Art. 11 Misure a favore della mobilita' 1. Ai funzionari della carriera prefettizia trasferiti a norma del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in una sede di servizio situata in provincia diversa da quella in cui prestano servizio, che nella sede di destinazione non siano assegnatari di alloggio da parte dell'Amministrazione dell'interno, spettano dieci giorni lavorativi di assenza retribuiti per trasferimento da fruire entro sei mesi dalla data di effettiva assunzione in servizio nella nuova sede. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, puo' essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3. 2. Il periodo di assenza di cui al comma 1 e' cumulabile nell'anno solare con il congedo ordinario ed e' valutato agli effetti dell'anzianita' di servizio.
Note all'art. 11: I riferimenti al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono riportati nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia). «Art. 1 (Indennita' di trasferimento). - (Omissis). 3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio puo' optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'art. 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».