nonche' dell'eventuale presenza, nello stesso ambito territoriale regionale, di scuole riconosciute e di corrispondenti corsi di studio attivati presso le istituzioni universitarie. 5. Ai fini della formulazione del parere e' facolta' della Commissione accertare, anche con eventuali visite ispettive a carico dei soggetti istanti, la sussistenza dei requisiti di qualificazione didattica, di ricerca e di adeguatezza delle strutture e delle attrezzature. Per tali visite ispettive la Commissione puo' richiedere alla Direzione la formazione di un nucleo ispettivo composto da non piu' di tre unita' di cui almeno un esperto indicato dall'ANVUR. La formazione del nucleo ispettivo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 6. Ove ricorrano particolari necessita' istruttorie, i termini di cui ai commi 3 e 4 possono essere prorogati, a cura del responsabile del procedimento, per non piu' di ulteriori 60 giorni. 7. L'accreditamento dei corsi di secondo ciclo e' concesso ovvero negato con decreto, specificamente motivato, del direttore generale sulla base del parere formulato dalla Commissione, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso parere. 8. Il decreto di cui al comma 7 indica la sede nella quale la scuola e' abilitata a operare e a istituire e ad attivare corsi di secondo ciclo di durata biennale. 9. Il decreto di cui al comma 7 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.