Art. 8 
 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'epigrafe  le  parole:  «a  norma  dell'articolo  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 1»; 
    b) agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 2,  le  parole:  «di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno  2016,  n.
106» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117». 
  2. All'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.
381, le parole: «del  decreto  legislativo  recante  revisione  della
disciplina in materia di impresa  sociale,  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera  c),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106»  sono
sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
112». 
  3.  All'articolo  1,  comma  5-duodecies,  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «del  decreto
legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6
giugno 2016, n. 106» sono sostituite  dalle  seguenti:  «del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112». 
 
          Note all'art. 8: 
              Per i riferimenti al citato decreto legislativo n.  112
          del 2017, si veda nota al titolo. 
              Per il testo degli articoli 1, comma 5, e 2,  comma  2,
          del citato decreto legislativo si vedano note agli articoli
          1 e 2. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera  a)
          della legge 8  novembre  1991,  n.  381  (Disciplina  delle
          cooperative sociali), come modificato dal presente  decreto
          legislativo: 
              «Art. 1  (Definizione). -  1.  Le  cooperative  sociali
          hanno lo scopo di  perseguire  l'interesse  generale  della
          comunita' alla promozione umana e all'integrazione  sociale
          dei cittadini attraverso: 
                a)  la  gestione   di   servizi   socio-sanitari   ed
          educativi, incluse le attivita' di cui all'art. 2, comma 1,
          lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3
          luglio 2017, n. 112; 
                b) lo svolgimento di attivita'  diverse  -  agricole,
          industriali,  commerciali  o  di  servizi   -   finalizzate
          all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
              2. Si applicano alle  cooperative  sociali,  in  quanto
          compatibili con la presente legge,  le  norme  relative  al
          settore in cui le cooperative stesse operano. 
              3. La denominazione  sociale,  comunque  formata,  deve
          contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  5-duodecies
          del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58  (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52), come modificato dal presente decreto
          legislativo: 
              «Art. 1 (Definizioni). - (Omissis). 
              5-duodecies. Per  «imprese  sociali»  si  intendono  le
          imprese sociali del decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.
          112, costituite in forma  di  societa'  di  capitali  o  di
          societa' cooperativa.».