Art. 3 
 
Disposizioni transitorie  riguardanti  gli  adempimenti  connessi  al
Registro di cui all'art. 109  del  decreto  legislativo  7  settembre
                            2005, n. 209 
 
  1. Gli intermediari  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo,  sono  iscritti  nel  registro  di  cui
all'art. 109 del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
assicurano entro il 23  febbraio  2019  l'adeguamento  dei  requisiti
professionali di cui agli articoli 109, 109-bis, 110,  111,  112  del
medesimo decreto legislativo, n. 209 del 2005, conformemente a quanto
previsto dal presente decreto legislativo. 
  2. I soggetti che, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  legislativo,   esercitano   l'attivita'   di   intermediario
assicurativo a titolo accessorio, secondo quanto  previsto  dall'art.
1, comma 1, lettera cc-septies), del decreto legislativo 7  settembre
2005, n.  209,  sono  iscritti,  previo  accertamento  dei  requisiti
necessari: 
    a) nella sezione del registro  di  cui  all'art.  109,  comma  2,
lettera e), del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  se
agiscono su incarico di altro intermediario iscritto alle sezioni del
registro del medesimo art. 109, comma 2, lettere a),  b)  o  d),  del
medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005; 
    b) nella sezione del registro  di  cui  all'art.  109,  comma  2,
lettera a), del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  se
operano su incarico di una o piu' imprese di assicurazione. 
  3.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  nell'indicazione  dei   dati
identificativi della persona fisica o  giuridica  che  esercita  tale
attivita', riportati nel registro, e' data evidenza  della  qualifica
di intermediario assicurativo a  titolo  accessorio.  A  tal  fine  i
soggetti di cui, al comma 2, lettera a), del presente articolo,  gia'
iscritti nella sezione del registro di  cui  al  medesimo  art.  109,
comma 2, lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,
comunicano  all'IVASS  che  operano  come   intermediari   a   titolo
accessorio entro il termine di sei mesi da tale data. 
  4. I soggetti di cui al comma 2, lettera b),  sono  iscritti  nella
sezione del registro di cui all'art. 109, comma 2,  lettera  f),  del
decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  entro  il  termine
massimo di trentasei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo. 
  5. I soggetti che, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo, sono individuati, nell'ambito  della  dirigenza,
in  qualita'  di   responsabili   dell'attivita'   di   distribuzione
dell'intermediario  iscritto  nella  sezione  del  Registro  di   cui
all'art.  109,  comma  2,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, sono iscritti  nella  corrispondente  sezione
del registro di cui al medesimo art. 109, comma 2, lettera d),  entro
sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo.