Art. 4 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto e'  abrogato
l'art. 13,  comma  38,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  2. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'art. 108-bis del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,
restano attribuite  all'IVASS  le  funzioni  di  registrazione  degli
intermediari di cui all'art. 109, assegnate  all'Organismo  ai  sensi
degli articoli 109, 112, 113, 116,  116-bis,  116-ter,  116-quater  e
116-quinquies del medesimo decreto legislativo. 
  3. Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si applicano alle  violazioni  commesse  dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS  ai  sensi
dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo.  Alle  violazioni
commesse prima della data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
adottate dall'IVASS continuano ad  applicarsi  le  norme  del  Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  su  proposta
dell'IVASS, sono determinate, in modo da gravare il minimo  possibile
sugli utenti, le modalita' di contribuzione da parte degli stessi, al
costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di
cui all'art. 187-ter del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209,  introdotto  dall'art.  1,  comma  34   del   presente   decreto
legislativo. 
  5. In ragione delle nuove competenze attribuite all'IVASS ai  sensi
dell'art. 1 comma  34,  del  presente  decreto,  la  pianta  organica
dell'IVASS e' incrementata in misura di 45 unita' di ruolo, in deroga
all'art. 13, comma 32, ultimo periodo,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135. Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse  come
individuate ai sensi del medesimo art.  1,  comma  34,  del  presente
decreto. 
  6. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 141, comma 7, dopo le parole «Banca  d'Italia,»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «dell'Istituto  per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni,»; 
    b) all'art. 141-octies, comma 1, dopo la lettera b)  e'  aggiunta
la seguente: «b-bis) l'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni
(IVASS) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
riferimento  ai   sistemi   di   risoluzione   stragiudiziale   delle
controversie disciplinati ai  sensi  dell'art.  187-ter  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dei regolamenti attuativi,  e
con oneri a carico delle risorse di cui agli articoli 335 e 336 dello
stesso decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. 
  7. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri. 
 
          Note all'art. 4: 
               Il decreto legge 6 luglio 2012,  n.  95  (Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla
          citata legge 7 agosto 2012, n.  135,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156. 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  141  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              "Art. 141. Disposizioni generali: definizioni ed ambito
          di applicazione 
              1. Ai fini del presente titolo, si intende per: 
              a)   «consumatore»:   la   persona   fisica,   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera a); 
              b) «professionista»: il soggetto, di  cui  all'articolo
          3, comma 1, lettera c); 
              c)  «contratto  di  vendita»:  il  contratto   di   cui
          all'articolo 45, comma 1, lettera e); 
              d)  «contratto  di  servizi»:  il  contratto   di   cui
          all'articolo 45, comma 1, lettera f); 
              e) «controversia nazionale»: una controversia  relativa
          ad obbligazioni contrattuali derivanti da un  contratto  di
          vendita  o  di  servizi,   nell'ambito   della   quale   il
          consumatore, quando ordina i  beni  o  i  servizi,  risiede
          nello stesso Stato membro dell'Unione  europea  in  cui  e'
          stabilito il professionista; 
              f) «controversia  transfrontaliera»:  una  controversia
          relativa  ad  obbligazioni  contrattuali  derivanti  da  un
          contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della  quale
          il consumatore, quando ordina i beni o i  servizi,  risiede
          in uno Stato membro dell'Unione europea diverso  da  quello
          in cui e' stabilito il professionista; 
              g)  «procedura  ADR»:  una  procedura  di   risoluzione
          extragiudiziale delle controversie conforme ai requisiti di
          cui  al  presente  titolo  ed  eseguita  da  un   organismo
          ADR-Alternative Dispute Resolution; 
              h) «organismo ADR»: qualsiasi organismo, a  prescindere
          dalla sua denominazione, istituito su base permanente,  che
          offre la risoluzione di  una  controversia  attraverso  una
          procedura  ADR  ed   e'   iscritto   nell'elenco   di   cui
          all'articolo 141-decies; 
              i)  «autorita'  competente»:  le   autorita'   indicate
          dall'articolo 141-octies; 
              l) «domanda»: la domanda presentata  all'organismo  per
          avviare la procedura ADR; 
              m) «servizi non economici  di  interesse  generale»:  i
          servizi di interesse generale che non sono prestati a  fini
          economici, a prescindere dalla  forma  giuridica  sotto  la
          quale tali servizi  sono  prestati,  e,  in  particolare  i
          servizi  prestati,  senza   corrispettivo   economico,   da
          pubbliche amministrazioni o per conto delle stesse. 
              2. Ai fini del presente  titolo  il  professionista  si
          considera stabilito: 
              a) se si tratta di una persona fisica,  presso  la  sua
          sede di attivita'; 
              b) se si tratta di una societa' o di  un'altra  persona
          giuridica  o  di  un'associazione  di  persone  fisiche   o
          giuridiche,   presso   la   sua   sede   legale,   la   sua
          amministrazione  centrale  o  la  sua  sede  di  attivita',
          comprese le filiali, le agenzie o qualsiasi altra sede. 
              3. Ai fini del  presente  titolo,  l'organismo  ADR  si
          considera stabilito: 
              a) se e' gestito da una persona fisica,  nel  luogo  in
          cui svolge le attivita' ADR; 
              b)  se  e'  gestito  da  una  persona  giuridica  o  da
          un'associazione di persone fisiche o di persone giuridiche,
          nel luogo in cui tale persona giuridica o  associazione  di
          persone fisiche o giuridiche svolge le attivita' ADR  o  ha
          la sua sede legale; 
              c) se e' gestito da un'autorita' o  da  un  altro  ente
          pubblico, nel luogo in cui  tale  autorita'  o  altro  ente
          pubblico ha la propria sede. 
              4. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  titolo,  si
          applicano  alle  procedure   volontarie   di   composizione
          extragiudiziale  per   la   risoluzione,   anche   in   via
          telematica,     delle     controversie     nazionali      e
          transfrontaliere,   tra   consumatori   e    professionisti
          residenti  e  stabiliti  nell'Unione  europea,  nell'ambito
          delle  quali  l'organismo  ADR  propone  una  soluzione   o
          riunisce le  parti  al  fine  di  agevolare  una  soluzione
          amichevole e, in particolare, agli organismi di  mediazione
          per la trattazione  degli  affari  in  materia  di  consumo
          iscritti nella sezione speciale  di  cui  all'articolo  16,
          commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e
          agli altri organismi ADR istituiti o  iscritti  presso  gli
          elenchi tenuti e vigilati dalle autorita' di cui  al  comma
          1, lettera i), previa la  verifica  della  sussistenza  dei
          requisiti e della conformita' della propria  organizzazione
          e delle proprie procedure alle  prescrizioni  del  presente
          titolo. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  titolo  si
          applicano, altresi', alle eventuali procedure, previste  ai
          sensi del comma  7,  in  cui  l'organismo  ADR  adotta  una
          decisione. 
              5.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  titolo  si
          applicano  altresi'   alle   procedure   di   conciliazione
          paritetica di cui all'articolo 141-ter. 
              6.  Sono  fatte  salve  le  seguenti  disposizioni  che
          prevedono l'obbligatorieta' delle procedure di  risoluzione
          extragiudiziale delle controversie: 
              a) articolo 5, comma 1-bis, del decreto  legislativo  4
          marzo 2010, n. 28, che disciplina i casi di  condizione  di
          procedibilita' con riferimento alla mediazione  finalizzata
          alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; 
              b) articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n.
          249, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione
          nel settore delle comunicazioni elettroniche; 
              c) articolo 2, comma 24, lettera  b),  della  legge  14
          novembre  1995,  n.   481,   che   prevede   il   tentativo
          obbligatorio di conciliazione nelle materie  di  competenza
          dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
          idrico,  e   le   cui   modalita'   di   svolgimento   sono
          regolamentate dall'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il
          gas e il sistema idrico con propri provvedimenti. 
              7.  Le  procedure  svolte  nei  settori  di  competenza
          dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica,  il  gas  ed  il
          sistema idrico, della Banca d'Italia, dell'Istituto per  le
          vigilanza sulle assicurazioni, della Commissione  nazionale
          per la societa' e la borsa e dell'Autorita' per le garanzie
          nelle comunicazioni, ivi comprese quelle che  prevedono  la
          partecipazione  obbligatoria   del   professionista,   sono
          considerate procedure ADR ai sensi del presente Codice,  se
          rispettano i principi, le procedure  e  i  requisiti  delle
          disposizioni di cui al presente titolo. 
              8. Le disposizioni di cui al  presente  titolo  non  si
          applicano: 
              a) alle procedure presso  sistemi  di  trattamento  dei
          reclami dei consumatori gestiti dal professionista; 
              b) ai servizi non economici d'interesse generale; 
              c) alle controversie fra professionisti; 
              d)  alla  negoziazione  diretta   tra   consumatore   e
          professionista; 
              e) ai tentativi  di  conciliazione  giudiziale  per  la
          composizione   della   controversia   nel   corso   di   un
          procedimento  giudiziario   riguardante   la   controversia
          stessa; 
              f) alle procedure  avviate  da  un  professionista  nei
          confronti di un consumatore; 
              g) ai servizi  di  assistenza  sanitaria,  prestati  da
          professionisti sanitari a pazienti, al  fine  di  valutare,
          mantenere o ristabilire il loro stato di  salute,  compresa
          la prescrizione, la  somministrazione  e  la  fornitura  di
          medicinali e dispositivi medici; 
              h) agli organismi pubblici di istruzione superiore o di
          formazione continua. 
              9. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  titolo  non
          precludono il  funzionamento  di  eventuali  organismi  ADR
          istituiti nell'ambito delle norme e provvedimenti,  di  cui
          ai commi 7 e 8,  ed  in  cui  i  funzionari  pubblici  sono
          incaricati delle controversie e considerati  rappresentanti
          sia degli interessi dei consumatori e sia  degli  interessi
          dei professionisti. 
              10. Il consumatore non puo' essere  privato  in  nessun
          caso del diritto di adire il giudice  competente  qualunque
          sia    l'esito    della    procedura    di     composizione
          extragiudiziale.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  141-octies   del
          decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.   206,   come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              "Art.  141-octies.  Autorita'  competenti  e  punto  di
          contatto unico 
              1. Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  agli
          articoli  141-nonies  e  141-decies,  sono   designate   le
          seguenti autorita' competenti: 
              a) Ministero della giustizia  unitamente  al  Ministero
          dello sviluppo economico, con riferimento al registro degli
          organismi di mediazione relativo alla materia del  consumo,
          di  cui  all'articolo  16,  commi  2  e  4,   del   decreto
          legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
              b) Commissione nazionale per le  societa'  e  la  borsa
          (CONSOB), di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno  1974,
          n.  216,  con  riferimento  ai   sistemi   di   risoluzione
          stragiudiziale delle  controversie  disciplinati  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007,  n.
          179, e dei regolamenti attuativi,  e  con  oneri  a  carico
          delle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della  legge
          23 dicembre  1994,  n.  724,  e  successive  modificazioni,
          nonche' dei  soggetti  che  si  avvalgono  delle  procedure
          medesime; 
              b-bis) l'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni
          (IVASS) di cui all'articolo 13 del decreto legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto  2012,  n.  135,  con  riferimento  ai  sistemi   di
          risoluzione stragiudiziale delle controversie  disciplinati
          ai sensi dell'articolo 187-ter del  decreto  legislativo  7
          settembre 2005 n. 209, e dei regolamenti attuativi,  e  con
          oneri a carico delle risorse di cui agli articoli 335 e 336
          dello stesso decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. 
              c) Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il
          sistema idrico (AEEGSI), di cui all'articolo 2 della  legge
          14 novembre 1995, n. 481, per il settore di competenza; 
              d)  Autorita'  per  le  garanzie  nelle   comunicazioni
          (AGCOM), di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio  1997,
          n. 249, per il settore di competenza; 
              e)  Banca  d'Italia,  con  riferimento  ai  sistemi  di
          risoluzione stragiudiziale delle controversie  disciplinati
          ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385; 
              f)  altre  autorita'  amministrative  indipendenti,  di
          regolazione  di   specifici   settori,   ove   disciplinino
          specifiche procedure ADR secondo le proprie competenze; 
              g) Ministero dello sviluppo economico, con  riferimento
          alle negoziazioni paritetiche di cui  all'articolo  141-ter
          relative ai settori non regolamentati  o  per  i  quali  le
          relative  autorita'   indipendenti   di   regolazione   non
          applicano o non adottano specifiche  disposizioni,  nonche'
          con riferimento agli organismi di  conciliazione  istituiti
          ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g)  e  comma  4,
          della legge 29 dicembre 1993, n.  580,  limitatamente  alle
          controversie  tra   consumatori   e   professionisti,   non
          rientranti nell'elenco di cui alla lettera a). 
              2. Il Ministero dello sviluppo economico  e'  designato
          punto di contatto unico con la Commissione europea. 
              3. Al fine di definire  uniformita'  di  indirizzo  nel
          compimento delle funzioni delle autorita' competenti di cui
          al comma 1 e' istituito presso il Ministero dello  sviluppo
          economico un tavolo di coordinamento  e  di  indirizzo.  Lo
          stesso  e'  composto  da  un  rappresentante  per  ciascuna
          autorita' competente. Al Ministero dello sviluppo economico
          e' attribuito il compito di convocazione e di raccordo.  Al
          tavolo  sono  assegnati  compiti   di   definizione   degli
          indirizzi  relativi  all'attivita'  di  iscrizione   e   di
          vigilanza delle autorita' competenti,  nonche'  ai  criteri
          generali di trasparenza  e  imparzialita',  e  alla  misura
          dell'indennita'  dovuta  per  il  servizio  prestato  dagli
          organismi  ADR.  Ai  componenti  del  predetto  tavolo   di
          coordinamento  ed  indirizzo  non  spetta  alcun  compenso,
          gettone di presenza o altro emolumento comunque  denominato
          e a qualsiasi titolo dovuto.". 
              La direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva  (UE)
          2016/97 per quanto riguarda la data di  applicazione  delle
          misure di recepimento degli  Stati  membri,  e'  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea  19  marzo
          ottobre 2018, n. L 76/28.