Art. 22 Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e successive modificazioni, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' complessivamente incrementato a decorrere dal 1° gennaio 2018 di 1.048.563,43 euro, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
Note all'art. 22: L'art. 20, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e' riportato nelle note all'art. 18.