Art. 35 
 
 
      Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, 
                   dei laboratori e delle officine 
 
  1. La custodia del materiale didattico, tecnico e  scientifico  dei
gabinetti, dei laboratori e delle officine e' affidata dal  D.S.G.A.,
su  indicazione  vincolante  del  dirigente  scolastico,  ai  docenti
utilizzatori o ad insegnanti  di  laboratorio,  ovvero  al  personale
tecnico, che operano in osservanza di quanto stabilito in materia nel
regolamento dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 29. 
  2. L'affidamento di cui al  comma  1  deve  risultare  da  apposito
verbale cui sono allegati elenchi descrittivi di  quanto  costituisce
oggetto di affidamento, compilati in doppio esemplare e  sottoscritti
dal  D.S.G.A.  e  dall'interessato.  L'affidatario  assume  tutte  le
responsabilita' connesse alla  custodia  e  conservazione  di  quanto
incluso nei medesimi elenchi descrittivi. Le predette responsabilita'
cessano con la riconsegna al direttore di quanto affidato,  la  quale
deve avvenire con le stesse modalita' dell'affidamento e  implica  la
cessazione dall'incarico. 
  3.  Qualora  piu'  docenti  o  insegnanti  di  laboratorio   devono
avvalersi dei medesimi laboratori, officine o gabinetti, il dirigente
scolastico individua colui al quale  affidarne  la  direzione  tra  i
soggetti  di  cui  al  comma  1.  Il   relativo   incarico   comporta
l'affidamento e le responsabilita' di cui al comma 2.