Art. 23 
 
               Effetti del nuovo trattamento economico 
 
  1.  Le  misure   del   nuovo   trattamento   economico   risultanti
dall'applicazione degli articoli 17,  20,  21  e  22  hanno  effetto,
secondo  la  disciplina  vigente,  sul   trattamento   ordinario   di
quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali  e
relativi contributi e sui contributi di riscatto.