Art. 10 
 
 
                      Altre modifiche normative 
 
  1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
  1) dopo il primo comma e'  aggiunto  il  seguente:  «Il  Comandante
generale e' collocato in soprannumero  agli  organici.  Qualora  alla
data di entrata in vigore del presente comma si determini una vacanza
nel grado di generale di corpo d'armata, la stessa e' colmata, con la
medesima decorrenza, con una promozione ulteriore rispetto  a  quelle
previste dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.»; 
  2) al quarto comma, le parole: «dell'articolo 6, comma  3,  secondo
periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, o  successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti:  «dell'articolo  2229,
comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»; 
    b) l'articolo 12 e' abrogato. 
  2. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
    a) all'articolo 2136, al comma 1: 
  1) la lettera «b)» e' sostituita dalla seguente: «b) le sezioni III
e IV del capo I del titolo V e la sezione I del capo III  del  Titolo
V, eccetto l'articolo 899»; 
  2) le lettere «g-bis)», «g-ter)», «h)» e «i)» sono abrogate; 
  3) dopo la lettera «m)» e' aggiunta la seguente: «m-bis) l'articolo
923;»; 
  4) la lettera «n)» e' sostituita dalla seguente: «n)  gli  articoli
931 e 932»; 
  5) dopo la lettera: «o)»  e'  aggiunta  la  seguente:  «o-bis)  gli
articoli 946, 957 e 960;»; 
  b) all'articolo 2140, comma 4, la  parola:  «trentaquattresimo»  e'
sostituita dalla seguente: «trentasettesimo»; 
  c)  all'articolo  2145,  comma  2,  dopo  le  parole:   «Comandante
generale» sono aggiunte le seguenti: «nonche' il colonnello del ruolo
del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di
finanza di cui all'articolo 7 del  decreto  legislativo  27  febbraio
1991, n. 79». 
 
          Note all'art. 10: 
              - La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento
          del corpo della Guardia di  finanza»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 4. - Il  Comandante  generale  della  Guardia  di
          finanza e' scelto fra  i  generali  di  Corpo  d'armata  in
          servizio  permanente  effettivo  del   medesimo   Corpo   o
          dell'Esercito ed e' nominato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della difesa. 
              Il Comandante generale  e'  collocato  in  soprannumero
          agli organici. Qualora alla data di entrata in  vigore  del
          presente comma  si  determini  una  vacanza  nel  grado  di
          generale di corpo d'armata, la stessa e'  colmata,  con  la
          medesima decorrenza, con una promozione ulteriore  rispetto
          a quelle previste dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
          69. 
              Il Comandante generale presiede a  tutte  le  attivita'
          concernenti l'organizzazione, il  personale,  l'impiego,  i
          servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e  gli
          impianti della Guardia di finanza. Prende accordi  con  gli
          stati maggiori delle Forze armate per quanto e'  necessario
          in relazione all'addestramento militare e al  concorso  dei
          reparti del Corpo  alle  operazioni  militari  in  caso  di
          emergenza.  Ha  rapporti  col   Comandante   generale   dei
          carabinieri, col Capo della polizia e con tutti  gli  altri
          organi  centrali  dell'Amministrazione  dello   Stato   per
          assicurare il coordinamento con essi  dell'attivita'  della
          Guardia di finanza. 
              Il Comandante  generale  e'  coadiuvato  nell'esercizio
          delle sue funzioni ed e' sostituito, in caso di  assenza  o
          d'impedimento,  dal  Comandante  in  seconda,  che  attende
          anche, in particolare, alla trattazione  degli  affari  che
          gli vengono delegati dal Comandante generale. 
              Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a
          tre  anni  e  non  e'  prorogabile  ne'   rinnovabile.   Il
          Comandante generale, qualora nel corso del  triennio  debba
          cessare   dal    servizio    permanente    effettivo    per
          raggiungimento  dei   limiti   di   eta',   e'   richiamato
          d'autorita' fino al termine del  mandato.  Al  termine  del
          mandato  e'  disposto  il  collocamento   in   congedo   da
          equiparare a tutti gli effetti a quello per  raggiungimento
          dei limiti di eta',  con  applicazione  delle  disposizioni
          dell'articolo 2229, comma 3,  del  decreto  legislativo  15
          marzo 2010, n. 66.». 
              Per il decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.  69,  v.
          nota all'articolo 9. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante
          «Codice  dell'ordinamento  militare»  e'   pubblicato   nel
          supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio
          2010, n. 106. 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 2229, commi
          1, 2 e 3: 
              «Art. 2229  (Regime  transitorio  del  collocamento  in
          ausiliari). - 1. Fino al 31  dicembre  2024,  ai  fini  del
          progressivo conseguimento  dei  volumi  organici  stabiliti
          dall'articolo  2206-bis,  il  Ministro  della   difesa   ha
          facolta' di disporre il collocamento  in  ausiliaria  degli
          ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della
          Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano
          domanda e che si trovino a non  piu'  di  cinque  anni  dal
          limite di eta'. 
              2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata
          entro i limiti del contingente annuo massimo  di  personale
          di  ciascuna  categoria  indicata  dall'  articolo  2230  e
          comunque nel limite delle risorse  disponibili  nell'ambito
          dell'autorizzazione di spesa di cui  agli  articoli  582  e
          583. Se nell'ambito di una categoria di personale il numero
          delle domande e' inferiore al contingente annuo massimo  di
          cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono  essere
          portate    in    aumento     nell'altra,     nei     limiti
          dell'autorizzazione   di   spesa   prevista   dal   periodo
          precedente. 
              3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma  1  e'
          equiparato  a  tutti  gli   effetti   a   quello   per   il
          raggiungimento dei limiti di eta'.  Al  predetto  personale
          compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto  spettante,
          il trattamento pensionistico e l'indennita'  di  buonuscita
          che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse  rimasto  in
          servizio fino al limite di  eta',  compresi  gli  eventuali
          aumenti periodici e i passaggi di classe di  stipendio.  Al
          medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli
          articoli  precedenti,  per  il  reimpiego  nell'ambito  del
          comune   o   della   provincia    di    residenza    presso
          l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2136  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 2136 (Disposizioni applicabili al personale della
          Guardia di finanza). - 1. Si  applicano  al  personale  del
          Corpo della Guardia di finanza, in quanto  compatibili,  le
          seguenti   disposizioni   del   libro   IV    del    codice
          dell'ordinamento militare: 
                a) il capo II del titolo IV, eccetto l'articolo 806; 
                b) le sezioni III e IV del capo I del titolo V  e  la
          sezione I del capo III del  Titolo  V,  eccetto  l'articolo
          899; 
                c) l'articolo 622; 
                d) l'articolo 721; 
                d-bis) l'articolo 794; 
                d-ter) l'articolo 858; 
                e) gliarticoli 878e879; 
                f) l'articolo 881; 
                g) l'articolo 886; 
                g-bis) (abrogata). 
                g-ter)(abrogata). 
                h) (abrogata). 
                i) (abrogata). 
                l) l'articolo 900; 
                m) l'articolo 911; 
                m-bis) l'articolo 923; 
                n) gli articoli 931 e 932; 
                o) l'articolo 938, nonche' l'articolo 992, per la cui
          disposizione  prevista   al   comma   1,   il   riferimento
          all'articolo 909, comma 4, e'  da  intendersi  all'articolo
          2145, comma 5; 
                o-bis) gli articoli 946, 957 e 960; 
                p) l'articolo 1008, per la cui disposizione  prevista
          al comma 1, lettera b), il  riferimento  all'articolo  909,
          comma 4, e' da intendersi all'articolo 2145, comma 5; 
                q); 
                r)  l'articolo   1091,   nonche'   l'articolo   1099,
          intendendo  per  numeri  o  contingenti  massimi  i  volumi
          organici dei colonnelli previsti daldecreto legislativo  19
          marzo 2001, n. 69; 
                s) la sezione IV del capo III del titolo V; 
                t) la sezione III del capo VII del titolo V; 
                u) la sezione VIII del capo VII del titolo V; 
                v); 
                z) la sezione IV del capo IV del titolo VII; 
                aa) l'articolo 1394; 
                bb) la sezione I del capo XVI del titolo VII; 
                cc) la sezione I del capo XVII del titolo VII; 
                dd) il capo XVIII del titolo VII; 
                ee) il titolo VIII; 
                ff) l'articolo 1493; 
                ff-bis) l'articolo 1780; 
                gg); 
              2. Si applicano al Corpo della Guardia di  finanza,  in
          quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni  del
          presente codice: 
                a) l'articolo 192; 
                b) l'articolo 558; 
                c) l'articolo 2229, comma 6. 
              3. Per le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2,  il
          riferimento al Ministro o al Ministero  della  difesa,  ove
          previsto,  e'  da  intendersi  al  Ministro,  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze o al Comandante generale  del
          Corpo della Guardia  di  finanza,  ai  sensi  dell'articolo
          2135.». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  da  861  a  867
          compresi nella Sezione III (Perdita del grado), Capo I  (Il
          grado), Titolo V (Stato  giuridico  e  impiego),  Libro  IV
          (Personale militare) del decreto legislativo 15 marzo 2010,
          n. 66, resi ora  applicabili,  in  quanto  compatibili,  al
          Corpo della Guardia di finanza: 
              «Art. 861 (Cause di perdita del grado). - Il  grado  si
          perde per una delle seguenti cause: 
                a) dimissioni volontarie; 
                b) dimissioni d'autorita'; 
                c) cancellazione dai ruoli; 
                d) rimozione all'esito di procedimento disciplinare; 
                e) condanna penale. 
              2. Le dimissioni  volontarie  riguardano  soltanto  gli
          ufficiali. 
              3. La perdita del grado, se non consegue all'iscrizione
          in altro  ruolo,  comporta  che  il  militare  e'  iscritto
          d'ufficio nei ruoli dei militari  di  truppa,  senza  alcun
          grado. 
              4.  Per  gli  appartenenti  ai  ruoli   dell'Arma   dei
          carabinieri,  la  perdita  del  grado,  se   non   consegue
          all'iscrizione  in  altro  ruolo,   comporta   l'iscrizione
          d'ufficio nel ruolo dei militari  di  truppa  dell'Esercito
          italiano, senza alcun grado. 
              Art. 862  (Dimissioni  volontarie).  -  L'ufficiale  ha
          facolta' di chiedere le dimissioni volontarie dal grado. 
              2. Le  dimissioni  dal  grado  sono  consentite  quando
          l'ufficiale  raggiunge  l'eta'  per  la  quale  cessa  ogni
          obbligo di servizio per  i  militari  di  truppa  e  si  e'
          collocati in congedo assoluto in detto ruolo. 
              3. L'ufficiale in trattamento di  quiescenza  non  puo'
          dimettersi dal grado finche' non e' collocato  nel  congedo
          assoluto. 
              4. L'ufficiale sottoposto a  procedimento  disciplinare
          di stato, da cui possa derivare la perdita  del  grado  per
          rimozione, ha facolta' di presentare istanza di  dimissioni
          volontarie dal grado. 
              5.  L'accettazione  delle  dimissioni  dal   grado   e'
          irrevocabile. 
              6. La facolta' di dimettersi dal grado e'  sospesa  dal
          giorno  in  cui  e'  indetta  la  mobilitazione,  totale  o
          parziale, ovvero e' dichiarato  lo  stato  di  grave  crisi
          internazionale. 
              Art. 863  (Dimissioni  d'autorita').  -  Le  dimissioni
          d'autorita' sono determinate dalle seguenti cause: 
                a) interdizione giudiziale; 
                b) inabilitazione civile; 
                c) amministrazione di sostegno; 
                d) irreperibilita' accertata; 
                e)  sottoposizione  a  misura  di  prevenzione  o  di
          sicurezza personale definitiva. 
              2.  Le  dimissioni  d'autorita'   sono   adottate   per
          decisione del  Ministro,  sentito  il  parere  della  Corte
          militare d'appello: 
                a)  a  seguito  di   sottoposizione   a   misure   di
          prevenzione; 
                b) a seguito di sottoposizione a misure di  sicurezza
          personali, previste dall'articolo 215 del codice penale, se
          il militare e' prosciolto dal giudice penale, ovvero se  il
          militare, condannato, e' ricoverato, a causa di  infermita'
          psichica, in  una  casa  di  cura  o  di  custodia.  Se  il
          militare,  prosciolto,  e'  ricoverato   in   un   ospedale
          psichiatrico giudiziario, ai sensi dell'articolo 222  c.p.,
          e se il militare, condannato, e' ricoverato per  infermita'
          psichica in una casa  di  cura  o  di  custodia,  ai  sensi
          dell'articolo 219 c.p., la decisione  e'  presa  quando  il
          militare ne e' dimesso. 
              Art.  864  (Cancellazione   dai   ruoli).   -   1.   La
          cancellazione  dai  ruoli  e'  determinata  dalle  seguenti
          cause: 
                a) perdita della cittadinanza; 
                b) assunzione  di  servizio  con  qualsiasi  grado  o
          qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi  o  in
          una Forza di polizia a ordinamento civile; 
                c) assunzione di servizio con grado  inferiore  nella
          Forza armata o Corpo armato di appartenenza; 
                d) assunzione di  servizio,  non  autorizzata,  nelle
          Forze armate di Stati esteri. 
              2. Ai sensi del comma 1, lettere b) e c),  l'assunzione
          di servizio si perfeziona con l'incorporazione a seguito di
          immissione nel nuovo ruolo. 
              Art. 865 (Rimozione  per  motivi  disciplinari).  -  La
          perdita del grado per rimozione e' sanzione disciplinare di
          stato,   adottata   a   seguito   di   apposito    giudizio
          disciplinare. 
              Art. 866 (Condanna penale). - 1. La perdita del  grado,
          senza   giudizio   disciplinare,   consegue   a    condanna
          definitiva,  non  condizionalmente   sospesa,   per   reato
          militare  o  delitto  non  colposo  che  comporti  la  pena
          accessoria della rimozione o della interdizione  temporanea
          dai pubblici uffici, oppure una delle  pene  accessorie  di
          cui all'articolo 19, comma 1, numeri 2)  e  6)  del  codice
          penale. 
              2. I casi in base ai quali la condanna penale  comporti
          l'applicazione  della  rimozione   o   della   interdizione
          temporanea   dai   pubblici   uffici   sono    contemplati,
          rispettivamente, dalla legge penale militare e dalla  legge
          penale comune. 
              Art. 867 (Provvedimenti di perdita del grado). - 1.  Il
          provvedimento e' disposto con decreto ministeriale. Per gli
          appartenenti al ruolo appuntati e  carabinieri  la  perdita
          del grado e' disposta con determinazione ministeriale per i
          militari in servizio e con  determinazione  del  Comandante
          generale per i militari in congedo. 
              2. Per i militari dichiarati interdetti, inabilitati  o
          sottoposti all'amministrazione di sostegno la  perdita  del
          grado decorre dalla data di pubblicazione  della  sentenza,
          ai sensi dell'articolo 421 del codice civile. 
              3. Se la perdita del grado consegue a condanna  penale,
          la  stessa  decorre  dal  passaggio  in   giudicato   della
          sentenza. 
              4. Nei casi di  assunzione  di  servizio  di  cui  all'
          articolo 864, la perdita del grado decorre  dalla  data  di
          assunzione del servizio stesso. 
              5.  La  perdita  del  grado  decorre  dalla   data   di
          cessazione dal servizio, ovvero, ai  soli  fini  giuridici,
          dalla data di applicazione della sospensione precauzionale,
          se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale
          o disciplinare  che  si  conclude  successivamente  con  la
          perdita  del  grado,  salvo  che  il  militare  sia   stato
          riammesso in servizio: 
                a)  per  il  decorso  della  durata   massima   della
          sospensione precauzionale, ai  sensi  dell'  articolo  919,
          comma 1; 
                b)   a   seguito   di   revoca   della    sospensione
          precauzionale disposta dall'amministrazione, ai sensi dell'
          articolo 918, comma 2. 
              6. Per tutti  gli  altri  casi  la  perdita  del  grado
          decorre dalla data del decreto.». 
              Le disposizioni recate dagli  articoli  da  868  a  873
          compresi nella Sezione IV (Reintegrazione nel grado),  Capo
          I (Il grado), Titolo V (Stato giuridico e  impiego),  Libro
          IV (Personale militare) del decreto  legislativo  15  marzo
          2010, n. 66, sono gia' applicabili, in quanto  compatibili,
          al Corpo della Guardia di finanza. 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  da  892  a  898
          compresi nella Sezione I (Disposizioni generali), Capo  III
          (Rapporto  di  impiego),  Titolo  V  (Stato   giuridico   e
          impiego),  Libro  IV  (Personale  militare)   del   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resi ora applicabili,  in
          quanto compatibili, al Corpo della Guardia di finanza: 
              «Art. 892 (Accesso al servizio  permanente).  -  1.  Si
          accede al servizio permanente a seguito di: 
                a) superamento  di  apposito  concorso  e  successiva
          nomina diretta; 
                b)  superamento  di  apposito  corso  di   formazione
          iniziale e successiva nomina nel grado; 
                c) ammissione, al termine di un prestabilito  periodo
          di ferma volontaria. 
              Art. 893 (Dell'impiego). - 1. Il militare  in  servizio
          permanente e' fornito di rapporto di impiego  che  consiste
          nell'esercizio della professione di militare. 
              2. Il  rapporto  di  impiego  puo'  essere  interrotto,
          sospeso o  cessare  solo  in  base  alle  disposizioni  del
          presente codice. 
              Art. 894  (Incompatibilita'  professionali).  -  1.  La
          professione di militare e' incompatibile con l'esercizio di
          ogni  altra  professione,  salvo   i   casi   previsti   da
          disposizioni speciali. 
              2.  E'  altresi'  incompatibile   l'esercizio   di   un
          mestiere, di un'industria o di un commercio, la  carica  di
          amministratore, consigliere,  sindaco  o  altra  consimile,
          retribuita o non, in societa' costituite a fine di lucro. 
              Art.   895   (Attivita'    extraprofessionali    sempre
          consentite). In vigore dal  9  febbraio  2013.  -  1.  Sono
          sempre consentite le attivita', che diano o  meno  luogo  a
          compensi, connesse con: 
                a)   la   collaborazione   a    giornali,    riviste,
          enciclopedie e simili; 
                b) l'utilizzazione economica da parte  dell'autore  o
          inventore   di   opere   dell'ingegno   e   di   invenzioni
          industriali; 
                c) la partecipazione a convegni e seminari; 
                d)  le  prestazioni  nell'ambito  delle  societa'   e
          associazioni   sportive    dilettantistiche,    ai    sensi
          dell'articolo 90, comma 23, della legge 27  dicembre  2002,
          n. 289; 
                e) incarichi per  i  quali  e'  corrisposto  solo  il
          rimborso delle spese documentate; 
                f) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica
          amministrazione. 
              2. Le predette attivita' devono comunque essere  svolte
          al di fuori dell'orario  di  servizio  e  non  condizionare
          l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare. 
              Art.  896  (Attivita'  extraprofessionali  da  svolgere
          previa autorizzazione o conferimento). - 1. I militari  non
          possono svolgere incarichi retribuiti che  non  sono  stati
          conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di
          appartenenza. 
              2. Gli  incarichi  autorizzati  possono  essere  svolti
          solamente al di fuori degli orari di servizio e non  devono
          essere incompatibili con l'adempimento dei doveri  connessi
          con lo stato di militare. 
              3.  Disposizioni  interne  indicano  quali   sono   gli
          incarichi  retribuiti  che  possono  essere  autorizzati  o
          conferiti e con quali modalita', secondo criteri  oggettivi
          e  predeterminati  che  tengono  conto   delle   specifiche
          professionalita',    tali    da    escludere    casi     di
          incompatibilita',   sia   di   diritto   sia   di    fatto,
          nell'interesse   del   buon   andamento   della    pubblica
          amministrazione. 
              4.   E'   fatta   salva   l'applicazione,   in   quanto
          compatibile, dell' articolo 53, commi da 8  a  16-bis,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              Art. 897 (Docenza universitaria). - 1. E' consentito il
          cumulo dell'ufficio di professore di ruolo  con  quello  di
          ufficiale superiore o generale delle Forze armate, nei casi
          e nei limiti previsti dalle norme in vigore. 
              Art.  898  (Decadenza  dal  rapporto  di  impiego   per
          incompatibilita' professionale). In vigore dal  9  febbraio
          2013. - 1. Il militare  che  non  osserva  le  norme  sulle
          incompatibilita'    professionali    e'    diffidato     su
          determinazione ministeriale a cessare immediatamente  dalla
          situazione di incompatibilita'. 
              2. Decorsi quindici giorni  dalla  diffida,  senza  che
          l'incompatibilita' cessi, il militare decade dall'impiego. 
              3. La circostanza che  il  militare  ha  obbedito  alla
          diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. 
              4. Il militare che decade dall'impiego,  ai  sensi  del
          comma  2,  e  che  conti  almeno  venti  anni  di  servizio
          effettivo e' collocato nella riserva.  Se  il  servizio  e'
          inferiore a detto limite: 
                a) l'ufficiale e' collocato nel complemento  o  nella
          riserva di complemento, a seconda dell'eta'; 
                b) il sottufficiale e' collocato nel complemento; 
                c) il graduato e' collocato sempre nella riserva. 
              5. Gli  ufficiali  delle  Forze  armate,  nei  casi  di
          decadenza  dall'impiego,  ai  sensi  del  comma   2,   sono
          trattenuti in servizio fino  all'assolvimento  delle  ferme
          ordinarie  e  speciali  o  dei   particolari   vincoli   di
          permanenza in servizio disposti dal presente codice.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  923,  931,  932,
          946, 957 e 960 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66: 
              «Art. 923 (Cause  che  determinano  la  cessazione  del
          rapporto di impiego). -  1.  Il  rapporto  di  impiego  del
          militare cessa per una delle seguenti cause: 
                a) eta'; 
                b) infermita'; 
                c) non idoneita' alle funzioni del grado; 
                d) scarso rendimento; 
                e) domanda; 
                f) d'autorita'; 
                g) applicazione delle norme sulla formazione; 
                h) transito nell'impiego civile; 
                i) perdita del grado; 
                l) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898; 
                m) a seguito della perdita dello stato  di  militare,
          ai sensi dell'articolo 622; 
                m-bis) per  infermita',  a  seguito  di  rinuncia  al
          transito  a  domanda  nell'impiego   civile,   secondo   le
          modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 930. 
              2. La cessazione dal servizio permanente d'autorita'  e
          quella in applicazione  delle  norme  sulla  formazione  si
          applicano soltanto agli ufficiali. 
              3. Il  provvedimento  di  cessazione  dal  servizio  e'
          adottato con decreto ministeriale,  salvo  quanto  previsto
          dagli articoli seguenti. Se il provvedimento e' disposto  a
          domanda, ne e' fatta menzione nel decreto. 
              4.  Per  gli  appartenenti   al   ruolo   appuntati   e
          carabinieri il provvedimento di cessazione dal servizio  e'
          adottato con determinazione del Comandante generale,  salvo
          i casi di cui al comma 1, lettere c), d), l) ed m),  per  i
          quali   il   relativo   provvedimento   e'   adottato   con
          determinazione ministeriale. 
              5. Il militare cessa dal servizio, nel momento  in  cui
          nei suoi riguardi si verifica  una  delle  predette  cause,
          anche se  si  trova  sottoposto  a  procedimento  penale  o
          disciplinare.   Se   detto   procedimento    si    conclude
          successivamente con un provvedimento di perdita del  grado,
          la cessazione dal servizio si considera avvenuta  per  tale
          causa.». 
              «Art. 931 (Non idoneita' alle funzioni del grado). - 1.
          Il  militare  non  idoneo  alle  funzioni  del  grado   per
          insufficienza   di   qualita'   morali,    di    carattere,
          intellettuali,  militari,  o   professionali,   cessa   dal
          servizio permanente ed e'  collocato  nella  riserva  o  in
          congedo assoluto. 
              2. Il provvedimento che venga adottato in  applicazione
          del comma 1 e' subordinato: 
                a) alla deliberazione del Consiglio dei  Ministri  su
          proposta  del  Ministro  della  difesa,  se  si  tratta  di
          generale  di  corpo   d'armata   o   ufficiale   di   grado
          corrispondente. La proposta e' formulata previo  parere  di
          una commissione militare, nominata di volta  in  volta  dal
          Ministro e dal Capo di stato maggiore  della  difesa  e  il
          relativo provvedimento finale e' adottato con  decreto  del
          Presidente della Repubblica; 
                b) alla determinazione del Ministro su proposta delle
          autorita'  gerarchiche  da  cui  dipende  il  militare.  La
          determinazione e' adottata previo parere delle  commissioni
          o    autorita'    competenti    a     esprimere     giudizi
          sull'avanzamento. 
              3. Il procedimento della dispensa dal servizio  di  cui
          ai commi 1 e 2 deve prevedere l'assegnazione al militare di
          un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni
          e la possibilita' di essere sentito  personalmente  dinanzi
          alle competenti commissioni di avanzamento. 
              4.  Nei  confronti  del  militare   proposto   per   la
          cessazione dal servizio ai sensi del comma 1, la  procedura
          relativa  ha,  in  ogni  caso,  la  precedenza  su   quella
          eventuale di avanzamento. Tale ultima procedura non ha piu'
          luogo se e' adottato il  provvedimento  di  cessazione  dal
          servizio. 
              5. Il militare non idoneo alle funzioni  del  grado  e'
          tolto dai ruoli del servizio permanente e  collocato  nella
          posizione che gli compete entro un mese  dalla  data  della
          partecipazione ministeriale  della  deliberazione  o  della
          determinazione che lo riguarda.». 
              «Art. 932 (Scarso rendimento). - 1. Il militare che dia
          scarso rendimento e' dispensato dal servizio permanente  ed
          e' collocato nella riserva. 
              2. Il provvedimento che venga adottato in  applicazione
          del comma 1 e' subordinato alla determinazione ministeriale
          su proposta delle  autorita'  gerarchiche  da  cui  dipende
          l'interessato. La determinazione e' adottata a seguito di: 
                a) ammonizione all'interessato; 
                b) parere delle commissioni o autorita' competenti  a
          esprimere giudizi sull'avanzamento. 
              3. Il procedimento della dispensa dal servizio  di  cui
          ai   commi   1   e   2   deve   prevedere    l'assegnazione
          all'interessato di un termine  per  presentare  le  proprie
          eventuali osservazioni e la possibilita' di essere  sentito
          personalmente  dinanzi  alle  competenti   commissioni   di
          avanzamento." 
              Art. 946 (Cause di cessazione dalla  ferma).  -  1.  Il
          sottufficiale cessa dalla ferma  anche  prima  del  termine
          stabilito,  oltre  che  per  le  cause   previste   per   i
          sottufficiali   in   servizio   permanente,   per    motivi
          disciplinari  e  per  superamento  del  limite  massimo  di
          licenza straordinaria di convalescenza. 
              Art. 957 (Casi di proscioglimento dalla ferma  o  dalla
          rafferma).  In  vigore  dal  7  luglio  2017.   -   1.   Il
          proscioglimento dalla ferma e' disposto, oltre che  per  le
          cause previste per il personale in servizio  permanente  di
          cui all'articolo 923, comma 1, lettere i), l)  ed  m),  nei
          seguenti casi: 
                a) domanda presentata dall'interessato; 
                b) assunzione in servizio  nel  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco; 
                c) esito positivo degli accertamenti diagnostici  per
          l'abuso  di  alcool,  per   l'uso,   anche   saltuario   od
          occasionale,  di   sostanze   stupefacenti,   nonche'   per
          l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
                d)  superamento  del  limite   massimo   di   licenza
          straordinaria di convalescenza; 
                e) motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo  1357,
          comma 1, lettera c); 
                e-bis)  mancato  superamento  dei  corsi  basici   di
          formazione previsti per la ferma  prefissata  di  un  anno,
          salvo i casi di infermita' dipendente da causa di servizio; 
                f) perdita  dell'idoneita'  fisio-psico-attitudinale,
          richiesta per il reclutamento  quale  volontario  in  ferma
          prefissata,  salvo  quanto  previsto   dall'articolo   955,
          accertata con riferimento alle direttive tecniche sanitarie
          approvate con decreto del Ministro della difesa; 
                g) scarso rendimento di cui all'articolo 960. 
              2.  Il  proscioglimento  per   esito   positivo   degli
          accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per  l'uso,
          anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti,
          nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a  scopo  non
          terapeutico, e' disposto sulla  base  della  documentazione
          attestante gli accertamenti diagnostici effettuati. 
              3. Il provvedimento di proscioglimento dalla  ferma  e'
          adottato dalla Direzione generale per il personale militare
          e determina la cessazione del rapporto di servizio.». 
              «Art. 960 (Proscioglimento per scarso rendimento). - 1.
          La proposta di proscioglimento per scarso  rendimento  puo'
          essere avanzata dal comandante di corpo  nei  casi  in  cui
          l'interessato ha conseguito la qualifica  di  insufficiente
          ovvero  giudizi  negativi  in  sede  di   redazione   della
          documentazione caratteristica per un periodo di almeno  sei
          mesi, se volontario in ferma prefissata di  un  anno  o  in
          rafferma annuale, e per un periodo di almeno  un  anno,  se
          volontario in ferma prefissata quadriennale o  in  rafferma
          biennale. 
              2.  La  proposta  deve  essere  comunque  avanzata  nei
          predetti casi, quando essi hanno comportato un giudizio  di
          non idoneita' all'avanzamento per  due  volte  consecutive,
          ovvero  nel  caso  di  mancato  superamento  dei  corsi  di
          formazione previsti per la ferma prefissata di un anno.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2140  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              Art. 2140 (Ufficiali  in  ferma  prefissata  del  Corpo
          della Guardia di finanza). - Omissis. 
              4. Fermi restando gli  ulteriori  requisiti  prescritti
          dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma  prefissata
          che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel  Corpo
          della   guardia    di    finanza    possono    partecipare,
          esclusivamente in relazione  ai  posti  loro  riservati  ai
          sensi  dell'articolo   2143-bis,   al   concorso   per   il
          reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo9deldecreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreche' gli  ufficiali
          interessati non abbiano superato il trentasettesimo anno di
          eta'. Il servizio prestato  in  qualita'  di  ufficiale  in
          ferma  prefissata  costituisce   titolo   ai   fini   della
          formazione della graduatoria di merito. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2145  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              Art. 2145  (Norme  di  stato  giuridico  e  avanzamento
          riguardanti  gli  ufficiali  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza). - Omissis. 
              2. E' escluso  dal  provvedimento  di  collocamento  in
          aspettativa l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante
          generale  nonche'  il  colonnello  del  ruolo  del  maestro
          direttore della banda musicale del Corpo della  guardia  di
          finanza di cui all'articolo 7 del  decreto  legislativo  27
          febbraio 1991, n. 79.». 
              - Per l'articolo 7 del decreto legislativo 27  febbraio
          1991, n. 79, v. nota all'articolo 9.