Art. 19 
 
 
                   Pagamento con carta di credito 
 
  1.   L'utilizzazione   della   carta   di   credito,   nel   limite
dell'assegnazione allo scopo disposta nel  programma  annuale  e  con
l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di  autorizzazione
alla spesa, e' consentita, qualora non sia  possibile  o  conveniente
ricorrere alle procedure  ordinarie,  nel  rispetto  delle  norme  in
materia di utilizzo dello strumento da  parte  delle  Amministrazioni
pubbliche. 
  2. Il titolare della carta di credito e' il  dirigente  scolastico,
il quale ne puo' altresi' autorizzare l'uso da parte del  D.S.G.A.  o
di docenti in servizio presso l'istituzione scolastica. 
  3. Per  i  pagamenti  cosi'  effettuati,  documentati  da  ricevute
intestate  all'istituzione  scolastica,  il  D.S.G.A.   provvede   al
riscontro contabile entro cinque giorni dal ricevimento dei  relativi
estratti conto. La carta di credito non puo', in  ogni  caso,  essere
utilizzata per prelievi di contante. 
  4. I rapporti  con  gli  istituti  di  credito  o  con  altri  enti
emittenti  le  carte  di  credito  sono  disciplinati  con   apposita
convenzione, da inserirsi eventualmente nell'atto di  affidamento  di
cui all'articolo 20.