Art. 8 Disposizioni di coordinamento 1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'epigrafe le parole: «a norma dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 1»; b) agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 2, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117». 2. All'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, le parole: «del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112». 3. All'articolo 1, comma 5-duodecies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».
Note all'art. 8: Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 112 del 2017, si veda nota al titolo. Per il testo degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 2, del citato decreto legislativo si vedano note agli articoli 1 e 2. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 1 (Definizione). - 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112; b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano. 3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 1 (Definizioni). - (Omissis). 5-duodecies. Per «imprese sociali» si intendono le imprese sociali del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, costituite in forma di societa' di capitali o di societa' cooperativa.».