Art. 5 
 
 
                          Congedo ordinario 
 
  1.  Considerato  che  l'orario  di  servizio   dell'Amministrazione
dell'interno si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario
della carriera prefettizia ha diritto, in ogni anno di  servizio,  ad
un periodo di ferie pari a ventotto  giorni  lavorativi,  comprensivi
delle due giornate previste dall'articolo 1,  comma  1,  lettera  a),
della legge 23 dicembre 1977, n.  937.  Tale  periodo  e'  ridotto  a
ventisei giorni per i primi tre anni di servizio comprendendo in essi
il biennio del corso di formazione iniziale,  previsto  dall'articolo
5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000,  n.  139,  per  i
funzionari della carriera prefettizia assunti al primo impiego. 
  2. Al funzionario  della  carriera  prefettizia  spettano  altresi'
quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno  solare,  ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b),  della
legge 23 dicembre 1977, n. 937. 
  3. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal  servizio
la durata delle ferie e' determinata  proporzionalmente  al  servizio
prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione  di
mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti  gli  effetti
come mese intero. 
  4. Il funzionario della carriera prefettizia che e'  stato  assente
ai sensi dell'articolo 9 conserva il diritto alle ferie. 
  5. Le  ferie  costituiscono  un  diritto  irrinunciabile  e,  salvo
limitate ipotesi previste  dalle  indicazioni  applicative  rese  dai
competenti  soggetti  istituzionali,  non  sono   monetizzabili.   Il
responsabile della struttura dovra' assicurare l'effettiva  fruizione
delle ferie da parte del funzionario interessato. 
  6.  E'  obbligo  del   funzionario   della   carriera   prefettizia
programmare le proprie ferie in accordo  con  il  responsabile  della
struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria
operativita'.  Compatibilmente   con   le   esigenze   di   servizio,
l'Amministrazione assicura al funzionario della carriera  prefettizia
il frazionamento delle ferie in piu' periodi nel corso dell'anno. 
  7. In caso di rientro anticipato  dalle  ferie  per  necessita'  di
servizio, il funzionario della carriera  prefettizia  ha  diritto  al
rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede  e
per quello di ritorno al luogo di svolgimento  delle  ferie,  nonche'
all'indennita' di missione per la durata  del  medesimo  viaggio.  Il
funzionario della carriera prefettizia ha inoltre diritto al rimborso
delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 
  8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di
tre giorni  o  diano  luogo  a  ricovero  ospedaliero.  E'  cura  del
funzionario  della  carriera  prefettizia  informare  tempestivamente
l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria. 
  9. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di  servizio
che non abbiano reso possibile il godimento  delle  ferie  nel  corso
dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro  il  primo  semestre
dell'anno successivo. In caso di esigenze di  servizio  assolutamente
indifferibili, tale termine puo'  essere  prorogato  fino  alla  fine
dell'anno successivo. 
  10. I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili per assenze
per malattia o infortunio, anche se tali assenze si  siano  protratte
per l'intero anno solare. In tal caso il godimento di cui al comma  1
avverra' anche oltre il termine di cui al precedente comma 9. 
  11. Sono considerati  festivi  le  domeniche  e  gli  altri  giorni
riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili. 
  12. La ricorrenza del Santo  Patrono  della  localita'  in  cui  il
funzionario della carriera prefettizia presta servizio e' considerata
giorno festivo se ricadente in un giorno ordinariamente lavorativo. 
  13. I  funzionari  della  carriera  prefettizia  appartenenti  alle
religioni  ebraica  ed  islamica,  nonche'  alle  altre   confessioni
religiose riconosciute dallo Stato hanno  il  diritto  di  fruire,  a
richiesta, di un giorno  di  riposo  settimanale  diverso  da  quello
domenicale. In tal caso  la  giornata  lavorativa  non  prestata  dal
funzionario della carriera prefettizia e' recuperata in altro  giorno
lavorativo, d'intesa con il responsabile della struttura. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'art. 1, comma 1, lettere a) e b),  della
          legge 23 dicembre 1977, n. 937 (Attribuzione di giornate di
          riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni): 
              «Art. 1 
              Ai  dipendenti  civili  e  militari   delle   pubbliche
          amministrazioni centrali e locali,  anche  con  ordinamento
          autonomo,  esclusi  gli  enti  pubblici   economici,   sono
          attribuite, in aggiunta  ai  periodi  di  congedo  previsti
          dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo  da
          fruire nel corso dell'anno solare come segue: 
                a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; 
                b) quattro giornate, a richiesta  degli  interessati,
          tenendo conto delle esigenze dei servizi. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 5,  comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo 19 maggio 2000, n. 139: 
              «Art. 5 (Formazione iniziale). - 1. Con regolamento del
          Ministro dell'interno, ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le
          modalita' di svolgimento del corso di  formazione  iniziale
          della durata di due anni, articolato in  periodi  alternati
          di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo,  di
          valutazione dei partecipanti al termine del primo anno  del
          corso ai fini del superamento  del  periodo  di  prova,  di
          risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneita',
          nonche' i criteri  di  determinazione  della  posizione  in
          ruolo del funzionario ritenuto idoneo. 
              (Omissis).».