Art. 20 
 
 
                 Struttura del trattamento economico 
 
  1. La  struttura  del  trattamento  economico  onnicomprensivo  dei
funzionari appartenenti alla carriera prefettizia e' articolata nelle
seguenti componenti: 
    a) stipendio tabellare; 
    b)  retribuzione  individuale  di  anzianita'   come   risultante
dall'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
maggio 2001, n. 316, nonche' quella gia' in godimento alla  data  del
16 giugno 2000 per i funzionari della  carriera  prefettizia  di  cui
all'articolo 34, comma 1, lettera  c),  del  decreto  legislativo  19
maggio 2000, n. 139; 
    c) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile; 
    d)  retribuzione  di  risultato,  in   relazione   ai   risultati
conseguiti. 
  2. Al personale nominato o inquadrato alla  qualifica  di  prefetto
proveniente dai ruoli dirigenziali della Polizia di Stato, al fine di
assicurare omogeneita' di indirizzo, e' riconosciuta la  retribuzione
individuale di anzianita' con le modalita' di cui all'articolo 19 del
decreto del Presidente della  Repubblica  23  maggio  2001,  n.  316,
riferita alla progressione economica per classi e scatti  biennali  e
relativi ratei maturati alla data del 16 giugno 2000. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta l'art. 19 del decreto del Presidente della
          Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 (Recepimento dell'accordo
          per il personale della  carriera  prefettizia  relativo  al
          biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi): 
              «Art. 19 (Retribuzione individuale di anzianita'). - 1.
          In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, quarto comma,
          del decreto-legge 27 settembre 1982,  n.  681,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, le
          classi  di  stipendio  e  gli  aumenti  periodici  biennali
          cessano di essere corrisposti con  effetto  dal  17  giugno
          2000. Il valore degli aumenti biennali  in  godimento,  con
          l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento
          biennale  maturati  alla  stessa   data,   costituisce   la
          retribuzione individuale di anzianita'. 
              2.  La  retribuzione  individuale  di   anzianita'   in
          godimento alla data di cui al comma 1  viene  mantenuta  al
          singolo funzionario per tutta la progressione  di  carriera
          sotto forma di  assegno  personale  non  riassorbibile  ne'
          rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e
          di buonuscita, nonche'  della  tredicesima  mensilita'.  La
          frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra
          a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data  di
          compimento  del   periodo   previsto   dalla   preesistente
          normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto. 
              3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la
          retribuzione  individuale  di  anzianita'  dei   funzionari
          cessati viene attribuita al fondo per  la  retribuzione  di
          posizione e la retribuzione di risultato, di  cui  all'art.
          20, secondo le modalita' indicate dal comma 4. 
              4.   A   decorrere   dall'esercizio   successivo   alla
          cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo
          di cui al  comma  3  l'intero  importo  delle  retribuzioni
          individuali  di  anzianita'   dei   funzionari   prefettizi
          cessati, valutato in  relazione  al  numero  di  mensilita'
          residue rispetto alla data di  cessazione,  computandosi  a
          tal fine oltre alla tredicesima mensilita' le  frazioni  di
          mese  residue  superiori  a  quindici  giorni.  Per  l'anno
          successivo il predetto importo e' rapportato ad anno.». 
              - Si riporta  l'art.  34,  comma  1,  lettera  c),  del
          decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: 
              «Art. 34 (Inquadramenti nelle qualifiche). - (Omissis). 
              1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1,
          il personale dell'amministrazione  civile  dell'interno  di
          cui al quadro A della tabella I  allegata  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  340,  in
          servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' inquadrato come segue: 
                a) i prefetti di prima  classe  ed  i  prefetti  sono
          inquadrati nella qualifica di prefetto; 
                b) i viceprefetti ed i  viceprefetti  ispettori  sono
          inquadrati nella qualifica di viceprefetto; 
                c) i viceprefetti ispettori aggiunti, i direttori  di
          sezione,  i  consiglieri  di  prefettura  nonche'  i   vice
          consiglieri di prefettura sono inquadrati  nella  qualifica
          di viceprefetto aggiunto. 
              (Omissis).».