Art. 26 
 
                       Commissione paritetica 
 
  1. Sara' istituita una commissione  composta  in  pari  numero  dai
rappresentanti    dell'Amministrazione    e     da     rappresentanti
dell'Organizzazione  sindacale  firmataria  dell'accordo  stesso.  Le
funzioni di Presidente sono svolte  da  un  rappresentante  designato
dall'Amministrazione;  le  funzioni  di   Vice   Presidente   da   un
rappresentante designato dall'Organizzazione sindacale firmataria. 
  2. La Commissione paritetica e' la sede in cui si  attivano  ancora
piu'  stabilmente,  anche  in  preparazione  dei  successivi  rinnovi
contrattuali,  relazioni  aperte  e  collaborative   finalizzate   ad
esaminare proposte o progetti di  organizzazione  e  innovazione,  di
miglioramento dei servizi, della qualita' del lavoro e del  benessere
organizzativo,   di   semplificazione   amministrativa,   anche   con
riferimento alle politiche formative, alla conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro, al welfare integrativo nonche' con riferimento alle
esigenze familiari, personali e logistiche in vista del trasferimento
all'estero, dopo l'assegnazione, e  in  prospettiva  del  rientro  al
MAECI. 
  3. La Commissione paritetica si riunisce almeno due volte  all'anno
e, comunque, ogni qualvolta una delle parti ne manifesti all'altra la
necessita'. 
  4. Qualora in sede di attuazione  del  presente  decreto  insorgano
controversie  tra  l'Amministrazione  e  l'Organizzazione   sindacale
firmataria   dell'accordo   stesso   sulla    sua    attuazione    od
interpretazione, ciascuna delle parti  puo'  altresi'  avanzare  alla
Commissione paritetica di cui al comma 2 richiesta scritta  di  esame
della questione controversa con la specifica indicazione dei fatti  e
degli elementi di diritto sui quali la stessa  si  basa.  Nei  trenta
giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione, previo  un
accurato  esame  della  questione  controversa,  emette   un   parere
vincolante nel merito, al quale le parti si devono conformare. 
  5. Qualora non si raggiunga, ai sensi del  comma  4,  un'intesa  su
questioni interpretative di rilevanza generale,  l'Amministrazione  e
l'Organizzazione sindacale firmataria dell'accordo possono  ricorrere
al Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,
avanzando  formale  richiesta  motivata  di  esame  della   questione
controversa.  Il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  dopo  aver
acquisito le risultanze emesse dal procedimento di cui  al  comma  4,
puo'  consultare  le   delegazioni   trattanti   l'accordo   di   cui
all'articolo 112  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18,  e  successive  modificazioni,  come  sostituito
dall'articolo 14 del  decreto  legislativo  24  marzo  2000,  n.  85.
L'esame della questione controversa deve espletarsi  nel  termine  di
trenta giorni dal primo incontro. Il Ministro per la  semplificazione
e la pubblica amministrazione, tenendo conto anche delle  valutazioni
espresse  dalle  suddette  delegazioni,  provvede  quindi,  ai  sensi
dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo  1983,  n.
93, e dell'articolo 5, comma 2, lettera e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, ad adottare le direttive necessarie  per  risolvere  la
questione controversa. 
 
          Note all'art. 26: 
 
              - Per l'art.  112  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni
          come sostituito dall'art. 14  del  decreto  legislativo  24
          marzo 2000, n. 85, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 27, primo comma, n. 2),
          della legge 29 marzo 1983, n. 93, recante «Legge quadro sul
          pubblico impiego»: 
              «Art. 27 (Istituzione, attribuzioni ed ordinamento  del
          Dipartimento della funzione pubblica). - Nell'ambito  della
          Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e'  istituito  il
          Dipartimento della funzione pubblica, cui competono: 
                1) la tenuta dell'albo dei  dipendenti  civili  dello
          Stato  e  dei  dipendenti  italiani  operanti   presso   le
          organizzazioni internazionali; 
                2)  l'attivita'  di  indirizzo  e  di   coordinamento
          generale in materia di pubblico impiego; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, lettera e),
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri»: 
              «Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio  dei
          ministri). - (Omissis). 
              2. Il Presidente del Consiglio dei ministri,  ai  sensi
          dell'art. 95, primo comma, della Costituzione: 
              (Omissis). 
                e)    adotta    le    direttive    per     assicurare
          l'imparzialita', il buon  andamento  e  l'efficienza  degli
          uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
          di  particolare  rilevanza  puo'  richiedere  al   ministro
          competente relazioni e verifiche amministrative; 
              (Omissis).».