Art. 5 Indicazioni per la definizione dei piani triennali dell'offerta formativa 1. Le istituzioni scolastiche di I.P. sono scuole territoriali dell'innovazione, aperte al territorio e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica. Esse definiscono i Piani triennali dell'offerta formativa secondo i principi e le finalita' indicati all'articolo 1 del decreto legislativo, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle famiglie per realizzare attivita' finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi considerati prioritari a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015. 2. Per la progettazione e gestione dei Piani triennali dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche di I.P., ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo, possono utilizzare: a) la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo del biennio, nonche' dell'orario complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per le studentesse e gli studenti, con particolare riferimento alle attivita' di laboratorio sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel P.E.Cu.P., nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 107 del 2015; b) gli spazi di flessibilita', in coerenza con gli indirizzi attivati e con i profili di uscita di cui all'articolo 3, entro il 40 per cento dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015. 3. Le istituzioni scolastiche di I.P., nell'utilizzo delle quote di autonomia di cui al comma 2, lettera a), fermo restando il loro computo rispetto all'orario complessivo, garantiscono il perseguimento degli obiettivi comuni di apprendimento contenuti nel P.E.Cu.P. A tal fine, per gli insegnamenti e le attivita' dell'area generale, le istituzioni scolastiche di I.P. possono diminuire le ore, per il biennio e per ciascuna classe del triennio, non oltre il 20 per cento rispetto al monte ore previsto per ciascuno di essi all'Allegato 3. Per gli insegnamenti e le attivita' dell'area di indirizzo, le istituzioni scolastiche di I.P. garantiscono l'inserimento, nel percorso formativo, del monte ore minimo previsto per ciascuno di essi all'Allegato 3. 4. Le istituzioni scolastiche di I.P., nell'esercizio della propria autonomia, possono prevedere, nei Piani triennali dell'offerta formativa, la declinazione dei profili degli indirizzi di studio di cui all'articolo 3 nei percorsi formativi richiesti dal territorio, in modo coerente con le priorita' indicate dalle regioni nella propria programmazione a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo. A tal fine, le Istituzioni scolastiche di I.P. possono utilizzare gli spazi di flessibilita' del 40 per cento dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo e garantendo comunque l'inserimento nel percorso formativo del monte ore minimo previsto per ciascun insegnamento e attivita' di cui all'Allegato 3. 5. Le regioni indicano, nell'ambito delle linee guida per la programmazione regionale dell'offerta formativa, le priorita' in coerenza con le quali le istituzioni scolastiche di I.P. possono declinare gli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo. 6. Allo scopo di sostenere l'occupabilita' dei giovani in relazione alle filiere produttive del territorio, le istituzioni scolastiche di I.P., nell'esercizio della propria autonomia, possono strutturare il quinto anno dei percorsi in modo da consentire, a norma dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo, oltre al conseguimento del diploma di istruzione professionale previo superamento degli esami di Stato, anche l'acquisizione di crediti per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS). Tale strutturazione, sempreche' prevista dalla programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni, e' coerente con l'indirizzo di studio seguito dallo studentessa e dallo studente. 7. I Piani triennali dell'offerta formativa comprendono attivita' e progetti di orientamento scolastico, anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi di istruzione professionale e di IeFP, sia per promuovere l'inserimento della studentessa e dello studente nel mondo del lavoro, anche attraverso l'apprendistato formativo di primo livello di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sia per facilitare la progressiva costruzione del percorso formativo di ciascuna studentessa e di ciascuno studente. A cio' concorrono soprattutto i partenariati territoriali che le istituzioni scolastiche di I.P. possono attivare nella propria autonomia per migliorare e ampliare l'offerta formativa, il potenziamento dei laboratori, ivi comprese le dotazioni strumentali, la realizzazione di percorsi in alternanza, a partire dal secondo anno, comprese le esperienze di scuola-impresa e di bottega-scuola, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilita' di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati. 8. Nei piani triennali dell'Offerta formativa e' resa trasparente e leggibile la declinazione degli indirizzi di studio, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo, nei percorsi richiesti dal territorio con l'indicazione delle attivita' economiche di riferimento. 9. Le istituzioni scolastiche di I.P., nell'esercizio della propria autonomia, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilita' di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo, possono: a) stipulare contratti di prestazioni d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell'ambito delle attivita' economiche di riferimento dell'indirizzo di studio e in possesso di competenze specialistiche non presenti nell'istituto; b) dotarsi di dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa e di un comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro e delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle attivita' e degli insegnamenti di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilita', fermo restando che, ai componenti del comitato non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate. 10. Le istituzioni scolastiche di I.P. possono prevedere, nei Piani triennali dell'offerta formativa, l'attivazione, in via sussidiaria, di percorsi di IeFP per il rilascio di qualifiche triennali e diplomi professionali quadriennali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, previo accreditamento regionale secondo modalita' definite con gli accordi previsti dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalita' definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo. 11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, ultimo periodo, le istituzioni scolastiche di I.P., nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, progettano e realizzano i Piani triennali dell'offerta formativa utilizzando le dotazioni organiche determinate dall'Ufficio scolastico regionale competente sulla base dei criteri indicati all'articolo 9 del decreto legislativo, ivi comprese quelle relative alle quote di compresenza, all'esercizio delle funzioni relative agli uffici tecnici, all'utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilita' previsti all'articolo 6 del decreto legislativo nonche' quelle dell'organico per il potenziamento di cui all'articolo 1, comma 95 della legge n. 107 del 2015 e dell'allegata Tabella 1. Gli Uffici scolastici regionali garantiscono l'ordinato sviluppo dei percorsi formativi assicurando le risorse necessarie, ove disponibili. 12. Nei limiti della consistenza complessiva dell'organico dell'autonomia del personale docente, sviluppata sulla base dei quadri orari degli insegnamenti e del fabbisogno dei posti di potenziamento indicati dall'istituzione scolastica, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, e autorizzati dall'Ufficio scolastico regionale all'istituzione scolastica, il dirigente dell'istituzione scolastica di I.P determina, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo, l'articolazione delle cattedre, al fine di utilizzare le quote di autonomia e gli spazi di flessibilita' di cui al presente regolamento.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della citata legge n. 107 del 2015: «7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilita', nonche' in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche' della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialita'; e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalita', della sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita' culturali; f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attivita' sportiva agonistica; h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio; l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il 18 dicembre 2014; m) valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; s) definizione di un sistema di orientamento.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5 della citata legge n. 107 del 2015: «5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, e' istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attivita' di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.». - Per i riferimenti al citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: «Art. 17 (Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi). - 1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie: a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale; b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale. 2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralita' di scelte, le Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 95 della citata legge n. 107 del 2015: «95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' altresi' autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonche' tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresi' conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densita' demografica o a forte processo immigratorio, nonche' di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alla finalita' di cui ai commi 7 e 85. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'art. 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilita', utilizzazione o assegnazione provvisoria.». - La Tabella 1 del comma 95 della citata legge n. 107 del 2015, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.