Art. 15 
 
 
           Aspettative e permessi sindacali non retribuiti 
 
  1. I funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche in
seno agli organismi direttivi statutari delle proprie  organizzazioni
sindacali rappresentative, di cui al  decreto  del  Ministro  per  la
funzione pubblica,  concernente  l'individuazione  della  delegazione
sindacale  trattante,  ai  sensi   dell'articolo   27   del   decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139,  possono  fruire  di  aspettative
sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in  aspettativa  non  e'
computato  ai  fini  della  progressione  in  carriera.  I  dirigenti
sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo  il  posto
di  anzianita'  che  loro  spetta,  dedotto  il  tempo   passato   in
aspettativa. 
  2. Le richieste di aspettative sindacali di cui  al  comma  1  sono
presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative  sul  piano
nazionale contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
- Dipartimento per la funzione pubblica e al Dipartimento  competente
per l'amministrazione del personale della  carriera  prefettizia,  il
quale acquisisce per  ciascuna  richiesta  nominativa  il  preventivo
assenso della Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica ed emana il decreto di aspettativa  entro  il
termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,
finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi,
e' considerato  acquisito  qualora  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica non provveda entro venti  giorni  dalla  data  di  ricezione
della richiesta. 
  3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'organizzazione  sindacale
interessata comunica la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in
atto. La revoca puo' essere richiesta in ogni momento.  La  richiesta
di revoca e la conferma sono comunicate alla Presidenza del Consiglio
dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione   pubblica,   e   al
Dipartimento competente per  l'amministrazione  del  personale  della
carriera prefettizia che adotta i  provvedimenti  consequenziali  nel
solo caso di revoca. 
  4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2  per
la  concessione  delle  aspettative  sindacali  non  retribuite,   e'
consentito, per motivi  di  urgenza  segnalati  dalle  organizzazioni
sindacali,  l'utilizzo  provvisorio  in  aspettativa  dei  dipendenti
interessati a partire dal giorno successivo alla data di  ricevimento
della richiesta medesima. 
  5. I funzionari della carriera prefettizia, di cui all'articolo 14,
comma 1, del presente decreto, possono fruire, con  le  modalita'  di
cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo 14, di permessi sindacali
non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura
sindacale, nonche' alle riunioni degli  organi  collegiali  statutari
delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi  monti
ore annuali di cui ai commi 2 e 4 del citato articolo 14. 
  6. Per i funzionari della carriera prefettizia, di cui al  presente
articolo, i contributi figurativi previsti in  base  all'articolo  8,
ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n.  155,  sono  gli  stessi
previsti per la  retribuzione  spettante  al  personale  in  distacco
sindacale retribuito. 
 
          Note all'art. 15: 
              L'art. 27 del decreto legislativo 19  maggio  2000,  n.
          139, e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'ottavo comma dell'art. 8, della legge 23
          aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle  strutture  e  delle
          procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e  per
          i  trattamenti  di  disoccupazione,  e  misure  urgenti  in
          materia previdenziale e pensionistica): 
              «Art. 8 (Contributi figurativi). - (Omissis). 
              In  deroga  a  quanto  previsto  dal  primo  comma  del
          presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai
          sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970,  n.  300,  e
          successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai
          fini del  calcolo  della  pensione  sono  commisurate  alla
          retribuzione  della  categoria  e  qualifica  professionale
          posseduta dall'interessato al momento del  collocamento  in
          aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione  alla
          dinamica salariale e di carriera della stessa  categoria  e
          qualifica. Per i lavoratori  collocati  in  aspettativa  da
          partiti politici o da  organizzazioni  sindacali,  che  non
          abbiano regolato mediante specifiche  normative  interne  o
          contrattuali il trattamento  economico  del  personale,  si
          prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
          fissate dai contratti nazionali collettivi  di  lavoro  per
          gli impiegati delle imprese metalmeccaniche. 
              (Omissis).».