Art. 18 Accordi decentrati 1. Gli accordi decentrati sono stipulati ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello centrale e periferico. 2. L'accordo decentrato, da stipularsi a livello centrale, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguarda: a) individuazione di misure idonee a favorire la mobilita' di sede aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno; b) attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 12, comma 5, in materia di reperibilita'; c) criteri generali per l'utilizzo delle somme afferenti al fondo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modificazioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 179, nonche' criteri generali per la verifica della sussistenza delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dello stesso; d) individuazione delle funzioni i cui titolari sono esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni; e) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilita' ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 23, comma 2, e all'articolo 24, comma 1, nei casi di variazione del decreto del Ministro dell'interno con il quale sono determinate le posizioni funzionali dei funzionari della carriera prefettizia; f) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 23, comma 2, e all'articolo 24, comma 1, nelle fattispecie previste dall'articolo 23, comma 9. 3. Accordi decentrati, da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguardano: a) verifica dell'applicazione dei criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato; b) attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 12, comma 6, in materia di reperibilita'. 4. L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti la delegazione di parte pubblica e' effettuata dall'Amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Amministrazione dell'interno convoca le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.
Note all'art. 18: L'art. 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 20, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 (Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi): «Art. 20 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). - 1. A decorrere dall'anno 2001 e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie: a) risorse relative alla erogazione dei compensi per lavoro straordinario nell'ammontare utilizzato nell'anno 2000 ad esclusione di quelle derivanti dall'assegnazione per consultazioni elettorali, referendarie ed eventi calamitosi; b) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera prefettizia, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo; c) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; d) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera prefettizia ad esclusione della speciale indennita' prevista dall'art. 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'indennita' di cui all'art. 43, comma 20, della stessa legge; e) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle somme assegnate in occasione delle consultazioni elettorali per fronteggiare le maggiori attivita' rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota va determinata in occasione di ogni consultazione con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'interno; f) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni di emergenza per fronteggiare le maggiori attivita' rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota dovra' essere determinata in sede di ordinanza adottata dalla competente autorita'; g) retribuzione individuale di anzianita' del personale della carriera prefettizia cessato dal servizio con le modalita' indicate nell'art. 19; h) i compensi derivanti dall'espletamento di tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al personale della carriera prefettizia in relazione alla qualifica di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i) un importo pari a L. 761.000 lorde mensili pro-capite per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Le risorse di cui alla lettera i) del comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999. 3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli importi di retribuzione accessoria corrisposti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. In tale periodo i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera a), possono essere corrisposti nel limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi scopi destinata nell'anno 2000. Dal 1° luglio 2001 sono poste a carico del fondo le somme relative alla corresponsione delle pregresse componenti di salario accessorio spettanti durante il semestre precedente, inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera a). 4. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota, di regola, pari al venti per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato, ad eccezione delle somme di cui alle lettere e) ed f) che vanno ripartite, mediante decreto del Ministro dell'interno, tra il personale impegnato, rispettivamente, nelle operazioni elettorali e di protezione civile. 5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.». - Si riporta l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252 (Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139): «Art. 15 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). - 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie: a) € 139,63 pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2002; b) € 249,70 pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2003. 2. All'art. 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, le parole: «una quota pari al venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota, di regola, pari al venti per cento». 3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.». - Si riporta l'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al biennio economico 2004-2005, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139): «Art. 5 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). - 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie: a) € 60,22 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 per tredici mensilita'; b) € 167,58 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2005 per quattro mensilita'; c) € 177,22 lordi mensili pro capite dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005 per nove mensilita'. 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.». - Si riporta l'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 179 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia): «Art. 2 (Incremento del fondo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2005, con effetto dal 1° gennaio 2006, la quota parte delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinata al personale della carriera prefettizia, quantificata in euro 758.000 lordo/dipendente, confluisce nel fondo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate nella misura di due terzi ad incentivare ulteriormente la mobilita' di sede, disposta per le esigenze dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. In sede di accordi decentrati a livello centrale, saranno fissati i criteri, le modalita' di determinazione dell'incentivo, nonche' le forme di pubblicita' delle procedure di mobilita'. La restante parte delle risorse disponibili sara' utilizzata anche per le finalita' di cui all'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293. 3. Le somme eventualmente non utilizzate rimangono nella disponibilita' del fondo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293.». La legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1990, n. 137.