Art. 7 Ulteriori misure di semplificazione in tema di accesso alle misure alternative 1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 47, comma 2, dopo le parole: «per almeno un mese in istituto,» sono inserite le seguenti: «se il soggetto e' recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza e' proposta da soggetto in liberta',»; b) l'articolo 57 e' sostituito dal seguente: «Art. 57 (Legittimazione alla richiesta di misure). - 1. Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30-ter, 52, 53 e 54 nonche' all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento.».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 47 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale). - (Omissis). 2. Il provvedimento e' adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalita', condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto e' recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza e' proposta da soggetto in liberta', nei casi in cui si puo' ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. (Omissis).».