Art. 22 
 
 
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato 
 
  1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la  retribuzione  di
risultato di cui all'articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e successive modificazioni,  ferme
restando le modifiche ed  integrazioni  successivamente  intervenute,
continua ad essere definito con  le  modalita'  ivi  indicate  ed  e'
complessivamente incrementato a decorrere  dal  1°  gennaio  2018  di
1.048.563,43  euro,  al  lordo  degli   oneri   riflessi   a   carico
dell'amministrazione. 
  2. Le risorse del  fondo  di  cui  al  comma  1  eventualmente  non
utilizzate alla  fine  dell'esercizio  finanziario  sono  riassegnate
all'anno successivo. 
 
          Note all'art. 22: 
              L'art. 20, del decreto del Presidente della  Repubblica
          23 maggio 2001, n. 316, e' riportato  nelle  note  all'art.
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