Art. 4 
 
                   Dirigenti generali e dirigenti 
 
  1. L'Agenzia e' articolata  nelle  Direzioni  generali  di  seguito
indicate, cui sono preposti dirigenti generali: 
  a) Direzione degli affari generali e del personale, che  svolge  le
funzioni e i  compiti  di:  supporto  agli  organi  dell'Agenzia  per
l'esercizio dei compiti e  funzioni  loro  attribuiti  dalla  vigente
normativa,  con  particolare  riferimento  a  quelli  di   indirizzo,
pianificazione strategica, programmazione e verifica della congruenza
tra  i  risultati  conseguiti  dall'Agenzia  e  gli  obiettivi  della
pianificazione strategica; adempimenti  connessi  alla  normativa  in
tema  di  Amministrazione  trasparente  ed  alla  prevenzione   della
corruzione; ispezioni, inchieste e controlli interni;  organizzazione
del lavoro; contenziosi e rapporti con l'Avvocatura dello  Stato  con
esclusione di quelli  inerenti  ai  beni  sequestrati  e  confiscati,
affari legislativi; relazioni con il pubblico; sicurezza  nei  luoghi
di lavoro, tutela  della  riservatezza  dei  dati  personali;  affari
generali; rapporti con l'Unione europea, partecipazione  dell'Agenzia
a  progetti  europei  e  internazionali,  utilizzazione   dei   fondi
strutturali  europei;  convenzioni   e   protocolli   con   pubbliche
amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti  ed
associazioni; definizione delle linee  evolutive,  dello  sviluppo  e
della gestione operativa delle tecnologie informatiche e  telematiche
per il supporto operativo dell'Agenzia e delle relative procedure  di
sicurezza; cura dello sviluppo, della conduzione e del  funzionamento
dei siti intranet, internet e dei flussi documentali ed  informativi;
svolgimento delle  funzioni  di  selezione,  gestione,  formazione  e
trattamento giuridico del personale; relazioni  sindacali;  ciclo  di
gestione della performance organizzativa e individuale; 
  b) Direzione beni mobili e immobili sequestrati e  confiscati,  che
svolge le funzioni  e  i  compiti  di:  istruzione,  coordinamento  e
monitoraggio dei processi amministrativi  connessi  alla  trattazione
dei  procedimenti  giudiziari  di  sequestro  e  confisca   trasmessi
dall'Autorita'  giudiziaria;  programmazione,  indirizzo   operativo,
coordinamento   e   controllo   in   ordine   alle    attivita'    di
amministrazione, custodia e destinazione dei beni mobili  e  immobili
sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata  di   cui
all'articolo 110, comma 2, lettere a), b),  c),  d),  e)  ed  f)  del
decreto legislativo n.  159  del  2011,  e  alle  attivita'  ad  esse
conseguenti o  comunque  connesse;  predisposizione  delle  relazioni
periodiche ai Ministri dell'interno e della  giustizia,  elaborazione
della  normativa  la  cui  applicazione  e'  demandata   all'Agenzia;
rapporti  con  l'Autorita'  giudiziaria  e  con  ogni  altro  ente  o
amministrazione a vario titolo coinvolto  nelle  predette  attivita',
trattazione degli affari  contenziosi  e  rapporti  con  l'Avvocatura
dello  Stato  in  materia;  indirizzo,  cooperazione,   controllo   e
monitoraggio delle sedi dell'Agenzia nei seguenti  settori:  analisi,
gestione e valorizzazione dei beni mobili e  immobili;  gestione  dei
rapporti con gli  amministratori  fiduciari,  compreso  il  controllo
sull'attivita' da essi espletata, con poteri  di  conferma  e  revoca
dell'incarico; trattazione degli affari contenziosi in materia; 
  c) Direzione aziende e beni aziendali sequestrati e confiscati, che
svolge le funzioni e i compiti  di:  svolgimento  delle  funzioni  di
programmazione, indirizzo operativo,  coordinamento  e  controllo  in
ordine alle attivita' di amministrazione, valorizzazione, custodia  e
destinazione  delle  aziende  e  dei  beni  aziendali  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata  di  cui  all'articolo  110,
comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f) del decreto legislativo  n.
159 del 2011,  e  alle  attivita'  ad  esse  conseguenti  o  comunque
connesse; cura dei rapporti  con  l'Agenzia  delle  entrate  per  gli
aspetti fiscali e con le Camere di commercio, industria,  artigianato
e agricoltura;  indirizzo,  cooperazione,  controllo  e  monitoraggio
delle sedi dell'Agenzia nei seguenti  settori:  analisi,  gestione  e
valorizzazione dei complessi aziendali, compreso il  controllo  delle
gestioni societarie; 
  d) Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali,
che svolge le funzioni e i compiti di: elaborazione delle  previsioni
del fabbisogno finanziario; predisposizione del bilancio e del  conto
consuntivo; cura dei rapporti con la Corte dei conti per i  controlli
sulla  gestione  finanziaria  dell'Ente  e   dei   beni   confiscati;
pianificazione e realizzazione delle procedure di  approvvigionamento
dell'Agenzia e delle attivita' negoziali relative all'acquisizione di
beni, servizi e lavori; cura della conservazione dei  beni  mobili  e
immobili in uso e di proprieta' dell'Agenzia;  cura  del  trattamento
economico degli organi dell'Agenzia e dei consulenti e degli  esperti
esterni nell'ambito delle attivita' di pertinenza delle Direzioni  di
cui alle lettere  b)  e  c),  nonche'  del  trattamento  economico  e
previdenziale del personale dirigente e non  dirigente  dell'Agenzia;
gestione    separata    della     contabilita'     finanziaria     ed
economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia  e  quella
relativa alle attivita' di  amministrazione,  custodia,  destinazione
dei beni sequestrati e  confiscati,  nonche'  adempimenti  fiscali  e
gestioni fuori bilancio relative, comprese le fasi di approvazione  e
di rendicontazione; controllo di gestione; realizzazione di tutte  le
procedure di alienazione dei beni destinati alla vendita,  anche  per
il soddisfacimento dei crediti riconosciuti e cura dell'incasso e del
versamento  dei  proventi;  gestione  di  tutte   le   attivita'   di
riscossione delle somme dovute; cura di tutte le adempienze  relative
al Fondo unico giustizia ivi comprese le vicende giudiziarie dei beni
finanziari confiscati. 
  2. Con successivo atto organizzativo  del  direttore  dell'Agenzia,
previa comunicazione al Ministro dell'interno ai sensi  dell'articolo
110, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, sono  definite
le  competenze  degli  uffici  dirigenziali  non  generali  e   delle
strutture di livello non dirigenziale di cui alla Tabella B allegata,
che costituisce parte integrante del presente regolamento, nonche' la
graduazione degli uffici. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 110, commi 1  e
          2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011: 
              «Art. 110 (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione  e
          la destinazione dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla
          criminalita' organizzata). -  1.  L'Agenzia  nazionale  per
          l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e
          confiscati alla criminalita'  organizzata  ha  personalita'
          giuridica di diritto pubblico ed  e'  dotata  di  autonomia
          organizzativa e contabile, ha la sede principale  in  Roma,
          la sede secondaria in Reggio Calabria ed e' posta sotto  la
          vigilanza del  Ministro  dell'interno.  L'Agenzia  dispone,
          compatibilmente con le sue esigenze di  funzionalita',  che
          le proprie sedi siano stabilite all'interno di un  immobile
          confiscato ai sensi del presente decreto. 
              2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: 
                a)  acquisizione,  attraverso  il   proprio   sistema
          informativo,   dei   flussi   informativi   necessari   per
          l'esercizio  dei  propri   compiti   istituzionali:   dati,
          documenti e informazioni oggetto di flusso di  scambio,  in
          modalita' bidirezionale, con  il  sistema  informativo  del
          Ministero della giustizia, dell'autorita' giudiziaria,  con
          le   banche   dati   e   i   sistemi   informativi    delle
          prefetture-uffici  territoriali  del  Governo,  degli  enti
          territoriali,  delle  societa'   Equitalia   ed   Equitalia
          Giustizia, delle agenzie fiscali e con  gli  amministratori
          giudiziari, con le modalita' previste dagli articoli 1, 2 e
          3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15  dicembre  2011,  n.  233;  acquisizione,  in
          particolare,  dei  dati  relativi  ai  beni  sequestrati  e
          confiscati alla  criminalita'  organizzata  nel  corso  dei
          procedimenti penali e di  prevenzione;  acquisizione  delle
          informazioni  relative  allo  stato  dei  procedimenti   di
          sequestro e confisca; verifica dello  stato  dei  beni  nei
          medesimi  procedimenti,  accertamento  della   consistenza,
          della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione
          dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati;
          analisi  dei  dati  acquisiti,  nonche'  delle   criticita'
          relative alla fase  di  assegnazione  e  destinazione.  Per
          l'attuazione della presente lettera e' autorizzata la spesa
          di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e  2020.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione delle proiezioni,  per  i  medesimi  anni,  dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2017,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo   al   Ministero   dell'interno.    Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; 
                b)      ausilio      dell'autorita'       giudiziaria
          nell'amministrazione e custodia dei  beni  sequestrati  nel
          corso del procedimento di prevenzione di cui  al  libro  I,
          titolo III; ausilio finalizzato a  rendere  possibile,  sin
          dalla fase del sequestro,  l'assegnazione  provvisoria  dei
          beni immobili e delle  aziende  per  fini  istituzionali  o
          sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative  di
          cui all'art. 48, comma 3, ferma restando la valutazione del
          giudice delegato sulla modalita' dell'assegnazione; 
                c)      ausilio      dell'autorita'       giudiziaria
          nell'amministrazione e custodia dei  beni  sequestrati  nel
          corso dei procedimenti penali per i  delitti  di  cui  agli
          articoli 51, comma 3-bis, del codice di  procedura  penalee
          12-sexies  deldecreto-legge  8   giugno   1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al  fine
          di  rendere  possibile,  sin  dalla  fase  del   sequestro,
          l'assegnazione  provvisoria  dei  beni  immobili  e   delle
          aziende per fini istituzionali o sociali  agli  enti,  alle
          associazioni e alle cooperative di cui all'art.  48,  comma
          3, del presente decreto, ferma restando la valutazione  del
          giudice delegato sulla modalita' dell'assegnazione; 
                d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'art.
          38, dei beni  confiscati,  dal  provvedimento  di  confisca
          emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di
          prevenzione di cui al libro I, titolo III; 
                e) amministrazione,  dal  provvedimento  di  confisca
          emesso dalla  corte  di  appello  nonche'  di  sequestro  o
          confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione
          dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penalee 12-sexies  del
          decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  1992,  n.  356,  e
          successive modificazioni, nonche' dei beni  definitivamente
          confiscati dal giudice dell'esecuzione; 
                f)  adozione  di  iniziative   e   di   provvedimenti
          necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei
          beni  confiscati,   anche   attraverso   la   nomina,   ove
          necessario, di commissari ad acta. 
              (Omissis).».