Art. 6 
 
 
               Assenze per malattia e motivi di salute 
 
  1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non  dipendente
da causa di servizio, il funzionario della carriera  prefettizia  che
abbia superato il periodo di prova di cui all'articolo 5 del  decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo di diciotto mesi durante  il  quale  gli  verra'
corrisposta la retribuzione prevista al comma 7. Ai fini del  computo
del predetto periodo di diciotto mesi  si  sommano  le  assenze  allo
stesso  titolo  verificatesi  nei  3  anni  precedenti   l'insorgenza
dell'episodio morboso in corso. 
  2. Superato tale periodo, al funzionario della carriera prefettizia
che  ne  abbia  fatto  richiesta  puo'  essere  concesso,   in   casi
particolarmente gravi, un ulteriore periodo non superiore a  18  mesi
durante il quale  non  sara'  dovuta  alcuna  retribuzione.  In  tale
ipotesi, qualora l'Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta
del funzionario, prima di concedere l'ulteriore  periodo,  procedera'
con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti all'accertamento
delle sue  condizioni  di  salute  anche  al  fine  di  stabilire  la
sussistenza di eventuali cause di assoluta e  permanente  inidoneita'
psicofisica allo svolgimento delle funzioni  proprie  della  carriera
prefettizia.  Tale  accertamento  e'   effettuato   mediante   visita
medico-collegiale durante la quale l'interessato ha diritto di  farsi
assistere da un medico di fiducia. 
  3. In materia di inidoneita' psicofisica al servizio si applica  al
personale della  carriera  prefettizia,  in  quanto  compatibile,  la
disciplina dettata dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  27
luglio  2011,  n.  171.  A  tal  fine,  i  riferimenti  ai  contratti
collettivi  contenuti  nel  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  si  intendono  effettuati  ai   corrispondenti   istituti
disciplinati dal presente decreto. 
  4. Superati i periodi di conservazione del posto di cui ai commi  1
e 2, o nel caso in cui il funzionario della  carriera  prefettizia  a
seguito  dell'accertamento  previsto  nello  stesso   comma   2   sia
dichiarato permanentemente non idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie  della  carriera   prefettizia,   l'Amministrazione,   previa
comunicazione all'interessato, entro 30  giorni  dalla  scadenza  del
periodo o dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve
il rapporto di lavoro. 
  5. I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente  ai  primi
18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di  servizio
a tutti gli effetti. 
  6. Sono fatte salve le vigenti norme di legge poste  a  tutela  dei
malati di TBC. In caso  di  donazione  di  organi,  ivi  compresa  la
donazione di midollo osseo, ovvero in caso  di  patologie  gravi  che
richiedono terapie salvavita ed altre  assimilabili,  oppure  terapie
temporaneamente  e/o  parzialmente  invalidanti,  sono  esclusi   dal
computo dei giorni di assenza  per  malattia  i  relativi  giorni  di
ricovero ospedaliero o di day-hospital o day surgery, ed i giorni  di
assenza  dovuti  alle  citate  terapie.  Rientrano   nella   medesima
disciplina anche i giorni di assenza dovuti agli effetti  collaterali
delle citate  terapie,  comportanti  incapacita'  lavorativa  per  un
periodo massimo di quattro mesi per  ciascun  anno  solare.  In  tali
giornate il funzionario della carriera  prefettizia  ha  diritto,  in
ogni caso, alla retribuzione di  cui  al  comma  7,  lettera  a).  La
certificazione relativa sia alla  gravita'  della  patologia  che  al
carattere invalidante della necessaria terapia  e'  rilasciata  dalla
struttura  sanitaria  pubblica,  privata  o  convenzionata   che   ha
effettuato la diagnosi o presso  la  quale  e'  stata  effettuata  la
terapia. 
  7. Ferme le disposizioni contenute nell'articolo 71, comma  1,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il trattamento economico spettante
al  funzionario   della   carriera   prefettizia   nel   periodo   di
conservazione del posto di cui al comma 1, e' il seguente: 
    a) retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e
dalla retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, per i
primi 9 mesi di assenza; 
    b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera a)  per  i
successivi 3 mesi di assenza; 
    c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera a) per gli
ulteriori 6 mesi di assenza. 
  8. La retribuzione di cui al comma 7, lettera a), e'  integralmente
dovuta al funzionario in ogni  caso  di:  ricovero  ospedaliero,  day
hospital, day surgery, ricovero domiciliare certificato dalla  Asl  o
da struttura sanitaria competente, purche' sostitutivo  del  ricovero
ospedaliero, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero e per il  successivo
periodo di convalescenza post ricovero. 
  9. Nel  caso  in  cui  l'infermita'  derivante  da  infortunio  non
dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilita'  di
terzi, il funzionario della carriera prefettizia  e'  tenuto  a  dare
comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini  della
rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile  per  la
parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo  di
assenza ai sensi del comma 7 ed agli oneri riflessi relativi. 
  10. In  caso  di  assenza  per  invalidita'  temporanea  dovuta  ad
infortunio sul lavoro, il funzionario della carriera  prefettizia  ha
diritto alla conservazione del posto fino  alla  completa  guarigione
clinica.  Per  l'intero  periodo  al   funzionario   della   carriera
prefettizia  spetta  la  retribuzione  costituita  dalla   componente
stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione, parte fissa  e
parte variabile. 
  11. In  caso  di  malattia  riconosciuta  dipendente  da  causa  di
servizio,  al  funzionario  della  carriera  prefettizia  spetta   la
retribuzione di cui al comma  precedente  per  tutto  il  periodo  di
comporto di cui ai commi  1  e  2.  Decorso  il  periodo  massimo  di
conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma
4. 
  12. In occasione delle assenze per malattia  il  funzionario  della
carriera prefettizia si  attiene  alle  norme  di  comportamento  che
regolano  la  materia  con  particolare  riguardo   alla   tempestiva
comunicazione dello stato di infermita' e del luogo di dimora e  alla
produzione della relativa certificazione. 
  13.  Per  le  assenze  disciplinate  dal  presente   articolo,   la
retribuzione di risultato compete nella  misura  in  cui  l'attivita'
svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta  l'art.  5,  del  decreto  legislativo  19
          maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di
          impiego del personale della carriera prefettizia,  a  norma
          dell'art. 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266): 
              «Art. 5 (Formazione iniziale). - 1. Con regolamento del
          Ministro dell'interno, ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le
          modalita' di svolgimento del corso di  formazione  iniziale
          della durata di due anni, articolato in  periodi  alternati
          di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo,  di
          valutazione dei partecipanti al termine del primo anno  del
          corso ai fini del superamento  del  periodo  di  prova,  di
          risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneita',
          nonche' i criteri  di  determinazione  della  posizione  in
          ruolo del funzionario ritenuto idoneo (5). 
              2. Al termine del biennio  di  formazione  iniziale  il
          funzionario e' destinato, in sede di prima assegnazione, ad
          un ufficio territoriale del governo. Nell'ambito delle sedi
          di servizio indicate  dall'amministrazione  ai  fini  della
          copertura, l'assegnazione e' effettuata in  relazione  alla
          scelta manifestata da ciascun funzionario secondo  l'ordine
          di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il  periodo
          minimo di permanenza nella sede di prima  assegnazione  non
          puo' essere inferiore a due anni.». 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  27  luglio
          2011, n. 171  (Regolamento  di  attuazione  in  materia  di
          risoluzione del rapporto di  lavoro  dei  dipendenti  delle
          amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici
          nazionali in caso di permanente inidoneita' psicofisica,  a
          norma dell'art. 55-octies del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 20 ottobre 2011, n. 245. 
              - Si riporta l'art. 71, comma 1, del decreto  legge  25
          giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria) convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
              «Art.  71  (Assenze  per  malattia   e   per   permesso
          retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni).
          - 1. Per i periodi di assenza per  malattia,  di  qualunque
          durata, ai dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  nei  primi  dieci  giorni  di  assenza  e'
          corrisposto  il  trattamento  economico  fondamentale   con
          esclusione  di  ogni  indennita'  o  emolumento,   comunque
          denominati, aventi carattere fisso e continuativo,  nonche'
          di  ogni  altro  trattamento  accessorio.  Resta  fermo  il
          trattamento  piu'  favorevole  eventualmente  previsto  dai
          contratti  collettivi  o  dalle  specifiche  normative   di
          settore per le assenze per malattia  dovute  ad  infortunio
          sul lavoro  o  a  causa  di  servizio,  oppure  a  ricovero
          ospedaliero o  a  day  hospital,  nonche'  per  le  assenze
          relative  a  patologie   gravi   che   richiedano   terapie
          salvavita.  I  risparmi  derivanti  dall'applicazione   del
          presente comma costituiscono economie di  bilancio  per  le
          amministrazioni dello  Stato  e  concorrono  per  gli  enti
          diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento  dei
          saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate
          per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. 
              (Omissis).».