Art. 13 Distacchi sindacali 1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai funzionari della carriera prefettizia e' pari al numero di quattro e costituisce il massimo dei distacchi fruibili. 2. Il contingente di cui al comma 1 e' ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari della carriera prefettizia, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali accertate per ciascuna organizzazione sindacale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Alla ripartizione provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun triennio. 3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo, contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, il quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ed emana il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, accertati i requisiti di cui al comma 4 e verificati il rispetto del contingente e relativo riparto di cui al comma 2, da' il proprio assenso. Qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta l'assenso e' considerato acquisito. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il distacco e' confermato salvo revoca. La revoca puo' essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca e' comunicata al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adotta il relativo provvedimento. 4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito del contingente fissato nei commi 1 e 2, soltanto in favore dei funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2. 5. Fino al limite massimo del 50 per cento, con arrotondamento all'unita' del contingente assegnato a ciascuna organizzazione sindacale, i dirigenti sindacali di cui al comma 4, possono fruire dei distacchi sindacali anche frazionatamente, per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'Amministrazione. 6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. 7. Ai funzionari della carriera prefettizia che fruiscono del distacco per motivi sindacali compete la componente stipendiale di base e la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco.
Note all'art. 13: Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e' riportato nelle note alle premesse. L'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' riportato nelle note alle premesse.