Art. 2 Composizione della Commissione 1. La Commissione e' composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificita' dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 2. La Commissione e' rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati. 3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza. 4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. 5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 4. 6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.
Note all'art. 2: - La legge 19 luglio 2013, n. 87, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2013, n. 175. - Il testo della relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, nella seduta del 23 settembre 2014, e' il seguente: «L'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 19 luglio 2013, n. 87, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, affida alla Commissione stessa il compito di «indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso». - L'art. 1, comma 1, lettera n) della medesima legge ha, altresi', affidato alla Commissione il compito di «svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali». - La Commissione parlamentare antimafia, quindi, in vista della prossima tornata di elezioni amministrative e regionali, ritiene opportuno portare nuovamente all'attenzione delle forze politiche una proposta di autoregolamentazione che impegni i partiti politici, le formazioni politiche, i movimenti, le liste civiche all'atto della designazione dei candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, nonche' per la designazione di organi rappresentativi e di amministrazione di enti pubblici, del consiglio di amministrazione dei consorzi, del consiglio e delle giunte delle unioni dei comuni, consigliere e presidente delle aziende speciali. - I partiti, le formazioni politiche, i movimenti, le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano in occasione di qualunque competizione elettorale a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, candidati che non rispondano ai requisiti del presente codice. - La presente deliberazione si colloca in un solco di continuita' con la scelta gia' effettuata nel corso di precedenti legislature. Vanno qui ricordate: la relazione illustrativa per un codice di autoregolamentazione dei partiti in materia di designazione dei candidati alle elezioni politiche e amministrative, comprendente il testo predisposto per il suddetto codice (doc. XXIII n. 30, X legislatura, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari nella seduta del 23 gennaio 1991); la relazione sulla designazione dei candidati alle elezioni amministrative (doc. XXIII n. 1, XV legislatura, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata mafiosa o similare il 3 aprile 2007); la relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (doc. XXIII n. 1, XVI legislatura, approvata dalla Commissione il 18 febbraio 2010). - Successivamente e' stato emanato, con decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Tale decreto prevede cause di incandidabilita', oltre che di sospensione e decadenza, alle elezioni europee, politiche, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nei confronti di coloro che hanno riportato condanne per specifiche ipotesi di reato ivi indicate, che siano stati sottoposti a misure di prevenzione e di applicazione di misure coercitive, operando una diversificazione tra le ipotesi di incandidabilita' alle elezioni dei rappresentanti del Parlamento nazionale (art. 1) e del Parlamento europeo (art. 3), di incandidabilita' alle cariche elettive regionali (art. 7) e di incandidabilita' alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali (art. 10). - Anche alla luce di tali modifiche normative, la Commissione ritiene opportuno ritornare sulla materia, proponendo, da un lato, che vi sia un sistema unico valevole per tutti i casi di elezione di organi rappresentativi; dall'altro, che la soglia di autotutela da parte dei partiti e dei movimenti politici contro il rischio di inquinamento delle liste elettorali possa essere ulteriormente elevata aderendo alle previsioni del codice di autoregolamentazione predisposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta antimafia. - Tale codice amplia il novero delle fattispecie considerate ostative alla candidatura a qualsiasi carica elettiva pubblica; conferma la necessita' di anticipare il livello di attenzione alla fase del decreto che dispone il giudizio o della citazione diretta a giudizio; prevede l'incandidabilita' a seguito di pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, estendendo a tutte le competizioni elettorali la causa di incandidabilita' gia' prevista dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le sole elezioni degli enti locali. - Il codice anticipa la fase di incandidabilita' all'atto dell'emanazione del decreto di applicazione della misura personale o patrimoniale; introduce come condizione ostativa alla candidabilita' la condanna in primo grado, ancorche' non definitiva, per danno erariale quale conseguenza di reati commessi nell'esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva. - Si afferma, inoltre, l'incandidabilita' in ogni competizione elettorale, quanto meno per una tornata elettorale, di coloro che hanno ricoperto la carica di sindaco o di componente delle rispettive giunte in comuni o consigli provinciali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. In tal senso si anticipa il livello di attenzione dalla fase della condanna definitiva, prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, alla fase del decreto che dispone il giudizio, aderendo sul punto al codice di autoregolamentazione approvato nella XVI legislatura. - La politica deve cosi' assumere il ruolo centrale di garante anticipato della collettivita', gia' nella fase di individuazione dei candidati, contro il rischio di infiltrazione della criminalita' organizzata in qualunque assemblea elettiva. - Il codice di autoregolamentazione qui proposto intende impegnare i partiti e i movimenti politici affinche' non vengano candidati soggetti che risultano coinvolti in reati di criminalita' organizzata, contro la pubblica amministrazione, di estorsione ed usura, di traffico di sostanze stupefacenti, di traffico illecito di rifiuti e altre gravi condotte. In questo ambito la Commissione ha ritenuto di anticipare la soglia di allerta, come sopra indicato, con riferimento alle piu' gravi fattispecie di reato, ferma restando la previsione di incandidabilita' contenuta nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a seguito di sentenza di condanna. - Il presente codice e' soggetto ad adesione volontaria e la mancata osservanza delle disposizioni o anche la semplice mancata adesione allo stesso non da' luogo a sanzioni, semmai comporta una valutazione di carattere strettamente etico e politico nei confronti dei partiti e formazioni politiche. - La Commissione reputa necessario verificare la rispondenza della composizione delle liste elettorali alle prescrizioni del presente codice, nei confronti di chi vi aderisce, nell'ambito dei poteri ad essa conferiti e dei compiti previsti dalla legge istitutiva. - La Commissione, pertanto, nel richiamare e condividere il lavoro svolto nel corso di precedenti legislature, anche in presenza di diverse maggioranze parlamentari, propone il seguente codice di autoregolamentazione: «Art. 1. - 1. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o la citazione diretta a giudizio, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado; coloro nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata ne' annullata, ovvero sia stato emesso decreto di applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali; coloro che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado per danno erariale per reati commessi nell'esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti reati: a) delitti consumati o tentati di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; b) delitti consumati o tentati, cosi' specificati: concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilita' (art. 319-quater c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); delitti di cui all'art. 322-bis c.p. per le ipotesi di reato di cui sopra ivi richiamate; c) agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 391-bis c.p.); d) scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); e) estorsione (art. 629 c.p.), usura (art. 644 c.p.); f) riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di danaro, beni o utilita' di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); g) fraudolento trasferimento di valori (art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356); h) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nonche' da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere); i) attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni); j) nonche' dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni mafiose, di cui all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203. 2. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, altresi', a non presentare come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni: a) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorche' non definitive, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, cosi' come successivamente modificato e integrato; b) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; c) abbiano ricoperto la carica di sindaco, di componente delle rispettive giunte in comuni o consigli provinciali sciolti ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, ancorche' il decreto di scioglimento non sia ancora definitivo. Art. 2. - Il presente codice di autoregolamentazione si applica anche alle nomine di competenza dei presidenti delle regioni e delle province, nonche' dei sindaci delle citta' metropolitane e dei comuni. Art. 3. - I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che intendono presentare, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 dell'art. 1, cittadini che si trovino nelle condizioni previste dal medesimo art. 1 devono rendere pubbliche le motivazioni della scelta di discostarsi dagli impegni assunti con l'adesione al presente codice di autoregolamentazione. Art. 4. - La Commissione parlamentare di inchiesta, nell'ambito dei poteri ad essa conferiti e dei compiti previsti dalla legge istitutiva, verifica che la composizione delle liste elettorali presentate dai partiti, dalle formazioni politiche, dai movimenti e dalle liste civiche che aderiscono al presente codice di autoregolamentazione corrisponda alle prescrizioni del codice stesso.».