Art. 10 Reclutamento del personale 1. L'Agenzia, per l'espletamento dei compiti attribuiti dalla normativa vigente, recluta ai sensi del comma 2, personale in possesso di specifiche competenze e professionalita'. 2. Al reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'articolo 113-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, si provvede sulla base dei piani dei fabbisogni di personale. Il rapporto di lavoro subordinato e' instaurato tramite contratto individuale stipulato in applicazione, per il personale non dirigente, del contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni centrali vigente, considerando il trattamento economico previsto per il personale dei Ministeri e per il personale dirigente, nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo della corrispondente Area dirigenziale, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area 1. 3. Le procedure per l'inquadramento di cui all'articolo 113-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tali procedure definiscono, tra l'altro, i criteri e le modalita' per valutare il possesso di professionalita' specifiche ed adeguate nonche' i termini per l'eventuale integrazione delle domande presentate dai partecipanti, anche in relazione alle riserve formulate. 4. L'inquadramento del personale di cui all'articolo 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 avviene previa valutazione positiva e comparativa della professionalita' e dei titoli di servizio e di studio in relazione alla fascia o profilo da ricoprire, posseduti dal dipendente al momento della presentazione della domanda, ed e' subordinato alla disponibilita' del posto nell'ambito della dotazione di personale nella fascia o nel profilo professionale equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro. 5. Il personale di cui all'articolo 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, spettante al momento dell'inquadramento secondo quanto previsto dagli ordinamenti di provenienza; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2, e' attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le risorse finanziarie trasferite ai sensi dell'articolo 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, relative al trattamento accessorio spettante nell'amministrazione di provenienza, concorrono alla quantificazione del trattamento accessorio variabile dell'Agenzia, con contestuale riduzione dei relativi fondi del trattamento accessorio dell'amministrazione di provenienza. 6. Al personale che transita nei ruoli dell'Agenzia a seguito delle procedure di mobilita' di cui al comma 2 ovvero di inquadramento di cui ai commi 3, 4 e 5, si applicano le tabelle di corrispondenza approvate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2015, n. 216, ovvero, per il personale degli enti pubblici economici, i criteri di cui all'articolo 2 del medesimo decreto. 7. Alla copertura delle restanti unita' di personale dirigenziale e non dirigenziale si provvede, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le procedure di mobilita' e le forme di accesso al pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 113-bis, comma 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011: «Art. 113-bis (Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia). - (Omissis). 2. Alla copertura dell'incremento della dotazione organica di centosettanta unita', di cui al comma 1, si provvede mediante le procedure di mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilita' determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia e avviene senza maggiori oneri a carico del bilancio medesimo. 3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, il personale in servizio presso l'Agenzia continua a prestare servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza necessita' di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalita' specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo e' inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei sessanta giorni successivi secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti si tiene conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che ha presentato analoga domanda ai sensi dell'art. 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, e dell'art. 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima. (Omissis).». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015 (Inserimento dell'Autorita' nazionale anticorruzione nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2015, n. 184. - Per i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.