Art. 25 Trattamento economico dei consiglieri 1. Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, durante il periodo del corso di formazione e di tirocinio operativo e fino alla nomina alla qualifica di viceprefetto aggiunto e' determinato in misura pari all'ottanta per cento dello stipendio tabellare della predetta qualifica, per tredici mensilita'.
Note all'art. 25: - Si riporta l'art. 4, comma 5, del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Art. 4 (Accesso alla carriera). - (Omissis). 5. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'art. 5.».