Art. 8 Reiterazione dell'istanza 1. Le scuole superiori per mediatori linguistici cui sia stato negato l'accreditamento di un percorso formativo di secondo ciclo possono produrre una nuova istanza nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilita', elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il provvedimento di inammissibilita' e' adottato dal Direttore generale previo parere obbligatorio della Commissione.