Art. 8 Modifiche in tema di comunicazioni e attivita' di controllo 1. All'articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: «Alle attivita' di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con l'autorita' di pubblica sicurezza. Tali attivita' riguardano esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla liberta' di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi. Le attivita' di controllo sono svolte con modalita' tali da garantire il rispetto dei diritti dell'interessato e dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attivita' lavorative.».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 58 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 58 (Comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza). - Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza, e' data immediata comunicazione all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria. Alle attivita' di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con l'autorita' di pubblica sicurezza. Tali attivita' riguardano esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla liberta' di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi. Le attivita' di controllo sono svolte con modalita' tali da garantire il rispetto dei diritti dell'interessato e dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attivita' lavorative.».