Art. 5 
 
Indicazioni per  la  definizione  dei  piani  triennali  dell'offerta
                              formativa 
 
  1. Le istituzioni scolastiche  di  I.P.  sono  scuole  territoriali
dell'innovazione, aperte al territorio e concepite come laboratori di
ricerca, sperimentazione e innovazione didattica. Esse definiscono  i
Piani triennali  dell'offerta  formativa  secondo  i  principi  e  le
finalita' indicati all'articolo 1  del  decreto  legislativo,  tenuto
conto delle richieste degli studenti e delle famiglie per  realizzare
attivita' finalizzate al  raggiungimento  degli  obiettivi  formativi
considerati prioritari a norma dell'articolo 1, comma 7, della  legge
n. 107 del 2015. 
  2. Per la progettazione e gestione dei Piani triennali dell'offerta
formativa, le istituzioni scolastiche di I.P., ai sensi dell'articolo
6, comma  1,  lettere  a)  e  b)  del  decreto  legislativo,  possono
utilizzare: 
    a) la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo
del biennio, nonche' dell'orario complessivo  del  triennio,  per  il
perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di
uscita  di  ciascun  indirizzo  di  studio  e  per   potenziare   gli
insegnamenti obbligatori per  le  studentesse  e  gli  studenti,  con
particolare riferimento alle attivita' di laboratorio sulla base  dei
criteri  generali  e  delle  indicazioni  contenuti  nel   P.E.Cu.P.,
nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma
5 della legge n. 107 del 2015; 
    b) gli spazi di flessibilita',  in  coerenza  con  gli  indirizzi
attivati e con i profili di uscita di cui all'articolo 3, entro il 40
per cento dell'orario complessivo previsto per  il  terzo,  quarto  e
quinto  anno,  nell'ambito  dell'organico   dell'autonomia   di   cui
all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015. 
  3. Le istituzioni scolastiche di I.P., nell'utilizzo delle quote di
autonomia di cui al comma 2,  lettera  a),  fermo  restando  il  loro
computo   rispetto   all'orario    complessivo,    garantiscono    il
perseguimento degli obiettivi comuni di apprendimento  contenuti  nel
P.E.Cu.P. A tal fine, per gli insegnamenti e le  attivita'  dell'area
generale, le istituzioni scolastiche di  I.P.  possono  diminuire  le
ore, per il biennio e per ciascuna classe del triennio, non oltre  il
20 per cento rispetto al monte ore  previsto  per  ciascuno  di  essi
all'Allegato 3. Per gli insegnamenti  e  le  attivita'  dell'area  di
indirizzo,  le   istituzioni   scolastiche   di   I.P.   garantiscono
l'inserimento, nel percorso formativo, del monte ore minimo  previsto
per ciascuno di essi all'Allegato 3. 
  4. Le istituzioni scolastiche di I.P., nell'esercizio della propria
autonomia,  possono  prevedere,  nei  Piani  triennali   dell'offerta
formativa, la declinazione dei profili degli indirizzi di  studio  di
cui all'articolo 3 nei percorsi formativi richiesti  dal  territorio,
in modo coerente  con  le  priorita'  indicate  dalle  regioni  nella
propria programmazione a norma dell'articolo 3, comma 5, del  decreto
legislativo. A tal fine, le Istituzioni scolastiche di  I.P.  possono
utilizzare gli spazi di flessibilita' del 40  per  cento  dell'orario
complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno,  nei  limiti
delle dotazioni organiche  assegnate  senza  determinare  esuberi  di
personale  a  norma  dell'articolo  9  del  decreto   legislativo   e
garantendo comunque l'inserimento nel percorso  formativo  del  monte
ore minimo previsto per  ciascun  insegnamento  e  attivita'  di  cui
all'Allegato 3. 
  5. Le regioni  indicano,  nell'ambito  delle  linee  guida  per  la
programmazione regionale  dell'offerta  formativa,  le  priorita'  in
coerenza con le quali le  istituzioni  scolastiche  di  I.P.  possono
declinare gli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal
territorio, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo. 
  6. Allo scopo di sostenere l'occupabilita' dei giovani in relazione
alle filiere produttive del territorio, le istituzioni scolastiche di
I.P., nell'esercizio della propria autonomia, possono strutturare  il
quinto anno dei percorsi in modo da consentire, a norma dell'articolo
4, comma 5, del  decreto  legislativo,  oltre  al  conseguimento  del
diploma di istruzione professionale previo superamento degli esami di
Stato, anche l'acquisizione  di  crediti  per  il  conseguimento  del
certificato  di  specializzazione  tecnica  superiore  (IFTS).   Tale
strutturazione, sempreche' prevista dalla programmazione dell'offerta
formativa delle singole  regioni,  e'  coerente  con  l'indirizzo  di
studio seguito dallo studentessa e dallo studente. 
  7. I Piani triennali dell'offerta formativa comprendono attivita' e
progetti di orientamento scolastico, anche ai fini dei passaggi tra i
sistemi formativi di istruzione professionale  e  di  IeFP,  sia  per
promuovere l'inserimento della studentessa e dello studente nel mondo
del lavoro,  anche  attraverso  l'apprendistato  formativo  di  primo
livello di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sia  per
facilitare la  progressiva  costruzione  del  percorso  formativo  di
ciascuna studentessa  e  di  ciascuno  studente.  A  cio'  concorrono
soprattutto  i   partenariati   territoriali   che   le   istituzioni
scolastiche di I.P. possono  attivare  nella  propria  autonomia  per
migliorare e  ampliare  l'offerta  formativa,  il  potenziamento  dei
laboratori, ivi comprese le dotazioni strumentali,  la  realizzazione
di percorsi in alternanza, a partire dal secondo  anno,  comprese  le
esperienze di scuola-impresa e di bottega-scuola,  nel  rispetto  dei
vincoli di bilancio,  ferma  restando  la  possibilita'  di  ricevere
finanziamenti da soggetti pubblici e privati. 
  8. Nei piani triennali dell'Offerta formativa e' resa trasparente e
leggibile  la  declinazione  degli  indirizzi  di  studio,  a   norma
dell'articolo 3, comma  5,  del  decreto  legislativo,  nei  percorsi
richiesti dal territorio con l'indicazione delle attivita' economiche
di riferimento. 
  9. Le istituzioni scolastiche di I.P., nell'esercizio della propria
autonomia,  nel  limite  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente e nel rispetto dei vincoli di  bilancio,  ferma  restando  la
possibilita' di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati
a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo, possono: 
    a) stipulare contratti di prestazioni  d'opera  con  esperti  del
mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di una specifica  e
documentata  esperienza  professionale  maturata  nell'ambito   delle
attivita' economiche di riferimento dell'indirizzo  di  studio  e  in
possesso di competenze specialistiche non presenti nell'istituto; 
    b) dotarsi di dipartimenti  quali  articolazioni  funzionali  del
collegio  dei  docenti,  per  il  sostegno  alla  didattica  e   alla
progettazione  formativa  e  di  un   comitato   tecnico-scientifico,
composto da docenti e  da  esperti  del  mondo  del  lavoro  e  delle
professioni e della ricerca scientifica e tecnologica,  con  funzioni
consultive e di proposta per l'organizzazione delle attivita' e degli
insegnamenti di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di  autonomia
e flessibilita', fermo restando che, ai componenti del  comitato  non
spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o  altre  utilita'
comunque denominate. 
  10. Le istituzioni scolastiche di I.P. possono prevedere, nei Piani
triennali dell'offerta formativa, l'attivazione, in via  sussidiaria,
di percorsi di IeFP per il rilascio di qualifiche triennali e diplomi
professionali  quadriennali  di  cui  all'articolo  17  del   decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, previo accreditamento  regionale
secondo modalita' definite con gli accordi previsti dall'articolo  7,
comma 2, del decreto legislativo. Tali percorsi sono  realizzati  nel
rispetto degli standard formativi  definiti  da  ciascuna  regione  e
secondo i criteri e le modalita' definiti ai sensi  dell'articolo  4,
comma 4, del decreto legislativo. 
  11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, ultimo
periodo, le istituzioni  scolastiche  di  I.P.,  nel  rispetto  delle
competenze degli organi collegiali, progettano e realizzano  i  Piani
triennali dell'offerta formativa utilizzando le  dotazioni  organiche
determinate dall'Ufficio scolastico regionale competente  sulla  base
dei criteri indicati all'articolo  9  del  decreto  legislativo,  ivi
comprese quelle relative alle  quote  di  compresenza,  all'esercizio
delle funzioni relative agli uffici tecnici, all'utilizzo delle quote
di autonomia e degli spazi di flessibilita' previsti  all'articolo  6
del  decreto  legislativo  nonche'  quelle   dell'organico   per   il
potenziamento di cui all'articolo 1, comma 95 della legge n. 107  del
2015 e dell'allegata  Tabella  1.  Gli  Uffici  scolastici  regionali
garantiscono l'ordinato sviluppo dei percorsi  formativi  assicurando
le risorse necessarie, ove disponibili. 
  12.  Nei  limiti  della   consistenza   complessiva   dell'organico
dell'autonomia del  personale  docente,  sviluppata  sulla  base  dei
quadri orari  degli  insegnamenti  e  del  fabbisogno  dei  posti  di
potenziamento indicati dall'istituzione scolastica,  nell'ambito  del
Piano triennale dell'offerta formativa,  e  autorizzati  dall'Ufficio
scolastico  regionale  all'istituzione   scolastica,   il   dirigente
dell'istituzione scolastica di I.P determina, ai sensi  dell'articolo
9 del decreto legislativo, l'articolazione delle cattedre, al fine di
utilizzare le quote di autonomia e gli spazi di flessibilita' di  cui
al presente regolamento. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  7,  della
          citata legge n. 107 del 2015: 
              «7.  Le  istituzioni  scolastiche,  nei  limiti   delle
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di
          posti   dell'organico    dell'autonomia,    in    relazione
          all'offerta  formativa  che   intendono   realizzare,   nel
          rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto
          della quota di autonomia dei curricoli  e  degli  spazi  di
          flessibilita',  nonche'  in  riferimento  a  iniziative  di
          potenziamento  dell'offerta  formativa  e  delle  attivita'
          progettuali,  per   il   raggiungimento   degli   obiettivi
          formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 
                a) valorizzazione e  potenziamento  delle  competenze
          linguistiche,  con  particolare  riferimento   all'italiano
          nonche' alla lingua inglese e ad altre  lingue  dell'Unione
          europea,  anche  mediante  l'utilizzo   della   metodologia
          Content language integrated learning; 
                b) potenziamento delle competenze  matematico-logiche
          e scientifiche; 
                c) potenziamento delle  competenze  nella  pratica  e
          nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte,
          nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione  e  di
          diffusione delle immagini e dei suoni,  anche  mediante  il
          coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici  e
          privati operanti in tali settori; 
                d)  sviluppo   delle   competenze   in   materia   di
          cittadinanza   attiva   e   democratica    attraverso    la
          valorizzazione dell'educazione interculturale e alla  pace,
          il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  culture,
          il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilita'  nonche'
          della solidarieta' e della cura dei  beni  comuni  e  della
          consapevolezza dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento
          delle    conoscenze     in     materia     giuridica     ed
          economico-finanziaria        e        di         educazione
          all'autoimprenditorialita'; 
                e) sviluppo di  comportamenti  responsabili  ispirati
          alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalita',  della
          sostenibilita'  ambientale,  dei  beni  paesaggistici,  del
          patrimonio e delle attivita' culturali; 
                f) alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai
          media di produzione e diffusione delle immagini; 
                g) potenziamento delle discipline motorie e  sviluppo
          di comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con
          particolare riferimento  all'alimentazione,  all'educazione
          fisica e allo sport, e attenzione alla tutela  del  diritto
          allo studio degli studenti  praticanti  attivita'  sportiva
          agonistica; 
                h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
          con  particolare  riguardo  al   pensiero   computazionale,
          all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
          media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo  del
          lavoro; 
                i) potenziamento delle  metodologie  laboratoriali  e
          delle attivita' di laboratorio; 
                l)  prevenzione   e   contrasto   della   dispersione
          scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione   e   del
          bullismo, anche informatico; potenziamento  dell'inclusione
          scolastica e del  diritto  allo  studio  degli  alunni  con
          bisogni    educativi    speciali    attraverso     percorsi
          individualizzati e personalizzati anche con il  supporto  e
          la collaborazione dei servizi socio-sanitari  ed  educativi
          del  territorio  e  delle   associazioni   di   settore   e
          l'applicazione delle linee di  indirizzo  per  favorire  il
          diritto allo studio  degli  alunni  adottati,  emanate  dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          il 18 dicembre 2014; 
                m) valorizzazione della scuola intesa come  comunita'
          attiva, aperta al territorio e in  grado  di  sviluppare  e
          aumentare l'interazione con le famiglie e con la  comunita'
          locale, comprese le organizzazioni del terzo settore  e  le
          imprese; 
                n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del
          numero  di  alunni  e  di  studenti  per   classe   o   per
          articolazioni di gruppi di classi, anche con  potenziamento
          del tempo  scolastico  o  rimodulazione  del  monte  orario
          rispetto a  quanto  indicato  dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  2009,  n.
          89; 
                o)  incremento  dell'alternanza   scuola-lavoro   nel
          secondo ciclo di istruzione; 
                p)    valorizzazione    di     percorsi     formativi
          individualizzati e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli
          studenti; 
                q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali
          alla premialita' e alla  valorizzazione  del  merito  degli
          alunni e degli studenti; 
                r) alfabetizzazione e  perfezionamento  dell'italiano
          come lingua  seconda  attraverso  corsi  e  laboratori  per
          studenti di cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da
          organizzare anche in collaborazione con gli enti  locali  e
          il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine,
          delle famiglie e dei mediatori culturali; 
                s) definizione di un sistema di orientamento.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5 della citata
          legge n. 107 del 2015: 
              «5. Al fine di dare piena  attuazione  al  processo  di
          realizzazione   dell'autonomia   e   di    riorganizzazione
          dell'intero  sistema  di  istruzione,  e'   istituito   per
          l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo,  e
          per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo
          grado  afferenti  alla  medesima   istituzione   scolastica
          l'organico   dell'autonomia,   funzionale   alle   esigenze
          didattiche, organizzative e progettuali  delle  istituzioni
          scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta
          formativa predisposto ai sensi  del  comma  14.  I  docenti
          dell'organico dell'autonomia concorrono alla  realizzazione
          del piano triennale dell'offerta formativa con attivita' di
          insegnamento,   di   potenziamento,   di    sostegno,    di
          organizzazione, di progettazione e di coordinamento.». 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  legislativo  15
          giugno 2015, n. 81, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 del  citato  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: 
              «Art. 17 (Livelli essenziali dell'orario minimo annuale
          e dell'articolazione  dei  percorsi  formativi).  -  1.  Le
          Regioni assicurano, quali  livelli  essenziali  dell'orario
          minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi,
          un orario complessivo obbligatorio dei  percorsi  formativi
          di almeno 990 ore annue.  Le  Regioni  assicurano  inoltre,
          agli stessi fini, l'articolazione  dei  percorsi  formativi
          nelle seguenti tipologie: 
                a) percorsi di durata triennale,  che  si  concludono
          con  il   conseguimento   di   un   titolo   di   qualifica
          professionale, che  costituisce  titolo  per  l'accesso  al
          quarto  anno  del  sistema  dell'istruzione  e   formazione
          professionale; 
                b) percorsi di durata  almeno  quadriennale,  che  si
          concludono con il conseguimento di  un  titolo  di  diploma
          professionale. 
              2. Ai fini di cui al comma 1, anche  per  offrire  allo
          studente una contestuale pluralita' di scelte,  le  Regioni
          assicurano l'adozione  di  misure  che  consentano  l'avvio
          contemporaneo  dei  percorsi  del  sistema   educativo   di
          istruzione e formazione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  95  della
          citata legge n. 107 del 2015: 
              «95. Per  l'anno  scolastico  2015/2016,  il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
          autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni
          a  tempo  indeterminato  di  personale   docente   per   le
          istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per
          la  copertura  di  tutti  i  posti  comuni  e  di  sostegno
          dell'organico di diritto,  rimasti  vacanti  e  disponibili
          all'esito  delle  operazioni   di   immissione   in   ruolo
          effettuate  per  il  medesimo  anno  scolastico  ai   sensi
          dell'art. 399 del testo unico di cui al decreto legislativo
          16 aprile  1994,  n.  297,  al  termine  delle  quali  sono
          soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli  ed  esami
          banditi  anteriormente  al  2012.  Per  l'anno   scolastico
          2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  e'  altresi'  autorizzato  a  coprire   gli
          ulteriori  posti  di  cui  alla  Tabella  1  allegata  alla
          presente legge, ripartiti tra i gradi di  istruzione  della
          scuola primaria e secondaria e le tipologie di  posto  come
          indicato nella medesima Tabella, nonche' tra le regioni  in
          proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica
          delle scuole statali, tenuto altresi' conto della  presenza
          di aree montane o di piccole  isole,  di  aree  interne,  a
          bassa densita' demografica o a forte processo immigratorio,
          nonche'  di  aree  caratterizzate  da  elevati   tassi   di
          dispersione scolastica. I posti di cui alla Tabella 1  sono
          destinati alla finalita' di cui  ai  commi  7  e  85.  Alla
          ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le  classi
          di concorso si provvede con decreto del dirigente  preposto
          all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno
          espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto
          nel  limite  delle  graduatorie  di  cui  al  comma  96.  A
          decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i  posti  di  cui
          alla Tabella 1 confluiscono  nell'organico  dell'autonomia,
          costituendone i posti per  il  potenziamento.  A  decorrere
          dall'anno   scolastico   2015/2016,   i   posti   per    il
          potenziamento non  possono  essere  coperti  con  personale
          titolare di contratti di supplenza breve e  saltuaria.  Per
          il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non  possono
          essere destinati alle supplenze di cui all'art.  40,  comma
          9, della legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  non  sono
          disponibili per le operazioni di mobilita', utilizzazione o
          assegnazione provvisoria.». 
              - La Tabella 1 del comma 95 della citata legge  n.  107
          del 2015, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15  luglio
          2015, n. 162.