Art. 11 
 
 
                   Misure a favore della mobilita' 
 
  1. Ai funzionari della carriera prefettizia trasferiti a norma  del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in una sede  di  servizio
situata in provincia diversa da quella in cui prestano servizio,  che
nella sede di destinazione non siano assegnatari di alloggio da parte
dell'Amministrazione dell'interno, spettano dieci  giorni  lavorativi
di assenza retribuiti per trasferimento  da  fruire  entro  sei  mesi
dalla data di effettiva assunzione in servizio nella  nuova  sede.  A
richiesta dell'interessato  il  rimborso  previsto  dall'articolo  1,
comma  3,  della  legge  29  marzo  2001,   n.   86,   e   successive
modificazioni, puo' essere anticipato nella misura  corrispondente  a
tre mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso
comma 3. 
  2. Il periodo di assenza di cui al comma 1 e' cumulabile  nell'anno
solare  con  il  congedo  ordinario  ed  e'  valutato  agli   effetti
dell'anzianita' di servizio. 
 
          Note all'art. 11: 
              I riferimenti al decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
          139, sono riportati nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 1, comma 3, della  legge  29  marzo
          2001, n. 86 (Disposizioni in  materia  di  personale  delle
          Forze armate e delle Forze di polizia). 
              «Art. 1 (Indennita' di trasferimento). - (Omissis). 
              3. Il personale che non fruisce  nella  nuova  sede  di
          alloggio di servizio puo' optare, in luogo del  trattamento
          di cui al comma 1, per il rimborso del  90  per  cento  del
          canone mensile corrisposto per l'alloggio privato  fino  ad
          un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo
          non superiore a trentasei  mesi.  Al  rimborso  di  cui  al
          presente comma si applica l'art. 48,  comma  5,  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».