Art. 8 
 
      Indicazioni per la correlazione tra i titoli e i percorsi 
 
  1. La correlazione tra le qualifiche e i diplomi  professionali  di
IeFP  e  gli  indirizzi  dei  percorsi  quinquennali  di   istruzione
professionale costituisce il riferimento per i passaggi tra i sistemi
formativi e si realizza tenendo conto  dei  profili  degli  indirizzi
elencati all'articolo 3 del presente regolamento e  delle  figure  di
riferimento  previste  dal  «Repertorio  nazionale  dell'offerta   di
istruzione e formazione professionale», di cui al decreto 11 novembre
2011 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
adottato di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  21  dicembre  2011,  n.
296, supplemento ordinario, relativo al recepimento  dell'accordo  in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio  2011,  integrato
dal  decreto   23   aprile   2012   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  adottato  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2012, n. 177,  relativo  al  recepimento
dell'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano  del  19  gennaio
2012. 
  2. La correlazione di cui al comma 1 e' indicata nell'Allegato 4 al
presente regolamento e  si  realizza  sulla  base  delle  competenze,
abilita' e conoscenze relative al profilo  di  ciascun  indirizzo  di
studio dei percorsi di istruzione professionale e di quelle  relative
a ciascuna qualifica e a ciascun diploma professionale del sistema di
IeFP. La correlazione tiene  conto  dei  riferimenti  alle  attivita'
economiche referenziate  ai  codici  ATECO  e  ai  settori  economico
professionali di cui al decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  del  30  giugno  2015,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166. 
  3. A seguito dell'aggiornamento del Repertorio di cui al  comma  1,
l'Allegato 4 e' modificato  e  integrato  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo  4  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  4. I diplomi rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei
percorsi  quinquennali  di  istruzione  professionale,  insieme  alle
qualifiche e ai diplomi professionali rilasciati in esito agli  esami
conclusivi dei percorsi di IeFP,  sono  titoli  di  studio  tra  loro
correlati nel  «Repertorio  nazionale  dei  titoli  di  istruzione  e
formazione e delle qualificazioni professionali» di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4  del  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome di Trento e Bolzano).  -  1.  Governo,  regioni  e
          province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
          principio di leale collaborazione e  nel  perseguimento  di
          obiettivi  di  funzionalita',  economicita'  ed   efficacia
          dell'azione amministrativa, possono concludere in  sede  di
          Conferenza Stato-regioni accordi,  al  fine  di  coordinare
          l'esercizio  delle   rispettive   competenze   e   svolgere
          attivita' di interesse comune. 
              2.  Gli  accordi  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8  del  citato  decreto
          legislativo 16 gennaio 2013, n. 13: 
              «Art. 8 (Repertorio nazionale dei titoli di  istruzione
          e formazione e delle qualificazioni professionali). - 1. In
          conformita' agli  impegni  assunti  dall'Italia  a  livello
          comunitario, allo scopo di  garantire  la  mobilita'  della
          persona e favorire l'incontro tra  domanda  e  offerta  nel
          mercato del lavoro, la trasparenza  degli  apprendimenti  e
          dei  fabbisogni,  nonche'   l'ampia   spendibilita'   delle
          certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza  nuovi
          o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  e'
          istituito il repertorio nazionale dei titoli di  istruzione
          e formazione e delle qualificazioni professionali,  di  cui
          all'art. 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
              2. Il repertorio nazionale  costituisce  il  quadro  di
          riferimento   unitario   per   la   certificazione    delle
          competenze,  attraverso  la  progressiva  standardizzazione
          degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di
          istruzione e formazione, ivi compresi quelli di  istruzione
          e  formazione   professionale,   e   delle   qualificazioni
          professionali  attraverso  la  loro  correlabilita'   anche
          tramite un sistema condiviso di riconoscimento  di  crediti
          formativi in chiave europea. 
              3. Il repertorio nazionale e'  costituito  da  tutti  i
          repertori  dei  titoli  di  istruzione  e  formazione,  ivi
          compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e
          delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del
          repertorio di cui all'art. 6,  comma  3,  del  testo  unico
          dell'apprendistato,  di  cui  al  decreto  legislativo   14
          settembre 2011, n. 167,  codificati  a  livello  nazionale,
          regionale   o   di   provincia   autonoma,    pubblicamente
          riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi: 
                a) identificazione dell'ente pubblico titolare; 
                b)  identificazione  delle  qualificazioni  e   delle
          relative competenze che compongono il repertorio; 
                c)  referenziazione  delle  qualificazioni,   laddove
          applicabile, ai  codici  statistici  di  riferimento  delle
          attivita'  economiche  (ATECO)  e  della   nomenclatura   e
          classificazione delle unita' professionali (CP ISTAT),  nel
          rispetto delle norme del sistema statistico nazionale; 
                d)   referenziazione   delle    qualificazioni    del
          repertorio al Quadro europeo  delle  qualificazioni  (EQF),
          realizzata attraverso la formale  inclusione  delle  stesse
          nel processo nazionale di referenziazione ad EQF. 
              4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e
          il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, secondo criteri definiti con le linee guida di cui
          all'art.   3,   rendono   pubblicamente    accessibile    e
          consultabile per via telematica il repertorio nazionale.».