Art. 25 
 
 
                Trattamento economico dei consiglieri 
 
  1. Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo  4,
comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,  durante  il
periodo del corso di formazione e di tirocinio operativo e fino  alla
nomina alla qualifica di  viceprefetto  aggiunto  e'  determinato  in
misura pari all'ottanta per cento  dello  stipendio  tabellare  della
predetta qualifica, per tredici mensilita'. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta l'art. 4,  comma  5,  del  citato  decreto
          legislativo 19 maggio 2000, n. 139: 
              «Art. 4 (Accesso alla carriera). - (Omissis). 
              5. I vincitori del concorso sono  nominati  consiglieri
          ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui  all'art.
          5.».