Art. 2 
 
Modifiche al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  al
               decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la  lettera  w-bis)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «w-bis)
soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: gli  intermediari
assicurativi iscritti nella  sezione  d)  del  registro  unico  degli
intermediari  assicurativi  di  cui  all'articolo  109  del   decreto
legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea  iscritti
nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-quinquies, comma  5,  del
decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le societa'  di
intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche  quando
operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro  unico
degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109  del  decreto
legislativo n. 209 del 2005;»; 
    b)  alla  lettera  w-bis.3),  le  parole:  «regolamento  (UE)  n.
1286/2014;» sono sostituite  dalle  seguenti:  «regolamento  (UE)  n.
1286/2014. Tale definizione non include: 1) i  prodotti  assicurativi
non vita elencati all'allegato I della direttiva  2009/138/CE;  2)  i
contratti assicurativi vita,  qualora  le  prestazioni  previste  dal
contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per  incapacita'
dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i prodotti pensionistici
che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo
scopo precipuo di  offrire  all'investitore  un  reddito  durante  la
pensione e che consentono all'investitore di  godere  di  determinati
vantaggi;  4)  i  regimi  pensionistici  aziendali  o   professionali
ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di  applicazione
della direttiva  2003/41/CE  o  della  direttiva  2009/138/CE;  5)  i
singoli prodotti pensionistici  per  i  quali  il  diritto  nazionale
richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e  nei  quali
il lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il fornitore o
il prodotto pensionistico;». 
  2. All'articolo 4-sexies del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  2,  lettera  b),  le  parole:  «gli   intermediari
assicurativi», sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti»; 
    b) al comma 3, lettera b), le parole:  «per  quanto  riguarda  la
tutela degli investitori o l'integrita'  e  l'ordinato  funzionamento
dei mercati» sono soppresse e, dopo le parole: «nel caso di  prodotti
distribuiti»,  sono  aggiunte  le   seguenti:   «dalle   imprese   di
assicurazione e»; 
    c) al comma 3, lettera c),  le  parole:  «,  nonche'  per  quanto
riguarda  i  rischi  inerenti  alla  stabilita'  delle   imprese   di
assicurazione nei confronti delle imprese di assicurazione  medesime»
sono soppresse; 
    d) al comma 4, dopo le parole  «dei  poteri  loro  attribuiti  ai
sensi  del  presente  articolo»,  sono  aggiunte  le   seguenti:   «e
dell'articolo 4-septies»; 
  3. All'articolo 4-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «, dall'articolo 10,»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «e dall'articolo 10,»; le parole  «dall'articolo  13,
paragrafi 1, 3 e 4, e dagli articoli 14 e 19» sono  soppresse,  e  le
parole «o l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi
dell'articolo 4-sexies, possono,», sono  sostituite  dalle  seguenti:
«puo',»; 
    b) dopo il  comma  1  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Fermo
restando quanto previsto dal comma 1, in  caso  di  violazione  degli
articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14 e  19  del  regolamento  (UE)  n.
1286/2014, la Consob o  l'IVASS,  secondo  le  rispettive  competenze
definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, possono, tenuto  conto,  in
quanto compatibili,  dei  criteri  stabiliti  dall'articolo  194-bis,
esercitare i poteri di cui al comma 1.»; 
    c) il comma 5 e' abrogato. 
  4. All'articolo 4-undecies  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «e le imprese  di  assicurazione»  sono
soppresse; 
    b) al comma 4 le parole «Le imprese di assicurazione osservano le
disposizioni attuative adottate  dall'IVASS,  sentita  Consob.»  sono
soppresse. 
  5. All'articolo 4-terdecies,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  parole:  «,  ad  eccezione
dell'articolo 25-ter» sono soppresse. 
  6. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Prodotti   di
investimento assicurativo»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  La  distribuzione
dei  prodotti  d'investimento  assicurativi  e'  disciplinata   dalle
disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7  settembre
2005, n. 209, e dalla normativa europea direttamente applicabile.»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  In  relazione  ai
prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita  sui  soggetti  abilitati
alla distribuzione assicurativa  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera w-bis), i poteri di cui  all'articolo  6,  comma  2,  sentito
l'IVASS, nonche' i poteri di cui all'articolo 6-bis, commi 4,  5,  6,
7, 8, 9 e 10, all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo  7,
commi 1, 1-bis, 1-ter e 3-bis.»; 
    d) dopo  il  comma  2  sono  inseriti  i  seguenti:  «2-bis.  Con
riferimento ai prodotti di investimento assicurativo,  il  potere  di
cui all'articolo 6, comma 2,  e'  esercitato  dalla  CONSOB,  sentita
l'IVASS, in modo da garantire uniformita' alla disciplina applicabile
alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo  a  prescindere
dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia  complessiva  del
sistema di  vigilanza  sui  prodotti  di  investimento  assicurativi,
nonche' il rispetto della normativa europea direttamente applicabile.
2-ter. La Consob e l'IVASS si accordano sulle modalita' di  esercizio
dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da
ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.»; 
    e) i commi 3, 4, 5 e 6, sono abrogati. 
  7. All'articolo 30, comma 9, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole «e, limitatamente ai  soggetti  abilitati,  ai
prodotti  finanziari  emessi  da  imprese  di  assicurazione»,   sono
soppresse. 
  8. All'articolo  117-ter,  comma  1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, 58, le parole «e le  imprese  di  assicurazione»  sono
soppresse. 
  9. All'articolo 190 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «25-ter, commi 1 e 2;» sono soppresse; 
    b)  al  comma  2,  lettera  b),  le  parole:  «alle  imprese   di
assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti abilitati
alla distribuzione assicurativa» e le  parole  «commi  1  e  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2». 
  10. Al decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  all'articolo  5,
comma 1-bis, primo  periodo,  dopo  le  parole  «di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e  successive  modificazioni,»
sono aggiunte le  seguenti:  «ovvero  il  procedimento  istituito  in
attuazione  dell'articolo  187-ter  del  Codice  delle  assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,». 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
          24 febbraio 1998,  n.  58,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              "Art. 1. Definizioni 
              1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
              a) "legge fallimentare":  il  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
              b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario):  il  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
              c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa; 
              d)  'IVASS':  L'Istituto   per   la   Vigilanza   sulle
          Assicurazioni; 
              d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1) "ABE": Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              2) "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              3)  "AESFEM":   Autorita'   europea   degli   strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              4) "Comitato congiunto": il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto  dall'articolo  54
          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5) "CERS": Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              6) "Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
              d-ter) "UE": l'Unione europea; 
              d-quater) "impresa di investimento": l'impresa  la  cui
          occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare  uno
          o piu' servizi di investimento a terzi e/o  nell'effettuare
          una   o   piu'   attivita'   di   investimento   a   titolo
          professionale; 
              d-quinquies)   "banca":   la   banca   come    definita
          dall'articolo 1, comma  1,  lettera  b),  del  Testo  unico
          bancario; 
              d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":  la
          banca avente sede legale e amministrazione centrale  in  un
          medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
              e)  "societa'  di  intermediazione  mobiliare"   (Sim):
          l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
          con sede legale e direzione  generale  in  Italia,  diversa
          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'albo previsto dall'articolo  106  del  T.U.  bancario,
          autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; 
              f) "impresa  di  investimento  dell'Unione  europea"  o
          "impresa di investimento UE":  l'impresa  di  investimento,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in un medesimo Stato dell'Unione europea,  diverso
          dall'Italia; 
              g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che  non  ha  la
          propria  sede  legale  o  direzione  generale   nell'Unione
          europea, la cui attivita' e'  corrispondente  a  quella  di
          un'impresa di investimento UE o di una banca UE che  presta
          servizi o attivita' di investimento; 
              h); 
              i) 'societa'  di  investimento  a  capitale  variabile'
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
              i-bis) 'societa'  di  investimento  a  capitale  fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
              i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che  comunque
          operano  sulla  base  di  rapporti   che   ne   determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
              j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in
          forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
          e gestito da un gestore; 
              k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio'
          (Oicr):  l'organismo  istituito  per  la  prestazione   del
          servizio di  gestione  collettiva  del  risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti
          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a
          una politica di investimento predeterminata; 
              k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui  partecipanti  hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
              k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto; 
              l) 'Oicr italiani': i fondi comuni  d'investimento,  le
          Sicav e le Sicaf; 
              m) 'Organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
              m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in  valori
          mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr  rientranti  nell'ambito
          di applicazione della direttiva 2009/65/CE,  costituiti  in
          uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
              m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA  italiano):  il
          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
              m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano  la
          cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
          e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
          di cui all'articolo 39; 
              m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA  UE)':  gli  Oicr
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
              m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non  UE)':  gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente
          all'UE; 
              m-septies)  'fondo  europeo  per  il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
              m-octies) 'fondo europeo per  l'imprenditoria  sociale'
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
              m-octies.1) 'fondo  di  investimento  europeo  a  lungo
          termine"  (ELTIF):   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; 
              m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le  proprie
          attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; 
              m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale  uno  o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
              m-undecies)  'clienti  professionali'  o   'investitori
          professionali':   i   clienti   professionali   ai    sensi
          dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; 
              m-duodecies) "clienti al  dettaglio  o  investitori  al
          dettaglio": i  clienti  o  gli  investitori  che  non  sono
          clienti professionali o investitori professionali; 
              n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
          si realizza attraverso la gestione di Oicr e  dei  relativi
          rischi; 
              o) "societa'  di  gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
              o-bis)  'societa'  di   gestione   UE':   la   societa'
          autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CEin uno Stato
          dell'UE diverso dall'Italia, che  esercita  l'attivita'  di
          gestione di uno o piu' OICVM; 
              p)  'gestore  di  FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la   societa'
          autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UEin uno Stato
          dell'UE diverso dall'Italia, che  esercita  l'attivita'  di
          gestione di uno o piu' FIA; 
              q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UEcon  sede
          legale in uno Stato non appartenente all'UE,  che  esercita
          l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
              q-bis) 'gestore': la Sgr,  la  Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA, il gestore di EuSEF e il gestore di ELTIF; 
              q-ter) 'depositario di Oicr': il  soggetto  autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
              q-quater)    'depositario    dell'Oicr     master     o
          dell'Oicrfeeder':  il  depositario   dell'Oicr   master   o
          dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o  l'Oicr  feeder
          e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello  Stato
          di origine a svolgere i compiti di depositario; 
              q-quinquies) 'quote e azioni di  Oicr':  le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
              r)  "soggetti  abilitati":  le  Sim,  le   imprese   di
          investimento UE con succursale in  Italia,  le  imprese  di
          paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le  societa'  di
          gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
          GEFIA  UE  con  succursale  in  Italia,  i  GEFIA  non   UE
          autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del  T.U.  bancario,  le  banche
          italiane  e  le  banche  UE  con   succursale   in   Italia
          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
          investimento; 
              r-bis) "Stato di origine  della  societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
              r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE  in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
              r-quater) 'rating del credito': un parere  relativo  al
          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito
          dall'articolo3, paragrafo 1, lettera  a),  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009; 
              r-quinquies)  'agenzia  di  rating  del  credito':  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
              s)  "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":   le
          attivita'  e  i  servizi  elencati  nelle  sezioni  A  e  B
          dell'Allegato I  al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato dell'UE di origine; 
              t) "offerta al pubblico di prodotti  finanziari":  ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
              u) "prodotti finanziari": gli  strumenti  finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
              v) "offerta pubblica di acquisto o  di  scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,  comma
          1, lettere b) e c); non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
              w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o  esteri,
          inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari  quotati
          in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di  ricevute
          di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un   mercato
          regolamentato, per emittente  si  intende  l'emittente  dei
          valori mobiliari rappresentati, anche qualora  tali  valori
          non  sono  ammessi  alla   negoziazione   in   un   mercato
          regolamentato; 
              w-bis)   "soggetti   abilitati    alla    distribuzione
          assicurativa": gli intermediari assicurativi iscritti nella
          sezione  d)   del   registro   unico   degli   intermediari
          assicurativi  di   cui   all'articolo   109   del   decreto
          legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
          iscritti   nell'elenco   annesso   di   cui    all'articolo
          116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209  del
          2005, quali  le  banche,  le  societa'  di  intermediazione
          mobiliare  e  le  imprese  di  investimento,  anche  quando
          operano con i collaboratori  di  cui  alla  sezione  E  del
          registro  unico  degli  intermediari  assicurativi  di  cui
          all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005; 
              w-bis.1)  «prodotto  di  investimento  al  dettaglio  e
          assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
          all'articolo  4,  numero  3),  del  regolamento   (UE)   n.
          1286/2014; 
              w-bis.2)   «prodotto   d'investimento   al    dettaglio
          preassemblato»  o  «PRIP»:   un   investimento   ai   sensi
          dell'articolo  4,  numero  1),  del  regolamento  (UE)   n.
          1286/2014; 
              w-bis.3) «prodotto di  investimento  assicurativo»:  un
          prodotto  ai  sensi  dell'articolo  4,   numero   2),   del
          regolamento  (UE)  n.  1286/2014.  Tale   definizione   non
          include: 1)  i  prodotti  assicurativi  non  vita  elencati
          all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i  contratti
          assicurativi vita,  qualora  le  prestazioni  previste  dal
          contratto siano dovute soltanto in caso di  decesso  o  per
          incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3)  i
          prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
          sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di  offrire
          all'investitore  un  reddito  durante  la  pensione  e  che
          consentono  all'investitore  di   godere   di   determinati
          vantaggi;   4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o
          professionali  ufficialmente  riconosciuti  che   rientrano
          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2003/41/CE  o
          della  direttiva  2009/138/CE;  5)   i   singoli   prodotti
          pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede  un
          contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali  il
          lavoratore o il datore di  lavoro  non  puo'  scegliere  il
          fornitore o il prodotto pensionistico; 
              w-bis.4)  «ideatore  di  prodotti   d'investimento   al
          dettaglio preassemblati  e  assicurativi»  o  «ideatore  di
          PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero  4),  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
              w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un  soggetto  di
          cui all'articolo 4, numero  5),  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014; 
              w-bis.6)  «investitore  al  dettaglio  in  PRIIP»:   un
          cliente  ai  sensi  dell'articolo   4,   numero   6),   del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
              w-bis.7)  "gestore  del  mercato":  il   soggetto   che
          gestisce  e/o  amministra   l'attivita'   di   un   mercato
          regolamentato   e   puo'   coincidere   con   il    mercato
          regolamentato stesso; 
              w-ter) "mercato regolamentato":  sistema  multilaterale
          amministrato e/o gestito da un  gestore  del  mercato,  che
          consente o facilita l'incontro, al suo interno  e  in  base
          alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a  contratti  relativi  a
          strumenti    finanziari    ammessi    alla     negoziazione
          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
          autorizzato e funziona regolarmente  e  conformemente  alla
          parte III; 
              w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
          membro d'origine": 
              1) gli emittenti azioni ammesse  alle  negoziazioni  in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
              2) gli emittenti titoli di debito  di  valore  nominale
          unitario inferiore ad euro mille, o  valore  corrispondente
          in valuta diversa, ammessi  alle  negoziazioni  in  mercati
          regolamentati italiani o di altro Stato membro  dell'Unione
          europea, aventi sede legale in Italia; 
              3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
          2), aventi  sede  legale  in  uno  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia  come  Stato
          membro d'origine tra gli  Stati  membri  in  cui  i  propri
          valori mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un
          mercato  regolamentato.  La  scelta  dello   Stato   membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)
          e abbia comunicato tale scelta; 
              4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli  di
          cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui
          valori mobiliari  sono  ammessi  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro d'origine. La  scelta  resta  valida  per
          almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori  mobiliari
          dell'emittente non sono piu' ammessi alla  negoziazione  in
          alcun mercato regolamentato dell'Unione  europea,  o  salvo
          che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
          cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; 
              4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3)  e  4)  i  cui
          valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
          un mercato regolamentato dello Stato membro  d'origine,  ma
          sono  stati  ammessi  alla  negoziazione  in   un   mercato
          regolamentato italiano o di altri Stati membri  e,  se  del
          caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno  scelto
          l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
              w-quater.1)  "PMI":  fermo  quanto  previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti  azioni   quotate,   il   cui   fatturato   anche
          anteriormente  all'ammissione   alla   negoziazione   delle
          proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
          che abbiano una capitalizzazione di  mercato  inferiore  ai
          500 milioni di euro. Non si considerano PMI  gli  emittenti
          azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti
          limiti per tre anni consecutivi. La Consob  stabilisce  con
          regolamento  le  disposizioni  attuative   della   presente
          lettera, incluse le modalita' informative cui  sono  tenuti
          tali  emittenti  in  relazione  all'acquisto  ovvero   alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base  delle
          informazioni  fornite  dagli  emittenti  pubblica  l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
              w-quinquies)   "controparti   centrali":   i   soggetti
          indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
              w-sexies)    "provvedimenti    di    risanamento":    i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
              1) l'amministrazione straordinaria, nonche'  le  misure
          adottate nel suo ambito; 
              2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4; 
              3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti  1
          e 2, adottate  da  autorita'  di  altri  Stati  dell'Unione
          europea; 
              w-septies) "depositari centrali di titoli o  depositari
          centrali": i soggetti indicati nell'articolo  2,  paragrafo
          1,  punto  1),  del  regolamento  (UE)  n.   909/2014   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli
          nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli. 
              1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
          valori  che  possono  essere  negoziati  nel  mercato   dei
          capitali, quali ad esempio: 
              a) azioni di societa' e  altri  titoli  equivalenti  ad
          azioni di societa', di partnership o di  altri  soggetti  e
          ricevute di deposito azionario; 
              b) obbligazioni e altri titoli di debito,  comprese  le
          ricevute di deposito relative a tali titoli; 
              c) qualsiasi altro valore  mobiliare  che  permetta  di
          acquisire o di vendere i  valori  mobiliari  indicati  alle
          lettere a) e b) o che  comporti  un  regolamento  a  pronti
          determinato con riferimento  a  valori  mobiliari,  valute,
          tassi di interesse o rendimenti, merci  o  altri  indici  o
          misure. 
              1-ter.  Per  "strumenti  del  mercato   monetario"   si
          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali. 
              1-quater.  Per  "ricevute  di  deposito"  si  intendono
          titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti
          la proprieta' dei titoli di un emittente  non  domiciliato,
          ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e
          negoziati indipendentemente dai titoli  dell'emittente  non
          domiciliato. 
              2. Per "strumento  finanziario"  si  intende  qualsiasi
          strumento riportato nella Sezione C  dell'Allegato  I.  Gli
          strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari. 
              2-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con
          il regolamento  di  cui  all'articolo  18,  comma  5,  puo'
          individuare: 
              a) gli altri contratti derivati  di  cui  al  punto  7,
          sezione C, dell'Allegato I  aventi  le  caratteristiche  di
          altri strumenti finanziari derivati; 
              b) gli altri contratti derivati di  cui  al  punto  10,
          sezione C, dell'Allegato I  aventi  le  caratteristiche  di
          altri  strumenti  finanziari  derivati,  negoziati  in   un
          mercato  regolamentato,  in  un  sistema  multilaterale  di
          negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. 
              2-ter. Nel presente decreto  legislativo  si  intendono
          per: 
              a)  "strumenti  derivati":  gli  strumenti   finanziari
          citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonche'
          gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis,  lettera
          c ); 
              b) "derivati su merci": gli  strumenti  finanziari  che
          fanno riferimento a merci o attivita'  sottostanti  di  cui
          all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10),  nonche'
          gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis,  lettera
          c),  quando  fanno  riferimento   a   merci   o   attivita'
          sottostanti menzionati all'Allegato  I,  sezione  C,  punto
          10); 
              c) "contratti derivati su prodotti  energetici  C6":  i
          contratti di opzione,  i  contratti  finanziari  a  termine
          standardizzati  (future),  gli  swap  e  tutti  gli   altri
          contratti   derivati   concernenti   carbone   o   petrolio
          menzionati nella Sezione C, punto 6,  dell'Allegato  I  che
          sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione  e
          devono essere regolati con consegna fisica del sottostante. 
              3. 
              4. 
              5.  Per  "servizi  e  attivita'  di  investimento"   si
          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
              a) negoziazione per conto proprio; 
              b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
              c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un
          impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; 
              c-bis)  collocamento  senza  impegno  irrevocabile  nei
          confronti dell'emittente; 
              d) gestione di portafogli; 
              e) ricezione e trasmissione di ordini; 
              f) consulenza in materia di investimenti; 
              g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; 
              g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione. 
              5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si  intende
          l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti  finanziari,
          in contropartita diretta. 
              5-bis.1. Per  "sistema  multilaterale"  si  intende  un
          sistema che consente l'interazione tra  interessi  multipli
          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari. 
              5-ter. Per "internalizzatore  sistematico"  si  intende
          l'impresa  di  investimento  che   in   modo   organizzato,
          frequente, sistematico  e  sostanziale  negozia  per  conto
          proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di  un
          mercato  regolamentato,  di  un  sistema  multilaterale  di
          negoziazione o di un sistema  organizzato  di  negoziazione
          senza gestire un sistema multilaterale. Il modo frequente e
          sistematico si misura  per  numero  di  negoziazioni  fuori
          listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate per  conto
          proprio  eseguendo  gli  ordini  dei   clienti.   Il   modo
          sostanziale si misura per dimensioni delle negoziazioni OTC
          effettuate  dal  soggetto  su   uno   specifico   strumento
          finanziario  in  relazione  al  totale  delle  negoziazioni
          effettuate  sullo  strumento   finanziario   dal   soggetto
          medesimo o all'interno dell'Unione europea. 
              5-quater. Per "market maker" si intende una persona che
          si propone, nelle sedi di  negoziazione  e/o  al  di  fuori
          delle  stesse,  su  base  continuativa,  come  disposta   a
          negoziare  per  conto  proprio   acquistando   e   vendendo
          strumenti finanziari in  contropartita  diretta  ai  prezzi
          dalla medesima definiti. 
              5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
          gestione, su  base  discrezionale  e  individualizzata,  di
          portafogli  di  investimento  che  includono  uno  o   piu'
          strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato  conferito
          dai clienti. 
              5-sexies. Il servizio di cui al comma  5,  lettera  e),
          comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
          l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o  piu'
          investitori, rendendo cosi'  possibile  la  conclusione  di
          un'operazione fra loro (mediazione). 
              5-septies. Per "consulenza in materia di  investimenti"
          si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
          a un cliente, dietro sua richiesta  o  per  iniziativa  del
          prestatore del servizio, riguardo a una o  piu'  operazioni
          relative a strumenti finanziari. 
              5-septies.1. Per "esecuzione di ordini  per  conto  dei
          clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o
          di vendita di uno o piu' strumenti finanziari per conto dei
          clienti,  compresa  la  conclusione  di  accordi   per   la
          sottoscrizione o la compravendita di  strumenti  finanziari
          emessi da un'impresa di investimento  o  da  una  banca  al
          momento della loro emissione. 
              5-septies.2.  Per  "agente  collegato"  si  intende  la
          persona  fisica  o  giuridica  che,  sotto   la   piena   e
          incondizionata  responsabilita'  di  una  sola  impresa  di
          investimento per conto della quale opera, promuove  servizi
          di investimento e/o  servizi  accessori  presso  clienti  o
          potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o  gli
          ordini dei clienti riguardanti servizi  di  investimento  o
          strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta
          consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti
          strumenti o servizi finanziari. 
              5-septies.3.  Per  "consulente  finanziario   abilitato
          all'offerta  fuori  sede"  si  intende  la  persona  fisica
          iscritta   nell'apposita   sezione    dell'albo    previsto
          dall'articolo 31, comma 4, del  presente  decreto  che,  in
          qualita' di agente  collegato,  esercita  professionalmente
          l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. 
              5-octies. Nel presente decreto legislativo si intendono
          per: 
              a) "sistema multilaterale di negoziazione": un  sistema
          multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un
          gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno
          e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente
          alla parte II e alla parte III; 
              b) "sistema organizzato di  negoziazione":  un  sistema
          multilaterale diverso da un mercato regolamentato o  da  un
          sistema  multilaterale   di   negoziazione   che   consente
          l'interazione tra  interessi  multipli  di  acquisto  e  di
          vendita  di  terzi  relativi  a   obbligazioni,   strumenti
          finanziari strutturati,  quote  di  emissioni  e  strumenti
          derivati, in modo da dare luogo a  contratti  conformemente
          alla parte II e alla parte III; 
              c) "sede di negoziazione": un mercato regolamentato, un
          sistema  multilaterale  di  negoziazione   o   un   sistema
          organizzato di negoziazione. 
              5-octies.1.  Per  "ordine  con  limite  di  prezzo"  si
          intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento
          finanziario al prezzo limite fissato o  a  un  prezzo  piu'
          vantaggioso e per un quantitativo fissato. 
              5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali  per
          le piccole e medie imprese e per  le  imprese  sociali"  si
          intende una piattaforma on line che  abbia  come  finalita'
          esclusiva la facilitazione della raccolta  di  capitale  di
          rischio da  parte  delle  piccole  e  medie  imprese,  come
          definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera  (f),  primo
          alinea,  del  regolamento  (UE)  2017/1129,  delle  imprese
          sociali e degli organismi di  investimento  collettivo  del
          risparmio o di altre societa' che investono prevalentemente
          in piccole e medie imprese. 
              5-decies. 
              5-undecies   (abrogato)   5-duodecies.   Per   "imprese
          sociali" si intendono  le  imprese  sociali  ai  sensi  del
          decreto legislativo di cui all'articolo1, comma 2,  lettera
          c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, costituite in  forma
          di societa' di capitali o di societa' cooperativa. 
              6.  Per  "servizio  accessorio"  si  intende  qualsiasi
          servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I. 
              6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni,  le
          quote e gli altri strumenti  finanziari  che  attribuiscono
          diritti   amministrativi   o   comunque   quelli   previsti
          dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile. 
              6-bis.1.  Per  "controllante"  si  intende   un'impresa
          controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9,  e  22
          della direttiva 2013/34/UE. 
              6-bis.2.  Per  "controllata"  si   intende   un'impresa
          controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10,  e  22
          della  direttiva  2013/34/UE;  l'impresa   controllata   di
          un'impresa controllata  e'  parimenti  considerata  impresa
          controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali
          imprese. 
              6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la  situazione
          nella quale due o piu' persone fisiche  o  giuridiche  sono
          legate: 
              a)  da  una  «partecipazione»,  ossia  dal   fatto   di
          detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il
          20 per cento o piu' dei diritti di voto o del  capitale  di
          un'impresa; 
              b) da un legame di «controllo», ossia  dalla  relazione
          esistente  tra   un'impresa   controllante   e   un'impresa
          controllata,  in  tutti  i  casi  di  cui   all'articolo22,
          paragrafi 1 e 2,della  direttiva  2013/34/UE,  o  relazione
          analoga  esistente  tra  persone  fisiche  e  giuridiche  e
          un'impresa, nel  qual  caso  ogni  impresa  controllata  di
          un'impresa controllata e' considerata  impresa  controllata
          dell'impresa controllante che e' a capo di tali imprese; 
              c) da un legame duraturo tra due o  tutte  le  suddette
          persone e uno stesso soggetto  che  sia  una  relazione  di
          controllo. 
              6-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo  ed
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione e ai suoi componenti. 
              6-quater. Se non diversamente disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che  svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza e al comitato per il controllo sulla  gestione
          e ai loro componenti. 
              6-quinquies. Per "negoziazione algoritmica" si  intende
          la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo
          informatizzato  determina   automaticamente   i   parametri
          individuali  degli  ordini,   come   ad   esempio   l'avvio
          dell'ordine,  la  relativa  tempistica,   il   prezzo,   la
          quantita' o  le  modalita'  di  gestione  dell'ordine  dopo
          l'invio,  con  intervento  umano  minimo  o   assente,   ad
          esclusione   dei   sistemi   utilizzati   unicamente    per
          trasmettere ordini a una o piu' sedi di  negoziazione,  per
          trattare ordini che non  comportano  la  determinazione  di
          parametri di negoziazione,  per  confermare  ordini  o  per
          eseguire il regolamento delle operazioni. 
              6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si  intende
          un accordo in base al quale un membro o un  partecipante  o
          un cliente di una sede di negoziazione consente a un  terzo
          l'utilizzo   del   proprio   codice    identificativo    di
          negoziazione  per  la  trasmissione  in   via   elettronica
          direttamente alla sede di negoziazione di ordini relativi a
          uno strumento finanziario, sia nel caso  in  cui  l'accordo
          comporti l'utilizzo da parte del terzo  dell'infrastruttura
          del membro, del partecipante o del cliente, o di  qualsiasi
          sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante  o
          cliente per trasmettere  gli  ordini  (accesso  diretto  al
          mercato) sia nel caso in  cui  non  vi  sia  tale  utilizzo
          (accesso sponsorizzato). 
              6-septies. Per "tecnica di negoziazione algoritmica  ad
          alta   frequenza"   si   intende   qualsiasi   tecnica   di
          negoziazione algoritmica caratterizzata da: 
              a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le  latenze
          di rete e  di  altro  genere,  compresa  almeno  una  delle
          strutture  per   l'inserimento   algoritmico   dell'ordine:
          co-ubicazione, hosting di prossimita' o accesso elettronico
          diretto a velocita' elevata; 
              b)    determinazione    da    parte     del     sistema
          dell'inizializzazione,    generazione,    trasmissione    o
          esecuzione  dell'ordine  senza  intervento  umano  per   il
          singolo ordine o negoziazione, e 
              c)  elevato  traffico  infra-giornaliero  di   messaggi
          consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni. 
              6-octies.  Per  "negoziazione  matched  principal"   si
          intende  una  negoziazione  in  cui  il  soggetto  che   si
          interpone tra  l'acquirente  e  il  venditore  non  e'  mai
          esposto al rischio di mercato durante  l'intera  esecuzione
          dell'operazione,  con  l'acquisto  e  la  vendita  eseguiti
          simultaneamente ad  un  prezzo  che  non  permette  a  tale
          soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per
          le commissioni, gli  onorari  o  le  spese  dell'operazione
          previamente comunicati. 
              6-novies. Per "pratica di vendita abbinata" si  intende
          l'offerta di un servizio di investimento insieme a un altro
          servizio o prodotto come  parte  di  un  pacchetto  o  come
          condizione  per  l'ottenimento  dello  stesso   accordo   o
          pacchetto. 
              6-decies. Per  "deposito  strutturato"  si  intende  un
          deposito  quale  definito  all'articolo  69-bis,  comma  1,
          lettera c), del T.U. bancarioche e' pienamente rimborsabile
          alla scadenza in base a termini secondo i  quali  qualsiasi
          interesse o  premio  sara'  rimborsato  (o  e'  a  rischio)
          secondo una formula comprendente fattori quali: 
              a) un indice o una combinazione di  indici,  eccetto  i
          depositi  a  tasso   variabile   il   cui   rendimento   e'
          direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor
          o il Libor; 
              b) uno strumento finanziario o una  combinazione  degli
          strumenti finanziari; 
              c) una merce o combinazione di merci o  di  altri  beni
          infungibili, materiali o immateriali; o 
              d) un tasso di cambio o una combinazione  di  tassi  di
          cambio. 
              6-undecies.  Nel  presente   decreto   legislativo   si
          intendono per: 
              a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o  "APA":
          un  soggetto   autorizzato   ai   sensi   della   direttiva
          2014/65/UEa pubblicare i report delle  operazioni  concluse
          per  conto  di  imprese  di  investimento  ai  sensi  degli
          articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014; 
              b)   "fornitore   di   un   sistema   consolidato    di
          pubblicazione" o "CTP": un soggetto  autorizzato  ai  sensi
          della direttiva 2014/65/UEa fornire il servizio di raccolta
          presso  mercati  regolamentati,  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e APA dei
          report  delle  operazioni  concluse   per   gli   strumenti
          finanziari di cui agli articoli 6, 7, 10, 12, 13, 20  e  21
          del regolamento (UE) n 600/2014 e di  consolidamento  delle
          suddette informazioni in  un  flusso  elettronico  di  dati
          attualizzati in continuo, in grado di fornire  informazioni
          sui prezzi e sul volume per ciascuno strumento finanziario; 
              c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": un
          soggetto autorizzato ai sensi della  direttiva  2014/65/UEa
          segnalare le informazioni  di  dettaglio  sulle  operazioni
          concluse alle autorita' competenti o all'AESFEM  per  conto
          delle imprese di investimento; 
              d) "servizi di comunicazione dati": la gestione  di  un
          dispositivo di pubblicazione  autorizzato  (APA)  o  di  un
          sistema  consolidato  di  pubblicazione  (CTP)  o   di   un
          meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM); 
              e) "fornitore di servizi  di  comunicazione  dati":  un
          APA, un CTP o un ARM. 
              6-duodecies.  Nel  presente  decreto   legislativo   si
          intendono per: 
              a)   "Stato   membro    d'origine    dell'impresa    di
          investimento": 
              1) se l'impresa di investimento e' una persona  fisica,
          lo Stato membro in cui tale  persona  ha  la  propria  sede
          principale; 
              2)  se  l'impresa  di  investimento  e'   una   persona
          giuridica, lo Stato membro in cui  si  trova  la  sua  sede
          legale; 
              3) se, in base al diritto nazionale  cui  e'  soggetta,
          l'impresa di investimento non ha una sede legale, lo  Stato
          membro in cui e' situata la sua direzione generale; 
              b) "Stato membro d'origine del mercato  regolamentato":
          lo  Stato  membro  in  cui   e'   registrato   il   mercato
          regolamentato o se, in base al diritto  nazionale  di  tale
          Stato membro detto mercato non ha una sede legale, lo Stato
          membro in cui e' situata la propria direzione generale; 
              c) "Stato membro d'origine di un  APA,  di  un  sistema
          consolidato   di   pubblicazione   o   di   meccanismo   di
          segnalazione autorizzato": 
              1) se il dispositivo di pubblicazione  autorizzato,  il
          meccanismo  di  segnalazione  autorizzato  o   il   sistema
          consolidato di pubblicazione  e'  una  persona  fisica,  lo
          Stato membro in cui tale persona ha  la  propria  direzione
          generale; 
              2) se il dispositivo di pubblicazione  autorizzato,  il
          meccanismo  di  segnalazione  autorizzato  o   il   sistema
          consolidato di pubblicazione e' una persona  giuridica,  lo
          Stato membro in cui si trova la sua sede legale; 
              3) se, in base al diritto nazionale cui e' soggetto, il
          dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo  di
          segnalazione  autorizzato  o  il  sistema  consolidato   di
          pubblicazione non ha una sede legale, lo  Stato  membro  in
          cui e' situata la sua direzione generale. 
              6-terdecies.  Nel  presente  decreto   legislativo   si
          intendono per: 
              a) "Stato membro ospitante l'impresa di  investimento":
          lo Stato membro, diverso dallo Stato membro  d'origine,  in
          cui un'impresa di investimento ha una succursale  o  presta
          servizi  di  investimento   e/o   esercita   attivita'   di
          investimento; 
              b) "Stato membro ospitante il  mercato  regolamentato":
          lo Stato membro in  cui  un  mercato  regolamentato  adotta
          opportune misure  in  modo  da  facilitare  l'accesso  alla
          negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di  membri
          o partecipanti stabiliti in tale Stato membro. 
              6-quaterdecies. Per "prodotto energetico  all'ingrosso"
          si  intende  un  prodotto  energetico  all'ingrosso   quale
          definito all'articolo 2, punto 4, del regolamento  (UE)  n.
          1227/2011. 
              6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole"  si
          intendono i contratti derivati connessi a prodotti  di  cui
          all'articolo 1 e all'allegato I, parti da I  a  XXIV/1  del
          regolamento (UE) n. 1308/2013. 
              6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si intende  uno
          dei seguenti emittenti di titoli di debito: 
              a) l'Unione europea; 
              b)  uno  Stato  membro,  ivi  inclusi   un   ministero,
          un'agenzia o una societa' veicolo di tale Stato membro; 
              c) in caso di Stato membro federale,  un  membro  della
          federazione; 
              d) una societa' veicolo  per  conto  di  diversi  Stati
          membri; 
              e) un ente finanziario internazionale costituito da due
          o piu' Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e
          fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi  membri
          che stanno affrontando o sono  minacciati  da  gravi  crisi
          finanziarie; o 
              f) la Banca europea per gli investimenti. 
              6-septiesdecies. Per "debito  sovrano"  si  intende  un
          titolo di debito emesso da un emittente sovrano. 
              6-octiesdecies.  Per  "supporto  durevole"  si  intende
          qualsiasi strumento che: 
              a) permetta al cliente di  memorizzare  informazioni  a
          lui personalmente  dirette,  in  modo  che  possano  essere
          agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato  ai
          fini cui sono destinate le informazioni stesse; e 
              b)  che  consenta  la  riproduzione  inalterata   delle
          informazioni memorizzate.".  
              Si riporta il testo dell'articolo 4-sexies del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              "Art.   4-sexies.   Individuazione   delle    autorita'
          nazionali competenti  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni
          chiave  per  i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio   e
          assicurativi preassemblati (PRIIPs) 
              1. La Consob e  l'IVASS  sono  le  autorita'  nazionali
          competenti designate ai sensi dell'articolo 4,  numero  8),
          del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini  della  vigilanza
          sul rispetto degli obblighi  che  il  medesimo  regolamento
          (UE) n. 1286/2014impone  agli  ideatori  di  PRIIP  e  alle
          persone che forniscono consulenza sui  PRIIP  o  vendono  i
          PRIIP, anche mediante i  rispettivi  poteri  di  vigilanza,
          d'indagine   e   sanzionatori,   secondo   le    rispettive
          attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente
          articolo. 
              2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob e'  l'autorita'
          competente: 
              a) ad assicurare l'osservanza  degli  obblighi  imposti
          dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP
          e alle  persone  che  forniscono  consulenza  sui  PRIIP  o
          vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto  al  comma  3,
          lettera a), per gli intermediari assicurativi ivi indicati; 
              b)  a  esercitare,  con  riferimento  ai  prodotti   di
          investimento assicurativo commercializzati,  distribuiti  o
          venduti  in   Italia,   oppure   a   partire   dall'Italia,
          l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
          15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
          n.  1286/2014,  per  quanto  riguarda   la   tutela   degli
          investitori o l'integrita' e l'ordinato  funzionamento  dei
          mercati, fatto salvo quanto disposto al  comma  3,  lettera
          b), per i soggetti ivi indicati; 
              c) a ricevere dall'ideatore di PRIIP, o  dalla  persona
          che vende un PRIIP, la notifica  preventiva  del  documento
          contenente le informazioni  chiave  conformi  ai  requisiti
          stabiliti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima
          che i PRIIP siano commercializzati in  Italia,  nonche'  la
          notifica delle versioni riviste  del  documento  stesso  ai
          sensi dell'articolo 10 del regolamento medesimo. 
              3. Ai fini di cui al comma 1,  l'IVASS  e'  l'autorita'
          competente: 
              a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi posti  dal
          regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di PRIIP e alle
          persone che forniscono consulenza sui PRIIP,  o  vendono  i
          PRIIP, nel caso di prodotti distribuiti dagli  intermediari
          assicurativi di cui all'articolo109, comma 2, lettere a)  e
          b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  dagli
          altri soggetti  di  cui  questi  intermediari  assicurativi
          eventualmente  si  avvalgono  iscritti  nella  sezione  del
          registro di cui alla lettera e) dell'articolo 109, comma 2,
          del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  e  dai
          soggetti iscritti nella sezione del registro  di  cui  alla
          lettera  c)  dell'articolo  109,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
              b)  a  esercitare,  con  riferimento  ai  prodotti   di
          investimento assicurativo commercializzati,  distribuiti  o
          venduti  in   Italia,   oppure   a   partire   dall'Italia,
          l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
          15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
          n. 1286/2014 nel caso di prodotti distribuiti dalle imprese
          di assicurazione e dagli intermediari assicurativi  di  cui
          all'articolo 109, comma 2, lettere a)  e  b),  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri  soggetti
          di cui questi intermediari  assicurativi  eventualmente  si
          avvalgono iscritti nella sezione del registro di  cui  alla
          lettera  e)  dell'articolo  109,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  e  dai  soggetti
          iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera  c)
          dell'articolo 109,  comma  2,  del  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209; 
              c)  a  esercitare  con  riferimento  ai   prodotti   di
          investimento assicurativo commercializzati,  distribuiti  o
          venduti  in   Italia,   oppure   a   partire   dall'Italia,
          l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
          15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
          n.  1286/2014  con  riguardo  ai  profili  attinenti   alla
          stabilita' del sistema finanziario e assicurativo o di  una
          sua parte. 
              4. La Consob e l'IVASS, nel  rispetto  della  reciproca
          indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo,
          anche ai sensi dell'articolo 20  della  legge  28  dicembre
          2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri
          loro  attribuiti  ai  sensi   del   presente   articolo   e
          dell'articolo  4-septies,   anche   attraverso   protocolli
          d'intesa, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di  semplificare,
          ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. La Consob
          e  l'IVASS   collaborano   tra   loro,   anche   ai   sensi
          dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,  per
          agevolare l'esercizio delle competenze e  dei  poteri  loro
          attribuiti ai  sensi  del  presente  articolo  e  si  danno
          reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi
          degli articoli 17 e 18, paragrafo 3, del  regolamento  (UE)
          n. 1286/2014. 
              5. La  Consob,  sentita  l'IVASS,  adotta  con  proprio
          regolamento  le  disposizioni  attuative   del   comma   2,
          stabilendo in ogni caso una disciplina delle  modalita'  di
          assolvimento degli  obblighi  di  notifica  preventiva  del
          documento contenente le informazioni chiave di cui al comma
          2, lettera c) e all'articolo 4-decies, in conformita'  agli
          atti delegati e alle  norme  tecniche  di  regolamentazione
          adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento
          (UE) n. 1286/2014. 
              6. L'IVASS,  sentita  la  Consob,  adotta  con  proprio
          regolamento le disposizioni attuative del comma 3. 
              7. La Consob e l'IVASS adottano le disposizioni di  cui
          ai commi 5 e 6 avuto riguardo all'esigenza di semplificare,
          ove possibile, gli oneri per i  soggetti  vigilati  e  alla
          ripartizione delle competenze secondo i  principi  indicati
          ai commi 2 e 3. ".  
              Si riporta il testo dell'articolo 4-septies del decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              "Art.  4-septies.  Poteri  d'intervento  relativi  alla
          violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE)
          n. 1286/2014 
              1. Fermi restando le attribuzioni e  i  poteri  di  cui
          agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18,  paragrafo  3,  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014, in caso di violazione  delle
          disposizioni previste dall'articolo 5, paragrafo  1,  dagli
          articoli 6 e 7,  dall'articolo  8,  paragrafi  da  1  a  3,
          dall'articolo  9  e  dall'articolo  10,  paragrafo  1,  del
          regolamento  (UE)  n.  1286/2014,  o  in  caso  di  mancata
          notifica  alla  Consob   del   documento   concernente   le
          informazioni chiave o delle versioni riviste  dello  stesso
          ai  sensi   dell'articolo   4-decies   e   delle   relative
          disposizioni attuative, la Consob puo',  tenuto  conto,  in
          quanto compatibili,  dei  criteri  stabiliti  dall'articolo
          194-bis: 
              a) sospendere, per un periodo non superiore a 60 giorni
          per ciascuna volta, la commercializzazione di un PRIIP; 
              b) vietare l'offerta; 
              c) vietare la fornitura di un documento  contenente  le
          informazioni chiave che non rispetti  i  requisiti  di  cui
          agli articoli  6,  7,  8  o  10  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014e imporre la pubblicazione di una  nuova  versione
          di un documento contenente le informazioni chiave. 
              1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma  1,  in
          caso di violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3  e  4,
          14 e 19 del regolamento (UE)  n.  1286/2014,  la  Consob  o
          l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi
          dell'articolo 4-sexies, possono, tenuto  conto,  in  quanto
          compatibili, dei criteri stabiliti  dall'articolo  194-bis,
          esercitare i poteri di cui al comma 1; 
              2. La Consob e  l'IVASS  possono  imporre,  secondo  le
          rispettive  competenze  definite  ai  sensi   dell'articolo
          4-sexies,  agli  ideatori  di  PRIIP  o  ai  soggetti   che
          forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di
          trasmettere una comunicazione  diretta  all'investitore  al
          dettaglio in PRIIP  interessato,  fornendogli  informazioni
          circa le misure amministrative adottate  e  comunicando  le
          modalita' per  la  presentazione  di  eventuali  reclami  o
          domande  di  risarcimento  anche  mediante  il  ricorso  ai
          meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
          previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. 
              3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai  sensi  del
          presente  articolo  sono  pubblicati  in  conformita'  alle
          disposizioni   sulla   pubblicazione   dei    provvedimenti
          sanzionatori di cui all'articolo 195-bis. 
              4. Ai provvedimenti adottati dall'IVASS  ai  sensi  del
          presente articolo si applicano, in quanto  compatibili,  le
          disposizioni del Titolo XVIII  del  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209. 
              5. (abrogato). ".  
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4-undecies   del
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dal presente decreto legislativo:  
              "Art. 4-undecies. Sistemi interni di segnalazione delle
          violazioni 
              1. I soggetti di cui  alle  parti  II  e  III  adottano
          procedure  specifiche  per  la  segnalazione   al   proprio
          interno, da parte  del  personale,  di  atti  o  fatti  che
          possano costituire  violazioni  delle  norme  disciplinanti
          l'attivita'  svolta,  nonche'  del  regolamento   (UE)   n.
          596/2014. 
              2. Le procedure previste  al  comma  1  sono  idonee  a
          garantire: 
              a) la riservatezza dei dati personali del segnalante  e
          del presunto responsabile della violazione, ferme  restando
          le regole che disciplinano le  indagini  o  i  procedimenti
          avviati dall'autorita' giudiziaria in  relazione  ai  fatti
          oggetto della segnalazione; l'identita' del  segnalante  e'
          sottratta all'applicazione dell'articolo 7,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  e  non  puo'
          essere rivelata per tutte le fasi  della  procedura,  salvo
          suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile  per
          la difesa del segnalato; 
              b) la tutela adeguata del  soggetto  segnalante  contro
          condotte  ritorsive,  discriminatorie  o  comunque   sleali
          conseguenti la segnalazione; 
              c) un canale specifico, indipendente e autonomo per  la
          segnalazione. 
              3. Fuori  dei  casi  di  responsabilita'  a  titolo  di
          calunnia o diffamazione, ovvero per  lo  stesso  titolo  ai
          sensi   dell'articolo   2043   del   Codice   civile,    la
          presentazione  di  una   segnalazione   nell'ambito   della
          procedura di cui al  comma  1  non  costituisce  violazione
          degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. 
              4. La Banca d'Italia e la Consob adottano,  secondo  le
          rispettive  competenze,  le  disposizioni   attuative   del
          presente   articolo,   avuto   riguardo   all'esigenza   di
          coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli
          oneri gravanti sui soggetti destinatari.".  
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4-terdecies  del
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dal presente decreto legislativo:  
              "Art. 4-terdecies. Esenzioni 
              1. Le disposizioni contenute  nella  parte  II  non  si
          applicano: 
              a) alle imprese di assicurazione ne' alle  imprese  che
          svolgono le attivita' di riassicurazione e di retrocessione
          di cui aldecreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
              b) ai soggetti che  prestano  servizi  di  investimento
          esclusivamente  nei  confronti  di  soggetti  controllanti,
          controllati o sottoposti a comune controllo; 
              c) ai soggetti che prestano servizi di  investimento  a
          titolo accessorio nell'ambito di un'attivita' professionale
          disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari  o
          da un codice di deontologia professionale che ammettano  la
          prestazione  di  detti  servizi,  fermo   restando   quanto
          previsto dal presente decreto per gli intermediari iscritti
          nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario; 
              d) ai soggetti  che  negoziano  per  conto  proprio  in
          strumenti finanziari diversi dagli  strumenti  derivati  su
          merci o dalle  quote  di  emissione  o  relativi  strumenti
          derivati e che non prestano altri servizi di investimento o
          non esercitano altre attivita' di investimento in strumenti
          finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle
          quote di emissione o  relativi  derivati,  salvo  che  tali
          soggetti: 
              1) siano market maker, 
              2)  siano  membri  o   partecipanti   di   un   mercato
          regolamentato o sistema  multilaterale  di  negoziazione  o
          abbiano  accesso  elettronico  diretto  a   una   sede   di
          negoziazione,  secondo  quanto  previsto  dal   regolamento
          delegato (UE)  2017/565,  ad  eccezione  dei  soggetti  non
          finanziari  che  eseguono  in  una  sede  di   negoziazione
          operazioni di cui e' oggettivamente possibile  misurare  la
          capacita'  di  ridurre  i  rischi   direttamente   connessi
          all'attivita' commerciale o all'attivita' di  finanziamento
          della tesoreria propria o del gruppo di appartenenza; 
              3) applichino una tecnica di  negoziazione  algoritmica
          ad alta frequenza, o 
              4) negozino  per  conto  proprio  quando  eseguono  gli
          ordini dei clienti. 
              I gestori di Oicr, le Sicav,  le  Sicaf  e  i  relativi
          depositari, le controparti centrali e i soggetti esentati a
          norma delle lettere a), h), i) e l), non  sono  tenuti,  ai
          fini dell'esenzione, a soddisfare le  condizioni  enunciate
          nella presente lettera. 
              e) agli operatori soggetti agli obblighi previsti dalla
          direttiva  2003/87/CE,  che,  quando  trattano   quote   di
          emissione, non eseguono ordini di clienti  e  non  prestano
          servizi  o  attivita'   di   investimento   diversi   dalla
          negoziazione  per  conto  proprio,  a  condizione  che  non
          applichino tecniche di  negoziazione  algoritmica  ad  alta
          frequenza; 
              f) ai soggetti che  prestano  servizi  di  investimento
          consistenti esclusivamente nella  gestione  di  sistemi  di
          partecipazione dei lavoratori; 
              g) ai soggetti che  prestano  servizi  di  investimento
          consistenti   esclusivamente   nel   gestire   sistemi   di
          partecipazione dei lavoratori e  nel  prestare  servizi  di
          investimento esclusivamente per la propria controllante, le
          proprie  controllate  o  altre  controllate  della  propria
          controllante; 
              h) alla Banca centrale europea, alla Banca d'Italia, ad
          altri membri del SEBC e ad altri  organismi  nazionali  che
          svolgono  funzioni   analoghe   nell'Unione   europea,   al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e   ad   altri
          organismi pubblici che sono incaricati o  che  intervengono
          nella gestione del debito pubblico nell'Unione europea e ad
          istituzioni finanziarie internazionali create da due o piu'
          Stati membri allo scopo di  mobilitare  risorse  e  fornire
          assistenza finanziaria a quelli, tra  i  loro  membri,  che
          stiano affrontando o siano minacciati da gravi  difficolta'
          finanziarie; 
              i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno dal
          diritto  dell'Unione  europea,  nonche'  ai  loro  soggetti
          depositari; 
              l) ai soggetti: 
              i) compresi i market maker,  che  negoziano  per  conto
          proprio strumenti derivati su merci o quote di emissione  o
          derivati dalle stesse, esclusi  quelli  che  negoziano  per
          conto proprio eseguendo ordini di clienti; o 
              ii) che prestano servizi di investimento diversi  dalla
          negoziazione per conto proprio, in  strumenti  derivati  su
          merci o quote  di  emissione  o  strumenti  derivati  dalle
          stesse ai clienti  o  ai  fornitori  della  loro  attivita'
          principale; purche': 
              1)  per  ciascuno  di  tali   casi,   considerati   sia
          singolarmente  che  in  forma  aggregata,  si   tratti   di
          un'attivita'  accessoria  alla  loro  attivita'  principale
          considerata nell'ambito del gruppo, purche' tale  attivita'
          principale non consista nella  prestazione  di  servizi  di
          investimento ai sensi del presente  decreto,  di  attivita'
          bancarie ai sensi T.U. bancario o in  attivita'  di  market
          making in relazione agli strumenti derivati su merci; 
              2)  tali  soggetti  non  applichino  una   tecnica   di
          negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e 
              3) detti soggetti comunichino formalmente, entro il  31
          dicembre di ogni anno alla Consob, se si  servono  di  tale
          esenzione e, su  richiesta  della  Consob,  su  quale  base
          ritengono che la loro attivita' ai sensi dei punti i) e ii)
          sia accessoria all'attivita' principale. 
              La data di avvenuta perdita dei requisiti previsti  per
          l'esenzione  di  cui  alla  presente  lettera  deve  essere
          comunicata  senza  indugio   alla   Consob   dai   soggetti
          interessati   che   possono   continuare   ad    esercitare
          l'attivita' di negoziazione per conto proprio di  strumenti
          derivati su merci o di quote di  emissione  o  di  derivati
          dalle stesse purche', entro sei mesi dalla  suddetta  data,
          presentino  domanda  di  autorizzazione  secondo  le  norme
          previste dal presente decreto; 
              m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia  di
          investimenti   nell'esercizio   di    un'altra    attivita'
          professionale non  contemplata  dalladirettiva  2014/65/UE,
          purche' tale consulenza non sia specificamente remunerata; 
              n) agli agenti di cambio le cui  attivita'  e  funzioni
          sono disciplinate dall'articolo 201 del presente decreto; 
              o)  ai  gestori  del  sistema  di  trasmissione   quali
          definiti  all'articolo  2,  paragrafo  4,  della  direttiva
          2009/72/CE o all'articolo 2, paragrafo 4,  della  direttiva
          2009/73/CE, quando svolgono le loro funzioni in conformita'
          delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009
          o del regolamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di  rete  o
          degli orientamenti adottati a norma  di  tali  regolamenti,
          alle persone che agiscono  in  qualita'  di  prestatori  di
          servizi per loro conto per  espletare  i  loro  compiti  ai
          sensi di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli
          orientamenti adottati a norma  di  tali  regolamenti,  o  a
          qualsiasi gestore o  amministratore  di  un  meccanismo  di
          bilanciamento  dell'energia,  di  una  rete  o  sistema  di
          condotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia
          quando svolgono detti compiti. Tale  esenzione  si  applica
          alle persone che esercitano le attivita'  menzionate  nella
          presente  lettera  solo  quando  effettuano  attivita'   di
          investimento o prestano servizi di investimento relativi ai
          derivati su merci al fine di svolgere tali attivita'.  Tale
          esenzione non si applica in relazione alla gestione  di  un
          mercato  secondario,  incluse   le   piattaforme   per   la
          negoziazione  secondaria   di   diritti   di   trasmissione
          finanziari; 
              p) ai depositari  centrali  autorizzati  ai  sensi  del
          regolamento  (UE)  n.  909/2014,  salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 79-noviesdecies.1 del presente decreto.".  
              Si riporta il testo dell'articolo  25-ter  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:  
              "Art. 25-ter. Prodotti di investimento assicurativo 
              1.  La  distribuzione   dei   prodotti   d'investimento
          assicurativi e' disciplinata dalle disposizioni di  cui  al
          Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
          e dalla normativa europea direttamente applicabile. 
              2. In relazione ai prodotti di cui al  comma  1  e  nel
          perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5,  comma
          3,  la  CONSOB  esercita  sui   soggetti   abilitati   alla
          distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, comma  1,
          lettera w-bis), i poteri di cui all'articolo  6,  comma  2,
          sentito l'IVASS,  nonche'  i  poteri  di  cui  all'articolo
          6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9  e  10,  all'articolo  6-ter,
          commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 7, commi 1, 1-bis, 1-ter  e
          3-bis. 
              2-bis. Con  riferimento  ai  prodotti  di  investimento
          assicurativo, il potere di cui all'articolo 6, comma 2,  e'
          esercitato  dalla  CONSOB,  sentita  l'IVASS,  in  modo  da
          garantire  uniformita'  alla  disciplina  applicabile  alla
          vendita  dei   prodotti   d'investimento   assicurativo   a
          prescindere  dal  canale  distributivo  e  la  coerenza   e
          l'efficacia  complessiva  del  sistema  di  vigilanza   sui
          prodotti di investimento assicurativi, nonche' il  rispetto
          della normativa europea direttamente applicabile. 
              2-ter. La Consob e l'IVASS si accordano sulle modalita'
          di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive
          competenze, in modo da  ridurre  gli  oneri  a  carico  dei
          soggetti vigilati. 
              3. (abrogato). 
              4. (abrogato). 
              5. (abrogato). 
              6. (abrogato).".   
              Si riporta il testo  dell'articolo  30,  comma  9,  del
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dal presente decreto legislativo,:  
              "Art. 30. Offerta fuori sede 
              1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione  e
          il collocamento presso il pubblico: 
              a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla  sede
          legale o dalle dipendenze  dell'emittente,  del  proponente
          l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o
          del collocamento; 
              b) di servizi e  attivita'  di  investimento  in  luogo
          diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta,
          promuove o colloca il servizio o l'attivita'. 
              2. Non costituisce offerta fuori sede: 
              a)  l'offerta  effettuata  nei  confronti  di   clienti
          professionali, come individuati ai sensi  dell'articolo  6,
          commi 2-quinquies e 2-sexies; 
              b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta  ai
          componenti del  consiglio  di  amministrazione  ovvero  del
          consiglio  di   gestione,   ai   dipendenti,   nonche'   ai
          collaboratori   non   subordinati   dell'emittente,   della
          controllante  ovvero  delle  sue  controllate,   effettuata
          presso le rispettive sedi o dipendenze. 
              3. L'offerta fuori sede di  strumenti  finanziari  puo'
          essere effettuata: 
              a)  dai  soggetti  autorizzati  allo  svolgimento   dei
          servizi previsti dall'articolo 1, comma  5,  lettere  c)  e
          c-bis); 
              b) dalle Sgr, dalle  societa'  di  gestione  UE,  dalle
          Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e  non  UE,  limitatamente
          alle quote o azioni di Oicr. 
              4. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di
          paesi  terzi,  le  banche,  gli   intermediari   finanziari
          iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  Testo
          Unico bancario, le Sgr, le societa' di gestione UE, i GEFIA
          UE e non UE possono effettuare  l'offerta  fuori  sede  dei
          propri servizi e attivita' di investimento.  Ove  l'offerta
          abbia per oggetto servizi e  attivita'  prestati  da  altri
          intermediari, le Sim, le imprese  di  investimento  UE,  le
          imprese  di  paesi  terzi  e  le   banche   devono   essere
          autorizzate   allo   svolgimento   dei   servizi   previsti
          dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis). 
              5. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di
          paesi  terzi  diverse  dalle   banche   possono   procedere
          all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli  strumenti
          finanziari e dai servizi e attivita' d'investimento, le cui
          caratteristiche  sono  stabilite  con   regolamento   dalla
          CONSOB, sentita la Banca d'Italia. 
              6.  L'efficacia  dei  contratti  di   collocamento   di
          strumenti  finanziari   o   di   gestione   di   portafogli
          individuali conclusi fuori sede e' sospesa per la durata di
          sette giorni decorrenti dalla  data  di  sottoscrizione  da
          parte dell'investitore. Entro detto  termine  l'investitore
          puo'  comunicare  il  proprio  recesso  senza   spese   ne'
          corrispettivo   al   consulente    finanziario    abilitato
          all'offerta  fuori  sede  o  al  soggetto  abilitato;  tale
          facolta' e' indicata  nei  moduli  o  formulari  consegnati
          all'investitore.  Ferma   restando   l'applicazione   della
          disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai  servizi
          di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c),
          c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a  decorrere  dal
          1° settembre 2013 la medesima disciplina si  applica  anche
          ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma  5,
          lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte
          contrattuali effettuate fuori sede. 
              7. L'omessa indicazione della facolta' di  recesso  nei
          moduli  o  formulari  comporta  la  nullita'  dei  relativi
          contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente. 
              8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche  di
          vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o
          di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o
          sottoscrivere  tali  azioni,  purche'  le  azioni   o   gli
          strumenti   finanziari   siano   negoziati    in    mercati
          regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea. 
              9. Il presente articolo si applica  anche  ai  depositi
          strutturati  e  ai  prodotti   finanziari   diversi   dagli
          strumenti finanziari emessi da banche.". 
               Si riporta il testo dell'articolo 117-ter del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
               "Art. 117-ter.  Disposizioni  in  materia  di  finanza
          etica 
              1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti
          interessati e sentite le Autorita' di vigilanza competenti,
          determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di
          informazione  e  di  rendicontazione  cui  sono  tenuti   i
          soggetti  abilitati  che  promuovono  prodotti  e   servizi
          qualificati come etici o socialmente responsabili.".  
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  190  del  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni,  come  modificato   dal   presente   decreto
          legislativo:  
              "Art. 190. Sanzioni amministrative pecuniarie  in  tema
          di disciplina degli intermediari 
              1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  ai  sensi
          dell'articolo 166, nei confronti  dei  soggetti  abilitati,
          dei  depositari  e  dei  soggetti  ai  quali   sono   state
          esternalizzate funzioni operative essenziali  o  importanti
          si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi  dell'articolo  195,  comma  1-bis,  per  la  mancata
          osservanza degli articoli 6;  6-bis;  6-ter;  7,  commi  2,
          2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 12;  13,
          comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e  1-bis;
          24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi  1  e  3;
          28, comma 4; 29; 29-bis, comma  1;  29-ter,  comma  4;  30,
          comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32,  comma
          2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies;  36,
          commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5;
          40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4;  41,  commi  2,  3  e  4;
          41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2,
          3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e
          4;  47;  48;  49,  commi  3   e   4;   55-ter;   55-quater;
          55-quinquies;  ovvero   delle   disposizioni   generali   o
          particolari emanate in base ai medesimi articoli. 
              1-bis (abrogato). 
              1-bis.1 Chiunque eserciti  l'attivita'  di  gestore  di
          portale in assenza dell'iscrizione  nel  registro  previsto
          dall'articolo  50-quinquies  e'  punito  con  la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  fino  a  euro
          cinque  milioni.  Se  la  violazione  e'  commessa  da  una
          societa' o un ente, si  applica  nei  confronti  di  questi
          ultimi  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 
              2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: 
              a) alle banche  non  autorizzate  alla  prestazione  di
          servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
          osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di  quelle
          emanate in base ad esse; 
              b)   ai   soggetti   abilitati    alla    distribuzione
          assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
          previste dall'articolo 25-ter, comma 2, e quelle emanate in
          base ad esse; 
              c)  ai  depositari  centrali  che  prestano  servizi  o
          attivita'  di  investimento   per   la   violazione   delle
          disposizioni del presente decreto richiamate  dall'articolo
          79-noviesdecies.1. 
              2-bis. La medesima sanzione prevista  dal  comma  1  si
          applica 
              a) ai gestori dei fondi europei per il venture  capital
          (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste
          dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8,  9,  10,  11,  12  e  13  del
          regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative  disposizioni
          attuative; 
              b) ai gestori dei  fondi  europei  per  l'imprenditoria
          sociale (EuSEF), in caso di violazione  delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14
          del  regolamento  (UE)  n.  346/2013   e   delle   relative
          disposizioni attuative; 
              b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA,  in  caso  di
          violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
          n. 231/2013 della  Commissione,  del  regolamento  (UE)  n.
          2015/760, e delle relative disposizioni attuative; 
              b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso  di
          violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
          n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni
          attuative. 
              2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma  1  si
          applica anche in caso di inosservanza delle norme  tecniche
          di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
          di cui al comma 2-bis, lettere a),  b),  b-bis)  e  b-ter),
          emanate dalla Commissione europea ai sensi  degli  articoli
          10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010. 
              2-ter. 
              3. Si  applica  l'articolo  187-quinquiesdecies,  comma
          1-quater. 
              3-bis.   I   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'articolo  6,  comma  2-bis,  ovvero  le   disposizioni
          generali o particolari emanate in base  al  medesimo  comma
          dalla  Banca  d'Italia,  sono  puniti   con   la   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da   cinquantamila   euro   a
          cinquecentomila euro. 
              4.".   
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del   decreto
          legislativo 4  marzo  2010,  n.  28,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:  
              "Art. 5. Condizione di procedibilita' e rapporti con il
          processo 
              1.  Chi  intende  esercitare  in   giudizio   un'azione
          relativa ad una  controversia  in  materia  di  condominio,
          diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti  di
          famiglia,  locazione,   comodato,   affitto   di   aziende,
          risarcimento del  danno  derivante  dalla  circolazione  di
          veicoli  e  natanti,  da  responsabilita'   medica   e   da
          diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
          pubblicita', contratti assicurativi, bancari e  finanziari,
          e' tenuto preliminarmente a  esperire  il  procedimento  di
          mediazione  ai  sensi  del  presente  decreto   ovvero   il
          procedimento  di   conciliazione   previsto   dal   decreto
          legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il  procedimento
          istituito in attuazione  dell'articolo  128-bis  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive modificazioni,  per  le  materie  ivi  regolate.
          L'esperimento del procedimento di mediazione e'  condizione
          di     procedibilita'     della     domanda     giudiziale.
          L'improcedibilita' deve essere eccepita  dal  convenuto,  a
          pena di decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non
          oltre la prima  udienza.  Il  giudice  ove  rilevi  che  la
          mediazione e' gia' iniziata, ma non si e'  conclusa,  fissa
          la successiva udienza dopo la scadenza del termine  di  cui
          all'articolo  6.  Allo  stesso  modo  provvede  quando   la
          mediazione    non    e'    stata    esperita,    assegnando
          contestualmente alle parti il termine  di  quindici  giorni
          per  la  presentazione  della  domanda  di  mediazione.  Il
          presente comma non si applica alle  azioni  previste  dagli
          articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e  successive
          modificazioni. 
              1-bis. Chi intende  esercitare  in  giudizio  un'azione
          relativa a  una  controversia  in  materia  di  condominio,
          diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti  di
          famiglia,  locazione,   comodato,   affitto   di   aziende,
          risarcimento del danno derivante da responsabilita'  medica
          e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della  stampa  o
          con altro mezzo  di  pubblicita',  contratti  assicurativi,
          bancari e finanziari, e' tenuto,  assistito  dall'avvocato,
          preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai
          sensi del presente decreto ovvero i  procedimenti  previsti
          dal decreto legislativo 8  ottobre  2007,  n.  179,  e  dai
          rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento
          istituito in attuazione  dell'articolo  128-bis  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive modificazioni, ovvero il procedimento  istituito
          in  attuazione  dell'articolo  187-ter  del  Codice   delle
          assicurazioni private  di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005,  n.  209,  per  le  materie  ivi  regolate.
          L'esperimento del procedimento di mediazione e'  condizione
          di procedibilita' della  domanda  giudiziale.  A  decorrere
          dall'anno  2018,  il  Ministro  della  giustizia  riferisce
          annualmente  alle  Camere  sugli  effetti  prodotti  e  sui
          risultati conseguiti dall'applicazione  delle  disposizioni
          del presente comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita
          dal convenuto, a pena di decadenza,  o  rilevata  d'ufficio
          dal giudice, non oltre la prima  udienza.  Il  giudice  ove
          rilevi che la mediazione e' gia' iniziata,  ma  non  si  e'
          conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza  del
          termine di cui all'articolo 6. Allo  stesso  modo  provvede
          quando la mediazione  non  e'  stata  esperita,  assegnando
          contestualmente alle parti il termine  di  quindici  giorni
          per  la  presentazione  della  domanda  di  mediazione.  Il
          presente comma non si applica alle  azioni  previste  dagli
          articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e  successive
          modificazioni. 
              (Omissis).".