Art. 7 
 
 
                       Organizzazione interna 
 
  1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione e dei  comitati
istituiti  ai  sensi  dell'articolo  3  sono   disciplinati   da   un
regolamento  interno  approvato  dalla   Commissione   stessa   prima
dell'inizio dell'attivita'  di  inchiesta.  Ciascun  componente  puo'
proporre la modifica delle disposizioni regolamentari. 
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le  volte  che
lo ritenga opportuno, la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta. 
  3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti  e  ufficiali
di  polizia  giudiziaria,  di  collaboratori   interni   ed   esterni
all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra  e  con  il
loro  consenso,  dagli  organi  a  cio'  deputati  e  dai   Ministeri
competenti, nonche' di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie
da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le universita' e gli enti
di ricerca, ovvero privati. Con il  regolamento  interno  di  cui  al
comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaboratori di  cui  puo'
avvalersi la Commissione. 
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione  fruisce  di
personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dai
Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. 
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite
nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 300.000  euro
per ciascuno degli anni successivi e sono poste per  meta'  a  carico
del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico
del bilancio interno della Camera  dei  deputati.  I  Presidenti  del
Senato  della  Repubblica  e   della   Camera   dei   deputati,   con
determinazione  adottata  d'intesa  tra  loro,  possono   autorizzare
annualmente un incremento delle spese di cui al  precedente  periodo,
comunque in misura non superiore  al  30  per  cento,  a  seguito  di
richiesta formulata dal presidente  della  Commissione  per  motivate
esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. 
  6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti  dalle
analoghe Commissioni precedentemente istituite nel corso  della  loro
attivita' e ne cura l'informatizzazione.