Art. 13 
 
 
                         Distacchi sindacali 
 
  1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti  ai
funzionari della carriera prefettizia e' pari al numero di quattro  e
costituisce il massimo dei distacchi fruibili. 
  2.  Il  contingente  di  cui  al  comma  1  e'  ripartito  tra   le
organizzazioni sindacali  rappresentative  sul  piano  nazionale  dei
funzionari della carriera prefettizia, di cui al decreto del Ministro
per  la  funzione  pubblica,   concernente   l'individuazione   della
delegazione  sindacale  trattante,  ai  sensi  dell'articolo  27  del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La ripartizione,  che  ha
validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto  al  numero
delle deleghe per il versamento dei  contributi  sindacali  accertate
per ciascuna organizzazione  sindacale  alla  data  del  31  dicembre
dell'anno precedente a quello in cui  si  effettua  la  ripartizione.
Alla ripartizione provvede il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,
sentite le  organizzazioni  sindacali  interessate,  entro  il  primo
quadrimestre di ciascun triennio. 
  3.  Le  richieste  di  distacco  sindacale  sono  presentate  dalle
organizzazioni  sindacali   aventi   titolo,   contestualmente   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la  funzione
pubblica e  al  Dipartimento  competente  per  l'amministrazione  del
personale  della  carriera  prefettizia,  il  quale  acquisisce   per
ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la  funzione  pubblica,
ed emana il decreto di distacco sindacale entro il termine di  trenta
giorni dalla richiesta. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, accertati i requisiti di cui al
comma 4 e verificati il rispetto del contingente e  relativo  riparto
di cui al comma 2, da' il proprio assenso.  Qualora  il  Dipartimento
della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di
ricezione della richiesta l'assenso e' considerato  acquisito.  Entro
il 31 gennaio di  ciascun  anno,  il  distacco  e'  confermato  salvo
revoca. La revoca puo' essere richiesta in ogni momento. La richiesta
di   revoca   e'   comunicata   al   Dipartimento   competente    per
l'amministrazione del personale della carriera  prefettizia  ed  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, che adotta il relativo provvedimento. 
  4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito  del
contingente  fissato  nei  commi  1  e  2,  soltanto  in  favore  dei
funzionari  della  carriera  prefettizia  che  ricoprono  cariche  di
dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari  delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 2. 
  5. Fino al limite massimo del  50  per  cento,  con  arrotondamento
all'unita'  del  contingente  assegnato  a  ciascuna   organizzazione
sindacale, i dirigenti sindacali di cui al comma  4,  possono  fruire
dei  distacchi  sindacali  anche  frazionatamente,  per  periodi  non
inferiori a tre mesi  ciascuno,  previo  accordo  dell'organizzazione
sindacale con l'Amministrazione. 
  6. I periodi di distacco per motivi  sindacali  sono  a  tutti  gli
effetti equiparati al servizio prestato  nell'Amministrazione,  salvo
che ai fini del compimento del periodo di  prova  e  del  diritto  al
congedo ordinario. 
  7. Ai funzionari  della  carriera  prefettizia  che  fruiscono  del
distacco per motivi sindacali compete la  componente  stipendiale  di
base e  la  retribuzione  di  posizione  corrispondente  all'incarico
attribuito al momento del distacco. 
 
          Note all'art. 13: 
              Il decreto del Ministro per  la  semplificazione  e  la
          pubblica  amministrazione  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse. 
              L'art. 27 del decreto legislativo 19  maggio  2000,  n.
          139, e' riportato nelle note alle premesse.