Art. 38 Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico 1. Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), a condizione che cio' sia compatibile con finalita' educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime. 2. La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico puo' avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 107 del 2015. 3. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed e' gravato in via esclusiva di ogni responsabilita' connessa alle attivita' che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonche' alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresi', l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali. 4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilita' civile con un istituto assicurativo.
Note all'art. 38: - Si riporta l'art. 1, comma 22, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «22. Nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realta' associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attivita' educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.».