Art. 9 
 
Modifiche in tema di competenze degli  uffici  locali  di  esecuzione
                               esterna 
 
  1. All'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma  2,
lettera b), dopo le parole: «indagini socio-familiari» sono  inserite
le seguenti: «e l'attivita' di osservazione del comportamento». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 72 della  citata  legge
          26 luglio  1975,  n.  354,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 72 (Uffici locali di esecuzione penale  esterna).
          -  1.  Gli  uffici  locali  di  esecuzione  penale  esterna
          dipendono  dal  Ministero  della  giustizia   e   la   loro
          organizzazione e' disciplinata con regolamento adottato dal
          Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. 
              2. Gli uffici: 
                a) svolgono, su richiesta dell'autorita' giudiziaria,
          le  inchieste  utili  a  fornire  i  dati  occorrenti   per
          l'applicazione, la modificazione, la proroga  e  la  revoca
          delle misure di sicurezza; 
                b) svolgono le indagini socio-familiari e l'attivita'
          di osservazione del comportamento per l'applicazione  delle
          misure alternative alla detenzione ai condannati; 
                c) propongono all'autorita' giudiziaria il  programma
          di trattamento da applicare ai condannati che  chiedono  di
          essere ammessi all'affidamento in prova e  alla  detenzione
          domiciliare; 
                d) controllano l'esecuzione dei  programmi  da  parte
          degli  ammessi  alle  misure  alternative,  ne  riferiscono
          all'autorita' giudiziaria, proponendo eventuali  interventi
          di modificazione o di revoca; 
                e)  su  richiesta  delle  direzioni  degli   istituti
          penitenziari, prestano  consulenza  per  favorire  il  buon
          esito del trattamento penitenziario; 
                f) svolgono ogni  altra  attivita'  prescritta  dalla
          legge e dal regolamento.».