Art. 11 
 
 
Modifiche alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30  giugno
                            2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 121: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «(Servizi
interessati e definizioni)»; 
      2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
titolo si intende per: 
      a) «comunicazione elettronica», ogni informazione  scambiata  o
trasmessa tra un numero finito di soggetti  tramite  un  servizio  di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico.  Sono  escluse  le
informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di  comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo  che
le stesse informazioni  siano  collegate  ad  uncontraente  o  utente
ricevente, identificato o identificabile; 
      b) «chiamata», la  connessione  istituita  da  un  servizio  di
comunicazione elettronica accessibil e al pubblico  che  consente  la
comunicazione bidirezionale; 
      c)  «reti  di  comunicazione   elettronica»,   i   sistemi   di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o  di
instradamento e altre risorse,  inclusi  gli  elementi  di  rete  non
attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio,  a
mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi  elettromagnetici,  comprese
le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a  commutazione
di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate  per  la  diffusione  circolare  dei  programmi  sonori  e
televisivi, i sistemi per  il  trasporto  della  corrente  elettrica,
nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere  i  segnali,  le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di  informazione
trasportato; 
      d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di  comunicazione
elettronica utilizzata  interamente  o  prevalentemente  per  fornire
servizi di comunicazione elettronica  accessibili  al  pubblico,  che
supporta il trasferimento di informazioni tra i  punti  terminali  di
reti; 
      e)  «servizio  di   comunicazione   elettronica»,   i   servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente  nella  trasmissione  di
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi  di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle  reti  utilizzate
per la diffusione  circolare  radiotelevisiva,  nei  limiti  previsti
dall'articolo  2,  lettera  c),  della   direttiva   2002/21/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; 
      f) «contraente», qualunque persona fisica,  persona  giuridica,
ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura
di tali servizi, o comunque  destinatario  di  tali  servizi  tramite
schede prepagate; 
      g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un  servizio
di comunicazione elettronica  accessibile  al  pubblico,  per  motivi
privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; 
      h) «dati relativi al traffico»,  qualsiasi  dato  sottoposto  a
trattamento ai fini della trasmissione di una  comunicazione  su  una
rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; 
      i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato  trattato  in  una
rete di comunicazione elettronica o da un servizio  di  comunicazione
elettronica che indica la posizione  geografica  dell'apparecchiatura
terminale dell'utente di un  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile al pubblico; 
      l) «servizio a valore aggiunto», il servizio  che  richiede  il
trattamento dei  dati  relativi  al  traffico  o  dei  dati  relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a  quanto
e' necessario per  la  trasmissione  di  una  comunicazione  o  della
relativa fatturazione; 
      m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci,  suoni
o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica  di  comunicazione,
che  possono  essere  archiviati  in  rete   o   nell'apparecchiatura
terminale ricevente,  fino  a  che  il  ricevente  non  ne  ha  preso
conoscenza.»; 
    b) all'articolo 122, comma 1, dopo la parola «con»  e'  soppressa
la parola «le» e le parole «di cui all'articolo  13,  comma  3»  sono
soppresse; 
    c) all'articolo 123: 
      1) al comma 4, le parole «l'informativa di cui all'articolo 13»
sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni di cui agli articoli
13 e 14 del Regolamento»; 
      2) al comma 5, le parole «ad  incaricati  del  trattamento  che
operano ai sensi dell'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «a
persone  che,  ai  sensi  dell'articolo   2-quaterdecies,   risultano
autorizzate   al   trattamento   e   che   operano»   e   le   parole
«dell'incaricato» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della  persona
autorizzata»; 
    d) all'articolo 125, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo  2,
comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»; 
    e) all'articolo 126,  comma  4,  le  parole  «ad  incaricati  del
trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a  persone  autorizzate  al  trattamento,  ai  sensi
dell'articolo   2-quaterdecies,   che   operano»    e    le    parole
«dell'incaricato» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della  persona
autorizzata»; 
    f) l'articolo 129 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 129 (Elenchi dei contraenti). - 1. Il Garante  individua  con
proprio  provvedimento,  in  cooperazione  con  l'Autorita'  per   le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma  4,  e
in conformita' alla normativa dell'Unione europea,  le  modalita'  di
inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali  relativi  ai
contraenti negli elenchi cartacei o elettronici  a  disposizione  del
pubblico. 
  2. Il provvedimento di cui al comma 1  individua  idonee  modalita'
per la manifestazione del consenso all'inclusione  negli  elenchi  e,
rispettivamente, all'utilizzo dei dati  per  finalita'  di  invio  di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale  nonche'  per  le
finalita' di cui all'articolo 21, paragrafo 2,  del  Regolamento,  in
base al principio della massima semplificazione  delle  modalita'  di
inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca  del  contraente  per
comunicazioni interpersonali, e del consenso  specifico  ed  espresso
qualora il trattamento  esuli  da  tali  fini,  nonche'  in  tema  di
verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.»; 
    g) all'articolo 130: 
      1) al comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma  14,
della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»; 
      2) al comma 3, le  parole  «23  e  24»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «6 e 7 del Regolamento» e le parole «del presente articolo»
sono soppresse; 
      3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 129, comma 1,»  sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1 del predetto articolo,»  e  le
parole «di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di invio di materiale  pubblicitario  o  di  vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale»; 
      4) al comma 3-ter: 
        4.1 alla lettera b), le parole «codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle  seguenti  «codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50»; 
        4.2 alla lettera f), le parole «di cui all'articolo 7,  comma
4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale»; 
        4.3 alla lettera g), le parole  «23  e  24»  sono  sostituite
dalle seguenti «6 e 7 del Regolamento»; 
      6) al comma 5, le parole «all'articolo 7» sono sostituite dalle
seguenti: «agli articoli da 15 a 22 del Regolamento»; 
      7) al comma 6, le parole «dell'articolo 143, comma  1,  lettera
b)»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «dell'articolo   58   del
Regolamento»; 
    h) all'articolo 131, la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«(Informazioni a contraenti e utenti)»; 
    i) all'articolo 132: 
      1) al comma 3, secondo periodo, le parole «, ferme restando  le
condizioni di cui  all'articolo  8,  comma  2,  lettera  f),  per  il
traffico entrante»  sono  soppresse  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni
telefoniche in entrata  puo'  essere  effettuata  solo  quando  possa
derivarne un pregiudizio effettivo  e  concreto  per  lo  svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,  n.
397; diversamente, i diritti di cui agli articoli  da  12  a  22  del
Regolamento  possono  essere  esercitati  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.»; 
      2) al comma 5, le  parole  «ai  sensi  dell'articolo  17»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal Garante secondo le modalita'  di  cui
all'articolo 2-quinquiesdecies» e le parole da «nonche'  a:»  a  «d)»
sono sostituite dalle seguenti: «nonche' ad»; 
      3) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis.  E'  fatta
salva la disciplina di cui all'articolo 24 della  legge  20  novembre
2017, n. 167.»; 
    l) dopo l'articolo 132-bis sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 132-ter (Sicurezza del trattamento). -  1.  Nel  rispetto  di
quanto disposto dall'articolo 32 del  Regolamento,  ai  fornitori  di
servizi di  comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico  si
applicano le disposizioni del presente articolo. 
  2.  Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile  al  pubblico  adotta,  ai  sensi  dell'articolo  32  del
Regolamento, anche attraverso  altri  soggetti  a  cui  sia  affidata
l'erogazione del servizio, misure tecniche e  organizzative  adeguate
al rischio esistente. 
  3. I soggetti che operano sulle reti di  comunicazione  elettronica
garantiscono che i  dati  personali  siano  accessibili  soltanto  al
personale autorizzato per fini legalmente autorizzati. 
  4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la  protezione  dei
dati relativi al  traffico  ed  all'ubicazione  e  degli  altri  dati
personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale,
da perdita  o  alterazione  anche  accidentale  e  da  archiviazione,
trattamento, accesso  o  divulgazione  non  autorizzati  o  illeciti,
nonche' garantiscono l'attuazione di una politica di sicurezza. 
  5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati  personali  richiede
anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il  fornitore  del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico  adotta
tali misure congiuntamente con il fornitore della  rete  pubblica  di
comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta  di  uno  dei
fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le  modalita'  previste  dalla  normativa
vigente. 
  «Art. 132-quater (Informazioni sui rischi). - 1. Il fornitore di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa
gli abbonati  e,  ove  possibile,  gli  utenti,  mediante  linguaggio
chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e  alla  fascia  di
eta' dell'interessato a cui siano fornite le  suddette  informazioni,
con particolare attenzione in caso di minori di eta', se sussiste  un
particolare  rischio  di  violazione  della  sicurezza  della   rete,
indicando,  quando  il  rischio  e'  al  di  fuori   dell'ambito   di
applicazione delle misure  che  il  fornitore  stesso  e'  tenuto  ad
adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi  2,  3  e  5,  tutti  i
possibili  rimedi  e   i   relativi   costi   presumibili.   Analoghe
informazioni sono rese al Garante e  all'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni.». 
 
          Note all'art. 11: 
 
              - L'art. 121 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 121 (Servizi interessati e definizioni). - 1.  Le
          disposizioni  del   presente   titolo   si   applicano   al
          trattamento dei dati personali connesso alla  fornitura  di
          servizi  di  comunicazione   elettronica   accessibili   al
          pubblico  su  reti  pubbliche  di  comunicazioni,  comprese
          quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati  e
          di identificazione. 
              1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
          presente titolo si intende per: 
                a)  "comunicazione  elettronica",  ogni  informazione
          scambiata o trasmessa tra  un  numero  finito  di  soggetti
          tramite   un   servizio   di   comunicazione    elettronica
          accessibile  al  pubblico.  Sono  escluse  le  informazioni
          trasmesse al pubblico tramite  una  rete  di  comunicazione
          elettronica, come parte di un servizio di  radiodiffusione,
          salvo  che  le  stesse  informazioni  siano  collegate   ad
          uncontraente   o   utente   ricevente,    identificato    o
          identificabile; 
                b)   "chiamata",   la   connessione   istituita    da
          unserviziodicomunicazioneelettronica
          accessibilealpubblicocheconsente      la      comunicazione
          bidirezionale; 
                c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi  di
          trasmissione  e,  se  del  caso,  le   apparecchiature   di
          commutazione o di instradamento e  altre  risorse,  inclusi
          gli  elementi  di  rete  non  attivi,  che  consentono   di
          trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo  di  fibre
          ottiche o con altri  mezzi  elettromagnetici,  comprese  le
          reti satellitari,  le  reti  terrestri  mobili  e  fisse  a
          commutazione di circuito e  a  commutazione  di  pacchetto,
          compresa Internet, le reti  utilizzate  per  la  diffusione
          circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi  per
          il trasporto della corrente elettrica, nella misura in  cui
          siano  utilizzati  per  trasmettere  i  segnali,  le   reti
          televisive  via  cavo,  indipendentemente   dal   tipo   di
          informazione trasportato; 
                d) "rete pubblica  di  comunicazioni",  una  rete  di
          comunicazione   elettronica   utilizzata   interamente    o
          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione
          elettronica  accessibili  al  pubblico,  che  supporta   il
          trasferimento di informazioni  tra  i  punti  terminali  di
          reti; 
                e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi
          consistenti   esclusivamente   o   prevalentemente    nella
          trasmissione  di   segnali   su   reti   di   comunicazioni
          elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni  e  i
          servizi  di  trasmissione  nelle  reti  utilizzate  per  la
          diffusione circolare radiotelevisiva, nei  limiti  previsti
          dall'art. 2, lettera c),  della  direttiva  2002/21/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo2002; 
                f) "contraente", qualunque  persona  fisica,  persona
          giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
          fornitore   di   servizi   di   comunicazione   elettronica
          accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o
          comunque  destinatario  di  tali  servizi  tramite   schede
          prepagate; 
                g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un
          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al
          pubblico, per motivi privati o commerciali,  senza  esservi
          necessariamente abbonata; 
                h)  "dati  relativi  al  traffico",  qualsiasi   dato
          sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di  una
          comunicazione su una rete di  comunicazione  elettronica  o
          della relativa fatturazione; 
                i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato
          in una rete di comunicazione elettronica o da  un  servizio
          di  comunicazione  elettronicache   indica   la   posizione
          geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un
          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al
          pubblico; 
                l) "servizio a  valore  aggiunto",  il  servizio  che
          richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei
          dati relativi all'ubicazione diversi dai dati  relativi  al
          traffico, oltre a quanto e' necessario per la  trasmissione
          di una comunicazione o della relativa fatturazione; 
                m) "posta elettronica",  messaggi  contenenti  testi,
          voci,  suoni  o  immagini  trasmessi  attraverso  una  rete
          pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in
          rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che
          il ricevente non ne ha preso conoscenza.» 
              - L'art. 122 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  122  (Informazioni  raccolte  nei  riguardi  del
          contraente  o  dell'utente).  -  1.  L'archiviazione  delle
          informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente  o
          di un utente o l'accesso  a  informazioni  gia'  archiviate
          sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o
          l'utente abbia espresso il  proprio  consenso  dopo  essere
          stato informato con modalita' semplificate. Cio' non  vieta
          l'eventuale  archiviazione   tecnica   o   l'accesso   alle
          informazioni gia' archiviate se finalizzati  unicamente  ad
          effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete
          di comunicazione elettronica, o nella  misura  strettamente
          necessaria al  fornitore  di  un  servizio  della  societa'
          dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o
          dall'utente  a  erogare  tale  servizio.  Ai   fini   della
          determinazione delle modalita' semplificate di cui al primo
          periodo  il  Garante  tiene  anche  conto  delle   proposte
          formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a
          livello  nazionale  dei  consumatori  e   delle   categorie
          economiche  coinvolte,  anche  allo  scopo   di   garantire
          l'utilizzo  di  metodologie  che   assicurino   l'effettiva
          consapevolezza del contraente o dell'utente. 
              2. Ai fini dell'espressione  del  consenso  di  cui  al
          comma   1,    possono    essere    utilizzate    specifiche
          configurazioni di programmi informatici  o  di  dispositivi
          che  siano  di  facile  e  chiara  utilizzabilita'  per  il
          contraente o l'utente. 
              2-bis. Salvo quanto previsto dal comma  1,  e'  vietato
          l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere
          a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di  un
          contraente o di un utente, per  archiviare  informazioni  o
          per monitorare le operazioni dell'utente.» 
              L'art. 123 del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 123 (Dati relativi al  traffico).  -  1.  I  dati
          relativi  al  traffico  riguardanti  contraenti  ed  utenti
          trattati  dal   fornitore   di   una   rete   pubblica   di
          comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
          accessibile al pubblico  sono  cancellati  o  resi  anonimi
          quando non sono piu' necessari ai fini  della  trasmissione
          della   comunicazione   elettronica,   fatte    salve    le
          disposizioni dei commi 2, 3 e 5. 
              2.  Il  trattamento  dei  dati  relativi  al   traffico
          strettamente  necessari  a  fini  di  fatturazione  per  il
          contraente,   ovvero    di    pagamenti    in    caso    di
          interconnessione, e' consentito al  fornitore,  a  fini  di
          documentazione in caso di contestazione della fattura o per
          la pretesa del pagamento, per un periodo  non  superiore  a
          sei  mesi,  salva   l'ulteriore   specifica   conservazione
          necessaria per effetto di una contestazione anche  in  sede
          giudiziale. 
              3.  Il  fornitore  di  un  servizio  di   comunicazione
          elettronica accessibile al pubblico puo' trattare i dati di
          cui al comma 2 nella misura e per la  durata  necessarie  a
          fini di commercializzazione  di  servizi  di  comunicazione
          elettronica  o  per  la  fornitura  di  servizi  a   valore
          aggiunto, solo se il contraente o l'utente cui  i  dati  si
          riferiscono hanno manifestato  preliminarmente  il  proprio
          consenso, che e' revocabile in ogni momento. 
              4. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli  13
          e 14 del Regolamento il fornitore del servizio  informa  il
          contraente o l'utente sulla natura  dei  dati  relativi  al
          traffico che sono sottoposti a trattamento e  sulla  durata
          del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3. 
              5.  Il  trattamento  dei  dati  personali  relativi  al
          traffico e' consentito unicamente a persone che,  ai  sensi
          dell'art.   2-quaterdecies,   risultano   autorizzate    al
          trattamento e che operano sotto la  diretta  autorita'  del
          fornitore  del  servizio   di   comunicazione   elettronica
          accessibile  al  pubblico  o,  a  seconda  dei  casi,   del
          fornitore della rete pubblica di  comunicazioni  e  che  si
          occupano della fatturazione o della gestione del  traffico,
          di analisi  per  conto  di  clienti,  dell'accertamento  di
          frodi,  o  della   commercializzazione   dei   servizi   di
          comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a
          valore aggiunto. Il trattamento e'  limitato  a  quanto  e'
          strettamente  necessario  per  lo   svolgimento   di   tali
          attivita' e deve assicurare l'identificazione della persona
          autorizzata che accede ai dati anche mediante un'operazione
          di interrogazione automatizzata. 
              6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo'
          ottenere i dati relativi alla fatturazione  o  al  traffico
          necessari  ai  fini  della  risoluzione   di   controversie
          attinenti,  in  particolare,  all'interconnessione  o  alla
          fatturazione.» 
              - L'art. 125 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 125 (Identificazione della linea).  -  1.  Se  e'
          disponibile  la  presentazione  dell'identificazione  della
          linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione
          elettronica accessibile  al  pubblico  assicura  all'utente
          chiamante la  possibilita'  di  impedire,  gratuitamente  e
          mediante   una   funzione   semplice,   la    presentazione
          dell'identificazione della linea  chiamante,  chiamata  per
          chiamata.  Il  contraente   chiamante   deve   avere   tale
          possibilita' linea per linea. Rimane  in  ogni  caso  fermo
          quanto previsto  dall'art.  2,  comma  1,  della  legge  11
          gennaio 2018, n. 5. 
              2.    Se    e'     disponibile     la     presentazione
          dell'identificazione della linea  chiamante,  il  fornitore
          del servizio di comunicazione  elettronica  accessibile  al
          pubblico assicura al contraente chiamato la possibilita' di
          impedire, gratuitamente e mediante una  funzione  semplice,
          la  presentazione   dell'identificazione   delle   chiamate
          entranti. 
              3.    Se    e'     disponibile     la     presentazione
          dell'identificazione   della   linea   chiamante   e   tale
          indicazione  avviene  prima  che   la   comunicazione   sia
          stabilita,  il  fornitore  del  servizio  di  comunicazione
          elettronica accessibile al pubblico assicura al  contraente
          chiamato la possibilita', mediante una funzione semplice  e
          gratuita,  di  respingere  le  chiamate  entranti   se   la
          presentazione dell'identificazione della linea chiamante e'
          stata eliminata dall'utente o contraente chiamante. 
              4.    Se    e'     disponibile     la     presentazione
          dell'identificazione della linea  collegata,  il  fornitore
          del servizio di comunicazione  elettronica  accessibile  al
          pubblico assicura al contraente chiamato la possibilita' di
          impedire, gratuitamente e mediante una  funzione  semplice,
          la presentazione dell'identificazione della linea collegata
          all'utente chiamante. 
              5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          alle  chiamate  dirette  verso   Paesi   non   appartenenti
          all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3  e
          4 si applicano anche  alle  chiamate  provenienti  da  tali
          Paesi. 
              6.    Se    e'     disponibile     la     presentazione
          dell'identificazione della  linea  chiamante  o  di  quella
          collegata,  il  fornitore  del  servizio  di  comunicazione
          elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti  e
          gli  utenti  dell'esistenza  di  tale  servizio   e   delle
          possibilita' previste ai commi 1, 2, 3 e 4.» 
              - L'art. 126 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione). - 1.  I  dati
          relativi  all'ubicazione  diversi  dai  dati  relativi   al
          traffico, riferiti agli utenti  o  ai  contraenti  di  reti
          pubbliche di comunicazione o di  servizi  di  comunicazione
          elettronica  accessibili  al   pubblico,   possono   essere
          trattati solo se anonimi o se l'utente o il  contraente  ha
          manifestato previamente il proprio consenso, revocabile  in
          ogni momento, e nella misura e per la durata necessari  per
          la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto. 
              2. Il fornitore del servizio, prima  di  richiedere  il
          consenso, informa gli utenti e i  contraenti  sulla  natura
          dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati  relativi
          al traffico che saranno sottoposti  al  trattamento,  sugli
          scopi   e   sulla   durata   di    quest'ultimo,    nonche'
          sull'eventualita' che i dati siano trasmessi  ad  un  terzo
          per la prestazione del servizio a valore aggiunto. 
              3. L'utente e il contraente che manifestano il  proprio
          consenso al trattamento dei dati  relativi  all'ubicazione,
          diversi  dai  dati  relativi  al  traffico,  conservano  il
          diritto  di  richiedere,  gratuitamente  e   mediante   una
          funzione   semplice,    l'interruzione    temporanea    del
          trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete
          o per ciascuna trasmissione di comunicazioni. 
              4. Il  trattamento  dei  dati  relativi  all'ubicazione
          diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi  dei  commi
          1, 2 e 3, e' consentito unicamente a persone autorizzate al
          trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, che operano
          sotto la diretta autorita' del fornitore  del  servizio  di
          comunicazione elettronica  accessibile  al  pubblico  o,  a
          seconda dei casi, del  fornitore  della  rete  pubblica  di
          comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore
          aggiunto.  Il  trattamento  e'   limitato   a   quanto   e'
          strettamente necessario per la  fornitura  del  servizio  a
          valore aggiunto e deve assicurare  l'identificazione  della
          persona autorizzata  che  accede  ai  dati  anche  mediante
          un'operazione di interrogazione automatizzata.» 
              - L'art. 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 130  (Comunicazioni  indesiderate).  -  1.  Fermo
          restando quanto stabilito dagli articoli 8e21  del  decreto
          legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  l'uso  di   sistemi
          automatizzati di chiamata o di  comunicazione  di  chiamata
          senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale
          pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
          ricerche di  mercato  o  di  comunicazione  commerciale  e'
          consentito con il consenso del contraente o  utente.  Resta
          in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 1,  comma  14,
          della legge 11 gennaio 2018, n. 5. 
              2. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  anche
          alle  comunicazioni   elettroniche,   effettuate   per   le
          finalita'  ivi  indicate,   mediante   posta   elettronica,
          telefax,  messaggi  del  tipo  Mms  (Multimedia   Messaging
          Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo. 
              3. Fuori dei casi di cui ai  commi  1  e  2,  ulteriori
          comunicazioni per le finalita' di  cui  ai  medesimi  commi
          effettuate con mezzi diversi da quelli ivi  indicati,  sono
          consentite ai sensi degli articoli 6 e  7  del  Regolamento
          nonche' ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis. 
              3-bis. In deroga a quanto previsto  dall'art.  129,  il
          trattamento dei  dati  di  cui  al  comma  1  del  predetto
          articolo, mediante l'impiego del  telefono  e  della  posta
          cartacea  per  le   finalita'   di   invio   di   materiale
          pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
          ricerche di mercato  o  di  comunicazione  commerciale,  e'
          consentito nei confronti di chi  non  abbia  esercitato  il
          diritto di opposizione, con modalita' semplificate e  anche
          in via telematica, mediante l'iscrizione della  numerazione
          della quale e' intestatario e degli altri dati personali di
          cui all'art. 129, comma 1, in un  registro  pubblico  delle
          opposizioni. 
              3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis  e'  istituito
          con decreto del Presidente della Repubblica da adottare  ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
          acquisito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  e   delle
          Commissioni parlamentari  competenti  in  materia,  che  si
          pronunciano entro trenta giorni dalla  richiesta,  nonche',
          per  i  relativi   profili   di   competenza,   il   parere
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che  si
          esprime entro  il  medesimo  termine,  secondo  i  seguenti
          criteri e principi generali: 
                a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del
          registro ad  un  ente  o  organismo  pubblico  titolare  di
          competenze inerenti alla materia; 
                b)  previsione  che  l'ente  o   organismo   deputato
          all'istituzione e alla gestione del  registro  vi  provveda
          con le  risorse  umane  e  strumentali  di  cui  dispone  o
          affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che  se
          ne   assumono   interamente   gli   oneri   finanziari    e
          organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto
          del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile  2016,  n.  50.  I  soggetti  che  si
          avvalgono del  registro  per  effettuare  le  comunicazioni
          corrispondono tariffe di  accesso  basate  sugli  effettivi
          costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello
          sviluppo economico, con  proprio  provvedimento,  determina
          tali tariffe; 
                c)  previsione   che   le   modalita'   tecniche   di
          funzionamento del registro consentano  ad  ogni  utente  di
          chiedere che sia iscritta la  numerazione  della  quale  e'
          intestatario secondo modalita' semplificate ed anche in via
          telematica o telefonica; 
                d) previsione di modalita' tecniche di  funzionamento
          e di accesso al registro mediante interrogazioni  selettive
          che non consentano il trasferimento dei dati  presenti  nel
          registro   stesso,   prevedendo   il   tracciamento   delle
          operazioni compiute e la conservazione  dei  dati  relativi
          agli accessi; 
                e) disciplina delle  tempistiche  e  delle  modalita'
          dell'iscrizione al registro, senza distinzione  di  settore
          di attivita' o di categoria merceologica,  e  del  relativo
          aggiornamento, nonche' del correlativo periodo  massimo  di
          utilizzabilita' dei dati verificati nel registro  medesimo,
          prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia
          revocabile in  qualunque  momento,  mediante  strumenti  di
          facile utilizzo e gratuitamente; 
                f) obbligo per i soggetti che effettuano  trattamenti
          di  dati  per  le   finalita'   di   invio   di   materiale
          pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
          ricerche di mercato  o  di  comunicazione  commerciale,  di
          garantire la presentazione dell'identificazione della linea
          chiamante e di fornire all'utente  idonee  informative,  in
          particolare  sulla  possibilita'  e  sulle   modalita'   di
          iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti; 
                g)  previsione  che  l'iscrizione  nel  registro  non
          precluda i trattamenti  dei  dati  altrimenti  acquisiti  e
          trattati nel rispetto degli articoli 6 e 7 del Regolamento. 
              3-quater.    La    vigilanza     e     il     controllo
          sull'organizzazione e il funzionamento del registro di  cui
          al comma 3-bis e sul trattamento dei dati  sono  attribuiti
          al Garante. 
              4. Fatto salvo quanto  previsto  nel  comma  1,  se  il
          titolare  del  trattamento  utilizza,  a  fini  di  vendita
          diretta di propri prodotti  o  servizi,  le  coordinate  di
          posta elettronica  fornite  dall'interessato  nel  contesto
          della vendita di un prodotto o di  un  servizio,  puo'  non
          richiedere il  consenso  dell'interessato,  sempre  che  si
          tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e
          l'interessato, adeguatamente informato,  non  rifiuti  tale
          uso,   inizialmente   o   in   occasione   di    successive
          comunicazioni. L'interessato, al momento della  raccolta  e
          in occasione dell'invio di  ogni  comunicazione  effettuata
          per le finalita' di cui al  presente  comma,  e'  informato
          della  possibilita'  di  opporsi   in   ogni   momento   al
          trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. 
              5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per
          le finalita' di  cui  al  comma  1  o,  comunque,  a  scopo
          promozionale, effettuato camuffando o  celando  l'identita'
          del mittente  o  in  violazione  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo
          recapito presso il quale l'interessato possa  esercitare  i
          diritti di cui agli articoli da 15 a  22  del  Regolamento,
          oppure esortando i destinatari  a  visitare  siti  web  che
          violino il predettoart. 8 del decreto legislativo n. 70 del
          2003. 
              6. In caso di reiterata violazione  delle  disposizioni
          di cui al presente articolo il Garante puo', provvedendo ai
          sensi dell'art. 58 del Regolamento, altresi' prescrivere  a
          fornitori  di  servizi  di  comunicazione  elettronica   di
          adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili
          relativamente alle coordinate di posta elettronica  da  cui
          sono state inviate le comunicazioni.» 
              - L'art. 131 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 131 (Informazioni a contraenti e utenti). - 1. Il
          fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica
          accessibile  al  pubblico  informa  il  contraente  e,  ove
          possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni  che
          permettono  di  apprendere  in  modo  non  intenzionale  il
          contenuto di comunicazioni  o  conversazioni  da  parte  di
          soggetti ad esse estranei. 
              2. Il contraente informa l'utente quando  il  contenuto
          delle comunicazioni o conversazioni puo' essere appreso  da
          altri  a  causa  del  tipo  di  apparecchiature   terminali
          utilizzate o del  collegamento  realizzato  tra  le  stesse
          presso la sede del contraente medesimo. 
              3. L'utente informa l'altro utente  quando,  nel  corso
          della  conversazione,  sono  utilizzati   dispositivi   che
          consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di
          altri soggetti.» 
              - L'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per  altre
          finalita'). - 1. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.
          123, comma 2, i dati relativi al traffico  telefonico  sono
          conservati dal fornitore per ventiquattro mesi  dalla  data
          della  comunicazione,  per  finalita'  di  accertamento   e
          repressione di reati, mentre, per le medesime finalita',  i
          dati relativi al traffico telematico,  esclusi  comunque  i
          contenuti  delle   comunicazioni,   sono   conservati   dal
          fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. 
              1-bis. I dati relativi alle  chiamate  senza  risposta,
          trattati temporaneamente da parte dei fornitori di  servizi
          di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure
          di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati  per
          trenta giorni. 
              2. (abrogato). 
              3. Entro il termine di cui al  comma  1,  i  dati  sono
          acquisiti presso il  fornitore  con  decreto  motivato  del
          pubblico  ministero  anche   su   istanza   del   difensore
          dell'imputato,  della  persona  sottoposta  alle  indagini,
          della persona  offesa  e  delle  altre  parti  private.  Il
          difensore dell'imputato o  della  persona  sottoposta  alle
          indagini puo' richiedere, direttamente al fornitore i  dati
          relativi alle utenze intestate al proprio assistito con  le
          modalita'  indicate  dall'art.  391-quater  del  codice  di
          procedura penale. La  richiesta  di  accesso  diretto  alle
          comunicazioni telefoniche in entrata puo' essere effettuata
          solo quando possa  derivarne  un  pregiudizio  effettivo  e
          concreto per lo svolgimento delle investigazioni  difensive
          di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente,  i
          diritti di cui agli articoli da 12  a  22  del  Regolamento
          possono essere esercitati con le modalita' di cui  all'art.
          2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo. 
              4. (abrogato). 
              4-bis. (abrogato). 
              4-ter. Il Ministro dell'interno o,  su  sua  delega,  i
          responsabili degli uffici centrali specialistici in materia
          informatica o telematica della Polizia di Stato,  dell'Arma
          dei carabinieri e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,
          nonche' gli altri soggetti indicati nel comma  1  dell'art.
          226  delle  norme  di  attuazione,   di   coordinamento   e
          transitorie  del  codice  di  procedura  penale,   di   cui
          aldecreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  possono
          ordinare,  anche  in  relazione  alle  eventuali  richieste
          avanzate da autorita' investigative straniere, ai fornitori
          e agli operatori di servizi  informatici  o  telematici  di
          conservare e proteggere, secondo le  modalita'  indicate  e
          per un periodo non  superiore  a  novanta  giorni,  i  dati
          relativi  al  traffico  telematico,  esclusi   comunque   i
          contenuti delle comunicazioni, ai  fini  dello  svolgimento
          delle investigazioni preventive previste  dal  citato  art.
          226 delle norme di cui aldecreto  legislativo  n.  271  del
          1989, ovvero per finalita' di accertamento e repressione di
          specifici  reati.  Il   provvedimento,   prorogabile,   per
          motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore
          a  sei  mesi,  puo'  prevedere  particolari  modalita'   di
          custodia dei dati e l'eventuale indisponibilita'  dei  dati
          stessi da parte dei fornitori e degli operatori di  servizi
          informatici o telematici ovvero di terzi. 
              4-quater.  Il  fornitore  o  l'operatore   di   servizi
          informatici o telematici cui e' rivolto  l'ordine  previsto
          dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza  ritardo,  fornendo
          immediatamente  all'autorita'  richiedente  l'assicurazione
          dell'adempimento. Il fornitore  o  l'operatore  di  servizi
          informatici o telematici e' tenuto a mantenere  il  segreto
          relativamente  all'ordine   ricevuto   e   alle   attivita'
          conseguentemente   svolte   per   il    periodo    indicato
          dall'autorita'.  In  caso  di  violazione  dell'obbligo  si
          applicano, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
          le disposizioni dell'art. 326 del codice penale. 
              4-quinquies. I  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del
          comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza  ritardo  e
          comunque  entro   quarantotto   ore   dalla   notifica   al
          destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione
          il quale, se ne ricorrono i presupposti, li  convalida.  In
          caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti  perdono
          efficacia. 
              5. Il trattamento dei dati per le finalita' di  cui  al
          comma 1 e' effettuato nel rispetto  delle  misure  e  degli
          accorgimenti a  garanzia  dell'interessato  prescritti  dal
          Garante   secondo   le   modalita'    di    cui    all'art.
          2-quinquiesdecies, volti a garantire che i dati  conservati
          possiedano i medesimi requisiti di  qualita',  sicurezza  e
          protezione  dei  dati  in  rete,  nonche'  ad  indicare  le
          modalita' tecniche per la periodica distruzione  dei  dati,
          decorsi i termini di cui al comma 1. 
              5-bis. E' fatta salva la disciplina di cui all'art.  24
          della legge 20 novembre 2017, n. 167.»