Art. 18 
 
               Retribuzione individuale di anzianita' 
 
  1. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in  materia  di
retribuzione individuale di anzianita'. 
 
          Note all'art. 18: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  16  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  20  febbraio  2001,  n.  114,
          recante «Recepimento, ai sensi dell'art.  112  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
          sostituito dall'art. 14 del decreto  legislativo  24  marzo
          2000,  n.  85,   dell'accordo   relativo   al   quadriennio
          2000-2003,  per  gli  aspetti  giuridici,  ed  al   biennio
          2000-2001,  per  gli  aspetti  economici,  riguardante   il
          personale  della  carriera  diplomatica,  relativamente  al
          servizio prestato in Italia». 
              «Art. 16 (Retribuzione individuale di anzianita'). - 1.
          In attuazione di  quanto  previsto  dall'art.  112,  quinto
          comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
          gennaio 1967, n.  18,  come  sostituito  dall'art.  14  del
          decreto legislativo 24 marzo 2000,  n.  85,  le  classi  di
          stipendio e  gli  aumenti  periodici  biennali  cessano  di
          essere corrisposti con  effetto  dal  26  aprile  2000.  Il
          valore degli aumenti biennali in godimento, con  l'aggiunta
          della valutazione economica dei ratei di  aumento  biennale
          maturati alla  stessa  data,  costituisce  la  retribuzione
          individuale di anzianita'. 
              2.  La  retribuzione  individuale  di   anzianita'   in
          godimento alla data di cui al comma 1, viene  mantenuta  al
          singolo funzionario per tutta la progressione  di  carriera
          sotto forma di  assegno  personale  non  riassorbibile  ne'
          rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e
          di buonuscita, nonche'  della  tredicesima  mensilita'.  La
          frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra
          a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data  di
          compimento  del   periodo   previsto   dalla   preesistente
          normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto. 
              3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la
          retribuzione  individuale  di  anzianita'  dei   funzionari
          cessati viene attribuita al fondo per  la  retribuzione  di
          posizione e la retribuzione di risultato, di  cui  all'art.
          17, secondo le modalita' indicate dal comma 4. 
              4.   A   decorrere   dall'esercizio   successivo   alla
          cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo
          di cui al comma  3,  l'intero  importo  delle  retribuzioni
          individuali  di  anzianita'  dei   funzionari   diplomatici
          cessati, valutato in  relazione  al  numero  di  mensilita'
          residue rispetto alla data di  cessazione,  computandosi  a
          tal fine oltre alla tredicesima mensilita' le  frazioni  di
          mese  residue  superiori  a  quindici  giorni.  Per  l'anno
          successivo il predetto importo e' rapportato ad anno.».