Art. 3 
 
                Modifiche al codice della navigazione 
 
  1. Dopo l'articolo 347 del codice della navigazione e' inserito  il
seguente: 
  «Art. 347-bis (Mantenimento dei diritti del personale marittimo  in
caso di trasferimento d'azienda).  -  Ferme  restando  le  norme  del
presente codice e delle leggi speciali, le disposizioni in materia di
trasferimento di azienda di cui all'articolo  2112,  primo,  secondo,
terzo, quarto e quinto comma, del codice civile si applicano anche in
caso  di  trasferimento  di  una  nave  marittima  quale  parte   del
trasferimento di un'impresa,  di  uno  stabilimento  o  di  parte  di
un'impresa o di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2112,  quinto
comma, del codice civile, a condizione che il  cessionario  si  trovi
ovvero che l'impresa, lo stabilimento o la  parte  di  impresa  o  di
stabilimento  trasferiti  rimangano   nell'ambito   di   applicazione
territoriale del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea.  Le
disposizioni in materia di trasferimento di azienda non si  applicano
qualora l'oggetto del trasferimento consista esclusivamente in una  o
piu' navi marittime.».