Art. 18 
 
 
                         Accordi decentrati 
 
  1. Gli accordi decentrati sono stipulati ai sensi dell'articolo 29,
comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.  139,  a  livello
centrale e periferico. 
  2. L'accordo decentrato, da stipularsi a  livello  centrale,  senza
comportare alcun onere aggiuntivo, riguarda: 
    a) individuazione di misure idonee a  favorire  la  mobilita'  di
sede aggiuntive rispetto a  quelle  previste  per  i  funzionari  non
assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno; 
    b) attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 12,  comma
5, in materia di reperibilita'; 
    c) criteri generali per l'utilizzo delle somme afferenti al fondo
di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23
maggio  2001,  n.  316,  ferme  restando  le  modificazioni  previste
dall'articolo 15 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2003, n. 252, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 2005, n. 293, e dall'articolo  2  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  3  aprile  2006,  n.  179,  nonche'
criteri generali per la  verifica  della  sussistenza  delle  risorse
finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dello stesso; 
    d) individuazione delle funzioni i cui  titolari  sono  esonerati
dallo sciopero, ai sensi della  legge  12  giugno  1990,  n.  146,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    e)  definizione  della   misura   del   trattamento   accessorio,
nell'ambito delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  senza  oneri
aggiuntivi,  entro  valori  annui  lordi   per   tredici   mensilita'
ricompresi negli importi minimi e  massimi  indicati  rispettivamente
all'articolo 23, comma 2, e all'articolo 24, comma  1,  nei  casi  di
variazione del decreto del Ministro dell'interno con  il  quale  sono
determinate le posizioni funzionali  dei  funzionari  della  carriera
prefettizia; 
    f)  definizione  della   misura   del   trattamento   accessorio,
nell'ambito delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  senza  oneri
aggiuntivi, entro valori ricompresi negli importi  minimi  e  massimi
indicati rispettivamente all'articolo 23, comma 2, e all'articolo 24,
comma 1, nelle fattispecie previste dall'articolo 23, comma 9. 
  3. Accordi decentrati, da stipularsi a livello di uffici centrali e
periferici, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguardano: 
    a) verifica dell'applicazione dei criteri di valutazione ai  fini
dell'attribuzione della retribuzione di risultato; 
    b) attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 12,  comma
6, in materia di reperibilita'. 
  4. L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici
componenti  la  delegazione   di   parte   pubblica   e'   effettuata
dall'Amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data  di
entrata   in   vigore   del   presente   decreto.   L'Amministrazione
dell'interno   convoca   le   organizzazioni   sindacali   firmatarie
dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, entro trenta giorni decorrenti dalla data  di
presentazione della richiesta. 
 
          Note all'art. 18: 
              L'art. 29 del decreto legislativo 19  maggio  2000,  n.
          139, e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art.  20,  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  23  maggio  2001,  n.  316  (Recepimento
          dell'accordo per il personale  della  carriera  prefettizia
          relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti  normativi  e
          retributivi): 
              «Art. 20 (Fondo per la retribuzione di posizione  e  la
          retribuzione di risultato). - 1. A decorrere dall'anno 2001
          e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la
          retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede
          mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie: 
                a) risorse relative alla erogazione dei compensi  per
          lavoro straordinario  nell'ammontare  utilizzato  nell'anno
          2000 ad esclusione di  quelle  derivanti  dall'assegnazione
          per  consultazioni  elettorali,  referendarie   ed   eventi
          calamitosi; 
                b) risparmi  di  gestione  riferiti  alla  spesa  del
          personale della carriera prefettizia, escluse le quote  che
          disposizioni di legge riservano a risparmio del  fabbisogno
          complessivo; 
                c) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
                d)  somme  derivanti  da   disposizioni   di   leggi,
          regolamenti   o   atti   amministrativi,   che   comportano
          incrementi retributivi  per  il  personale  della  carriera
          prefettizia  ad  esclusione   della   speciale   indennita'
          prevista dall'art. 5, comma 3, della legge 1° aprile  1981,
          n. 121, e dell'indennita' di cui  all'art.  43,  comma  20,
          della stessa legge; 
                e) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota  parte  delle
          somme assegnate in occasione delle consultazioni elettorali
          per fronteggiare le maggiori attivita' rese  dal  personale
          della carriera prefettizia; tale quota  va  determinata  in
          occasione di ogni consultazione con  decreto  del  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
          su proposta del Ministro dell'interno; 
                f) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota  parte  delle
          somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni
          di emergenza per fronteggiare le  maggiori  attivita'  rese
          dal personale della carriera prefettizia; tale quota dovra'
          essere determinata in  sede  di  ordinanza  adottata  dalla
          competente autorita'; 
                g)  retribuzione  individuale   di   anzianita'   del
          personale della carriera prefettizia cessato  dal  servizio
          con le modalita' indicate nell'art. 19; 
                h) i compensi derivanti dall'espletamento di tutte le
          funzioni riconducibili ai compiti e  ai  doveri  d'ufficio,
          attribuite  al  personale  della  carriera  prefettizia  in
          relazione alla qualifica di appartenenza, a decorrere dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto; 
                i)  un  importo  pari  a  L.  761.000  lorde  mensili
          pro-capite per tredici mensilita', alla  cui  copertura  si
          provvede con  l'utilizzo  delle  risorse  previste  per  la
          categoria dall'art. 50 della legge  23  dicembre  2000,  n.
          388. 
              2. Le risorse di cui alla lettera i) del comma  1  sono
          determinate con riferimento  al  personale  della  carriera
          prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999. 
              3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli
          importi    di    retribuzione    accessoria     corrisposti
          anteriormente all'entrata in vigore del  presente  decreto.
          In tale periodo i compensi per lavoro straordinario di  cui
          al comma 1, lettera  a),  possono  essere  corrisposti  nel
          limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi
          scopi destinata nell'anno 2000. Dal  1°  luglio  2001  sono
          poste  a  carico  del  fondo   le   somme   relative   alla
          corresponsione  delle  pregresse  componenti   di   salario
          accessorio  spettanti  durante  il   semestre   precedente,
          inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al
          comma 1, lettera a). 
              4. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una  quota,
          di regola, pari al  venti  per  cento  viene  destinata  al
          finanziamento della retribuzione di risultato, ad eccezione
          delle somme  di  cui  alle  lettere  e)  ed  f)  che  vanno
          ripartite, mediante decreto del Ministro dell'interno,  tra
          il personale impegnato, rispettivamente,  nelle  operazioni
          elettorali e di protezione civile. 
              5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente
          non utilizzate alla fine  dell'esercizio  finanziario  sono
          riassegnate all'anno successivo.». 
              - Si riporta l'art. 15 del decreto del Presidente della
          Repubblica 1° agosto 2003, n. 252 (Recepimento dell'accordo
          sindacale per il  quadriennio  2002-2005  per  gli  aspetti
          giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici
          per  il  personale  della  carriera  prefettizia  ai  sensi
          dell'art. 26 del decreto legislativo  19  maggio  2000,  n.
          139): 
              «Art. 15 (Fondo per la retribuzione di posizione  e  la
          retribuzione  di  risultato).  -  1.  Il   fondo   per   la
          retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di
          cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
          23 maggio 2001, n. 316, continua ad essere definito con  le
          modalita' ivi indicate  ed  e'  alimentato  dalle  seguenti
          ulteriori risorse finanziarie: 
                a) € 139,63 pro capite  per  tredici  mensilita'  per
          l'anno 2002; 
                b) € 249,70 pro capite  per  tredici  mensilita'  per
          l'anno 2003. 
              2. All'art. 20, comma 4,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316,  le  parole:  «una
          quota pari  al  venti  per  cento»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «una quota, di regola, pari al venti per cento». 
              3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente
          non utilizzate alla fine  dell'esercizio  finanziario  sono
          riassegnate all'anno successivo.». 
              - Si riporta l'art. 5, del decreto del Presidente della
          Repubblica  28   novembre   2005,   n.   293   (Recepimento
          dell'accordo sindacale  per  il  personale  della  carriera
          prefettizia, relativo al biennio  economico  2004-2005,  ai
          sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio  2000,
          n. 139): 
              «Art. 5 (Fondo per la retribuzione di  posizione  e  la
          retribuzione  di  risultato).  -  1.  Il   fondo   per   la
          retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 20
          del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001,
          n.  316,  ferme  restando  le  modifiche  ed   integrazioni
          previste dall'art. 15  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 1° agosto  2003,  n.  252,  continua  ad  essere
          definito con le modalita' ivi  indicate  ed  e'  alimentato
          dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie: 
                a) € 60,22 lordi mensili pro capite  dal  1°  gennaio
          2004 al 31 dicembre 2004 per tredici mensilita'; 
                b) € 167,58 lordi mensili pro capite dal  1°  gennaio
          2005 al 30 aprile 2005 per quattro mensilita'; 
                c) € 177,22 lordi mensili pro capite  dal  1°  maggio
          2005 al 31 dicembre 2005 per nove mensilita'. 
              2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente
          non utilizzate alla fine  dell'esercizio  finanziario  sono
          riassegnate all'anno successivo.». 
              - Si riporta l'art. 2, del decreto del Presidente della
          Repubblica 3 aprile 2006, n. 179 (Recepimento  dell'accordo
          sindacale  integrativo  relativo   al   biennio   economico
          2004-2005,  riguardante   il   personale   della   carriera
          prefettizia): 
              «Art. 2 (Incremento del fondo di  cui  all'art.  5  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  novembre  2005,
          n. 293). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2005, con effetto
          dal 1° gennaio 2006, la quota parte delle risorse stanziate
          dall'art. 1, comma 177, della legge 23  dicembre  2005,  n.
          266, destinata al  personale  della  carriera  prefettizia,
          quantificata in euro 758.000  lordo/dipendente,  confluisce
          nel fondo di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293. 
              2. Le risorse di cui al comma 1  sono  destinate  nella
          misura  di  due  terzi  ad  incentivare  ulteriormente   la
          mobilita'   di   sede,    disposta    per    le    esigenze
          dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 28,
          comma 1, lettera h),  del  decreto  legislativo  19  maggio
          2000, n. 139. In  sede  di  accordi  decentrati  a  livello
          centrale,  saranno  fissati  i  criteri,  le  modalita'  di
          determinazione  dell'incentivo,   nonche'   le   forme   di
          pubblicita' delle procedure di mobilita'. La restante parte
          delle risorse disponibili sara'  utilizzata  anche  per  le
          finalita' di cui all'art.  6,  comma  8,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293. 
              3. Le  somme  eventualmente  non  utilizzate  rimangono
          nella disponibilita'  del  fondo  di  cui  all'art.  5  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  novembre  2005,
          n. 293.». 
              La legge 12 giugno 1990, n. 146  (Norme  sull'esercizio
          del diritto di sciopero nei servizi pubblici  essenziali  e
          sulla    salvaguardia    dei    diritti    della    persona
          costituzionalmente tutelati. Istituzione della  Commissione
          di  garanzia  dell'attuazione   della   legge)   e'   stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1990, n. 137.