Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le   pubbliche
amministrazioni  interessate  provvedono  ai  compiti  previsti   dal
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.