Art. 42 
 
 
         Formazione, archiviazione e conservazione digitale 
            della documentazione amministrativo-contabile 
 
  1. Le istituzioni scolastiche  formano  gli  originali  dei  propri
documenti con mezzi informatici, ai sensi di  quanto  previsto  dagli
articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  e
dalle Linee guida adottate ai sensi  dell'articolo  71  del  medesimo
decreto legislativo n. 82 del 2005. 
  2. Il  dirigente  scolastico  e  il  D.S.G.A.  adottano  le  misure
necessarie    per    l'archiviazione    digitale    dei     documenti
amministrativo-contabili,  anche  mediante  dematerializzazione   dei
documenti formati in origine  su  supporto  analogico,  ai  sensi  di
quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo  n.  82  del
2005 e dalle Linee guida  adottate  ai  sensi  dell'articolo  71  del
medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005. 
  3. Le istituzioni scolastiche adottano le  misure  necessarie  alla
protocollazione e conservazione in formato digitale, per non meno  di
dieci anni,  dei  documenti  amministrativo-contabili,  ai  sensi  di
quanto previsto dagli articoli 40 e seguenti del decreto  legislativo
n. 82 del 2005 e dalle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 71
del medesime decreto legislativo n. 82 del 2005. 
 
          Note all'art. 42: 
              - Si riporta il testo dei commi 22, 40 e seguenti e del
          comma 71 del citato decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82: 
              «Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). -
          1.  I  documenti  informatici  contenenti  copia  di   atti
          pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
          gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in
          origine su supporto analogico,  spediti  o  rilasciati  dai
          depositari pubblici autorizzati e dai  pubblici  ufficiali,
          hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e  2715
          del codice civile, se sono formati ai sensi  dell'art.  20,
          comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione
          sostituisce quella dell'originale. 
              1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di
          un documento analogico  e'  prodotta  mediante  processi  e
          strumenti che assicurano che il documento informatico abbia
          contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
          da  cui  e'  tratto,  previo  raffronto  dei  documenti   o
          attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano
          adottate tecniche in grado di garantire  la  corrispondenza
          della forma e del contenuto dell'originale e della copia. 
              2. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di
          documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto
          analogico  hanno  la  stessa  efficacia  probatoria   degli
          originali da cui sono estratte, se la loro  conformita'  e'
          attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
          autorizzato, secondo le Linee guida 
              3. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di
          documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto
          analogico nel rispetto delle Linee guida  hanno  la  stessa
          efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte  se
          la loro  conformita'  all'originale  non  e'  espressamente
          disconosciuta. 
              4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e  3
          sostituiscono  ad  ogni  effetto  di  legge  gli  originali
          formati in origine su supporto analogico, e sono idonee  ad
          assolvere gli  obblighi  di  conservazione  previsti  dalla
          legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri possono essere individuate  particolari  tipologie
          di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in
          ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane
          l'obbligo  della  conservazione  dell'originale   analogico
          oppure, in  caso  di  conservazione  sostitutiva,  la  loro
          conformita' all'originale deve  essere  autenticata  da  un
          notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con
          dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al
          documento informatico. 
              6.» 
              «Art. 40 (Formazione di documenti informatici). - 1. Le
          pubbliche amministrazioni formano gli originali dei  propri
          documenti, inclusi  quelli  inerenti  ad  albi,  elenchi  e
          pubblici  registri,  con  mezzi  informatici   secondo   le
          disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida. 
              2. -. 
              3. -. 
              4. -. 
              Art.  40-bis  (Protocollo  informatico).  -   1.Formano
          comunque oggetto di registrazione di  protocollo  ai  sensi
          dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che provengono da o
          sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di  quanto
          previsto  all'art.  3-bis,  nonche'   le   istanze   e   le
          dichiarazioni di cui all'art. 65in conformita'  alle  Linee
          guida 
              Art. 40-ter (Sistema pubblico di ricerca  documentale).
          - 1.La Presidenza del Consiglio dei  ministri  promuove  lo
          sviluppo  e  la  sperimentazione  di  un  sistema  volto  a
          facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi  di
          pubblicita'  legale,  trasparenza  o  a  registrazione   di
          protocollo ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente
          della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  e  di  cui
          all'art. 40-bis e dei fascicoli  dei  procedimenti  di  cui
          all'art. 41, nonche' a  consentirne  l'accesso  on-line  ai
          soggetti che ne abbiano diritto ai sensi  della  disciplina
          vigente. 
              (Omissis).» 
              «Art.  71  (Regole  tecniche).  -  1.  L'AgID,   previa
          consultazione pubblica da svolgersi  entro  il  termine  di
          trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti  e  il
          Garante per la protezione dei dati personali nelle  materie
          di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
          unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
          e di indirizzo per l'attuazione  del  presente  codice.  Le
          Linee guida divengono efficaci dopo la  loro  pubblicazione
          nell'apposita  area   del   sito   internet   istituzionale
          dell'AgID e di essa  ne  e'  data  notizia  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. Le  Linee  guida  sono
          aggiornate o modificate con la procedura di  cui  al  primo
          periodo. 
              [1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente
          del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro
          delegato per l'innovazione  e  le  tecnologie,  sentito  il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  d'intesa   con   la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole
          tecniche e di sicurezza per il  funzionamento  del  sistema
          pubblico di connettivita'.] 
              1-ter. Le regole tecniche di  cui  al  presente  codice
          sono  dettate  in  conformita'  ai  requisiti  tecnici   di
          accessibilita' di cui all'art. 11  della  legge  9  gennaio
          2004, n. 4, alle  discipline  risultanti  dal  processo  di
          standardizzazione tecnologica a livello  internazionale  ed
          alle normative dell'Unione europea. 
              2.».