Art. 26 Commissione paritetica 1. Sara' istituita una commissione composta in pari numero dai rappresentanti dell'Amministrazione e da rappresentanti dell'Organizzazione sindacale firmataria dell'accordo stesso. Le funzioni di Presidente sono svolte da un rappresentante designato dall'Amministrazione; le funzioni di Vice Presidente da un rappresentante designato dall'Organizzazione sindacale firmataria. 2. La Commissione paritetica e' la sede in cui si attivano ancora piu' stabilmente, anche in preparazione dei successivi rinnovi contrattuali, relazioni aperte e collaborative finalizzate ad esaminare proposte o progetti di organizzazione e innovazione, di miglioramento dei servizi, della qualita' del lavoro e del benessere organizzativo, di semplificazione amministrativa, anche con riferimento alle politiche formative, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al welfare integrativo nonche' con riferimento alle esigenze familiari, personali e logistiche in vista del trasferimento all'estero, dopo l'assegnazione, e in prospettiva del rientro al MAECI. 3. La Commissione paritetica si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta una delle parti ne manifesti all'altra la necessita'. 4. Qualora in sede di attuazione del presente decreto insorgano controversie tra l'Amministrazione e l'Organizzazione sindacale firmataria dell'accordo stesso sulla sua attuazione od interpretazione, ciascuna delle parti puo' altresi' avanzare alla Commissione paritetica di cui al comma 2 richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione, previo un accurato esame della questione controversa, emette un parere vincolante nel merito, al quale le parti si devono conformare. 5. Qualora non si raggiunga, ai sensi del comma 4, un'intesa su questioni interpretative di rilevanza generale, l'Amministrazione e l'Organizzazione sindacale firmataria dell'accordo possono ricorrere al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, avanzando formale richiesta motivata di esame della questione controversa. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla richiesta, dopo aver acquisito le risultanze emesse dal procedimento di cui al comma 4, puo' consultare le delegazioni trattanti l'accordo di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85. L'esame della questione controversa deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, tenendo conto anche delle valutazioni espresse dalle suddette delegazioni, provvede quindi, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad adottare le direttive necessarie per risolvere la questione controversa.
Note all'art. 26: - Per l'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, recante «Legge quadro sul pubblico impiego»: «Art. 27 (Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica). - Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono: 1) la tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali; 2) l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego; (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»: «Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri). - (Omissis). 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione: (Omissis). e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza puo' richiedere al ministro competente relazioni e verifiche amministrative; (Omissis).».