Art. 3 
 
 
                      Modifiche all'articolo 3 
               del decreto legislativo n. 112 del 2017 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo  il
comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  Ai  fini  di  cui  ai  commi  1  e  2,  non  si  considera
distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di  gestione  la
ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attivita' di  interesse
generale  di  cui  all'articolo  2,  effettuata  ai  sensi  dell'art.
2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni  e  limiti
stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali  costituite
in forma di societa' cooperativa,  a  condizione  che  lo  statuto  o
l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni  ai
soci proporzionalmente alla quantita' e alla  qualita'  degli  scambi
mutualistici  e  che   si   registri   un   avanzo   della   gestione
mutualistica.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          legislativo n. 112 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 3 (Assenza di scopo di lucro). - 1. Salvo  quanto
          previsto dal comma 3  e  dall'art.  16,  l'impresa  sociale
          destina  eventuali  utili  ed  avanzi  di   gestione   allo
          svolgimento dell'attivita' statutaria o ad  incremento  del
          patrimonio. 
              2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  e'   vietata   la
          distribuzione, anche  indiretta,  di  utili  ed  avanzi  di
          gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori,
          soci   o    associati,    lavoratori    e    collaboratori,
          amministratori ed altri componenti  degli  organi  sociali,
          anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra  ipotesi  di
          scioglimento  individuale  del  rapporto.   Nelle   imprese
          sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice
          civile  e'  ammesso  il  rimborso  al  socio  del  capitale
          effettivamente  versato  ed  eventualmente   rivalutato   o
          aumentato nei limiti di cui al  comma  3,  lettera  a).  Ai
          sensi e per gli  effetti  di  cui  al  presente  comma,  si
          considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: 
                a) la corresponsione ad amministratori, sindaci  e  a
          chiunque rivesta cariche sociali  di  compensi  individuali
          non    proporzionati     all'attivita'     svolta,     alle
          responsabilita' assunte  e  alle  specifiche  competenze  o
          comunque superiori a quelli previsti in  enti  che  operano
          nei medesimi o analoghi settori e condizioni; 
                b) la  corresponsione  ai  lavoratori  subordinati  o
          autonomi di retribuzioni o compensi superiori del  quaranta
          per cento rispetto  a  quelli  previsti,  per  le  medesime
          qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate
          esigenze attinenti alla necessita' di acquisire  specifiche
          competenze ai fini dello  svolgimento  delle  attivita'  di
          interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, lettere  b),
          g) o h); 
                c)  la  remunerazione  degli   strumenti   finanziari
          diversi dalle azioni o  quote,  a  soggetti  diversi  dalle
          banche e  dagli  intermediari  finanziari  autorizzati,  in
          misura superiore a due punti  rispetto  al  limite  massimo
          previsto per la distribuzione di  dividendi  dal  comma  3,
          lettera a); 
                d) l'acquisto di beni  o  servizi  per  corrispettivi
          che, senza valide ragioni economiche,  siano  superiori  al
          loro valore normale; 
                e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a
          condizioni piu' favorevoli di quelle di  mercato,  a  soci,
          associati o partecipanti, ai fondatori, ai  componenti  gli
          organi amministrativi  e  di  controllo,  a  coloro  che  a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte, ai soggetti che  effettuano  erogazioni  liberali  a
          favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il  terzo
          grado ed ai loro affini entro  il  secondo  grado,  nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate o collegate, esclusivamente  in  ragione  della
          loro qualita', salvo che tali cessioni  o  prestazioni  non
          costituiscano   l'oggetto   dell'attivita'   di   interesse
          generale di cui all'art. 2; 
                f) la corresponsione a soggetti diversi dalle  banche
          e dagli intermediari finanziari autorizzati,  di  interessi
          passivi,  in  dipendenza  di  prestiti  di   ogni   specie,
          superiori di quattro punti al tasso annuo  di  riferimento.
          Il predetto limite puo' essere aggiornato con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si  considera
          distribuzione, neanche indiretta, di  utili  ed  avanzi  di
          gestione la ripartizione ai soci di ristorni  correlati  ad
          attivita'  di  interesse  generale  di  cui   all'art.   2,
          effettuata  ai  sensi  dell'art.  2545-sexies  del   codice
          civile, e nel rispetto di  condizioni  e  limiti  stabiliti
          dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali  costituite
          in forma di  societa'  cooperativa,  a  condizione  che  lo
          statuto  o  l'atto  costitutivo  indichi   i   criteri   di
          ripartizione dei ristorni ai  soci  proporzionalmente  alla
          quantita' e alla qualita' degli scambi mutualistici  e  che
          si registri un avanzo della gestione mutualistica. 
              3. L'impresa sociale puo' destinare una quota inferiore
          al cinquanta per  cento  degli  utili  e  degli  avanzi  di
          gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate  negli
          esercizi precedenti: 
                a) se costituita nelle forme di cui al  libro  V  del
          codice civile, ad aumento  gratuito  del  capitale  sociale
          sottoscritto  e  versato  dai  soci,   nei   limiti   delle
          variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei  prezzi
          al consumo per  le  famiglie  di  operai  e  di  impiegati,
          calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per
          il periodo corrispondente a quello  dell'esercizio  sociale
          in cui gli utili  e  gli  avanzi  di  gestione  sono  stati
          prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento
          gratuito del capitale sociale o  l'emissione  di  strumenti
          finanziari, di dividendi ai soci, in  misura  comunque  non
          superiore   all'interesse   massimo   dei   buoni   postali
          fruttiferi, aumentato di due  punti  e  mezzo  rispetto  al
          capitale effettivamente versato; 
                b) a erogazioni gratuite in favore di enti del  Terzo
          settore  diversi  dalle  imprese  sociali,  che  non  siano
          fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o  societa'
          da  questa  controllate,  finalizzate  alla  promozione  di
          specifici progetti di utilita' sociale.». 
              - Si riporta il testo dell 'art. 2545-sexies del codice
          civile: 
              «Art.  2545-sexies  (Ristorni). -  L'atto   costitutivo
          determina i criteri di ripartizione dei  ristorni  ai  soci
          proporzionalmente alla quantita' e  qualita'  degli  scambi
          mutualistici. 
              Le  cooperative  devono  riportare  separatamente   nel
          bilancio i dati relativi all'attivita' svolta con  i  soci,
          distinguendo    eventualmente    le    diverse     gestioni
          mutualistiche. 
              L'assemblea  puo'  deliberare   la   ripartizione   dei
          ristorni   a   ciascun   socio   anche   mediante   aumento
          proporzionale delle rispettive quote o con  l'emissione  di
          nuove azioni, in deroga a quanto previsto  dall'art.  2525,
          ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.».