Art. 8 
 
                      Reiterazione dell'istanza 
 
  1. Le scuole superiori per  mediatori  linguistici  cui  sia  stato
negato l'accreditamento di un percorso  formativo  di  secondo  ciclo
possono produrre una nuova  istanza  nella  quale,  in  relazione  al
provvedimento  di  diniego,  devono  essere  dedotti,   a   pena   di
inammissibilita', elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati.
Il  provvedimento  di  inammissibilita'  e'  adottato  dal  Direttore
generale previo parere obbligatorio della Commissione.