Art. 3 
 
 
                        Vacanza contrattuale 
 
  1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a  tre  mesi  dalla
data di scadenza del presente decreto e' riconosciuta, a partire  dal
mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di  bilancio  in
sede  di  definizione  delle  risorse  contrattuali,  una   copertura
economica che costituisce un'anticipazione dei  benefici  complessivi
che saranno  attribuiti  all'atto  del  rinnovo.  L'importo  di  tale
copertura e' pari al  30%  della  previsione  Istat  dell'inflazione,
misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni
energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi
di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50% del predetto
indice. 
  2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di
cui al comma 1 si applica la procedura di  cui  all'articolo  29  del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La procedura deve  essere
attivata  entro  trenta  giorni  dall'acquisizione  della   richiesta
prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa. 
 
          Note all'art. 3: 
              L'art. 29 del decreto legislativo 19  maggio  2000,  n.
          139, e' riportato nelle note alle premesse.