Art. 38 
 
 
         Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico 
 
  1.  Le  istituzioni   scolastiche   possono   concedere   a   terzi
l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio  scolastico,  nel
rispetto di quanto previsto nella delibera di  cui  all'articolo  45,
comma 2,  lett.  d),  a  condizione  che  cio'  sia  compatibile  con
finalita' educative, formative, ricreative, culturali,  artistiche  e
sportive e con i compiti delle istituzioni medesime. 
  2. La concessione in uso dei locali dell'edificio  scolastico  puo'
avvenire anche nei periodi di sospensione  dell'attivita'  didattica,
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n.
107 del 2015. 
  3. Il concessionario assume gli obblighi  di  custodia  dei  locali
ricevuti e dei beni ivi contenuti ed e' gravato in via  esclusiva  di
ogni responsabilita' connessa alle attivita' che svolge nei  predetti
locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati  a  persone,  a
beni, nonche' alle strutture scolastiche. Il  concessionario  assume,
altresi', l'obbligo di sostenere le spese connesse  all'utilizzo  dei
locali. 
  4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali
dell'edificio scolastico possono essere concessi  esclusivamente  per
utilizzazioni  precarie   e   di   carattere   sporadico   e   previa
stipulazione, da parte del concessionario,  di  una  polizza  per  la
responsabilita' civile con un istituto assicurativo. 
 
          Note all'art. 38: 
 
              - Si riporta l'art. 1, comma 22, della citata legge  13
          luglio 2015, n. 107: 
                «22.  Nei  periodi  di   sospensione   dell'attivita'
          didattica, le istituzioni scolastiche e  gli  enti  locali,
          anche in collaborazione con le famiglie interessate  e  con
          le realta' associative del territorio e del terzo  settore,
          possono  promuovere,  nell'ambito  delle   risorse   umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza   pubblica,   attivita'   educative,    ricreative,
          culturali, artistiche e sportive  da  svolgere  presso  gli
          edifici scolastici.».