Art. 5 
 
 
                   Redazione del programma annuale 
 
  1. Il programma annuale e' redatto secondo il criterio  finanziario
della competenza ed  e'  distinto  in  due  sezioni,  rispettivamente
denominate «entrate» e «spese». 
  2. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la
loro provenienza. 
  3. Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come  finalita'
di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte  in  attivita'
amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.
Nel caso in cui in istituti di istruzione secondaria di secondo grado
funzionano,  unitamente  ad  altri  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria di secondo grado, corsi  di  studio  che  richiedono  beni
strumentali,  laboratori  e  officine  d'alto  valore   artistico   o
tecnologico,  le  maggiori  risorse  per  il   raggiungimento   degli
obiettivi  di  tali  corsi,  purche'  coerenti   con   il   P.T.O.F.,
confluiscono in uno specifico progetto. 
  4. Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo,  le
entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio. 
  5. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma  annuale
per l'attuazione del P.T.O.F. e'  allegata  una  scheda  illustrativa
finanziaria, predisposta dal  D.S.G.A.,  nella  quale  sono  indicati
l'arco temporale di riferimento,  le  fonti  di  finanziamento  e  il
dettaglio delle spese distinte per natura. 
  6. Per ogni progetto annuale o pluriennale devono  essere  indicate
la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per  la  sua
realizzazione  e  le  quote  di  spesa  attribuite  a  ciascun   anno
finanziario, fatta salva la possibilita' di rimodulare queste  ultime
in  relazione  all'andamento  attuativo  del  progetto,  mediante  il
riporto nella competenza dell'esercizio successivo  delle  somme  non
impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento,  anche  prima
dell'approvazione del conto consuntivo. 
  7. Al programma annuale e' allegata una relazione illustrativa, che
descrive  dettagliatamente  gli  obiettivi   da   realizzare   e   la
destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.
ed espone sinteticamente i risultati della  gestione  in  corso  alla
data di presentazione del programma  medesimo,  come  rilevati  nelle
schede  di  cui  al  comma  5,  e  quelli  del  precedente  esercizio
finanziario. La relazione evidenzia, altresi', in modo specifico,  le
finalita' e le  voci  di  spesa  cui  vengono  destinate  le  entrate
derivanti dal contributo volontario delle  famiglie,  nonche'  quelle
derivanti da erogazioni liberali, anche  ai  sensi  dell'articolo  1,
commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e  quelli  reperiti
mediante sistemi di raccolta fondi o di  adesione  a  piattaforme  di
finanziamento collettivo. Ove vi sono gestioni  economiche  separate,
la relazione deve riportare gli elementi di  cui  agli  articoli  25,
comma 5, 26, comma 4, 27, comma 5. 
  8. Il programma annuale e' predisposto dal dirigente scolastico con
la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria  ed
e'  proposto  dalla  Giunta  esecutiva,  unitamente  alla   relazione
illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a  quello  di
riferimento al Consiglio  d'istituto  per  l'approvazione.  Entro  la
stessa  data  del  30  novembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
riferimento, il programma annuale e la  relazione  illustrativa  sono
sottoposti ai  revisori  dei  conti  per  il  parere  di  regolarita'
contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere,
che puo' essere acquisito anche con modalita' telematiche  ed  essere
verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro  il  31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. 
  9. La delibera di approvazione del programma  annuale  e'  adottata
dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente  a
quello di riferimento, anche nel caso  di  mancata  acquisizione  del
predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata  per  la
deliberazione stessa. In caso di parere dei revisori  dei  conti  non
favorevole al suddetto programma per rilevata mancanza di regolarita'
contabile, l'istituzione scolastica tiene  conto  delle  osservazioni
formulate dai revisori dei conti e, in caso di  mancato  recepimento,
fornisce adeguata motivazione, anche nel  caso  in  cui  il  predetto
parere sia  stato  acquisito  dopo  la  deliberazione  del  Consiglio
d'istituto. 
  10. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma annuale, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi
dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 107 del 2015, entro  il  30
settembre  di  ciascun  anno  provvede  a  erogare  alle  istituzioni
scolastiche, il  fondo  di  funzionamento  in  relazione  alla  quota
corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese
di dicembre dell'anno scolastico di riferimento.  Entro  la  medesima
data, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
comunica  in  via  preventiva  l'ulteriore  risorsa  finanziaria  che
compone  il  fondo  di  funzionamento,   tenuto   conto   di   quanto
eventualmente previsto nel disegno di legge del bilancio dello Stato,
relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed  il  mese
di agosto dell'anno scolastico di riferimento, da erogarsi nei limiti
di quelle iscritte in bilancio a legislazione  vigente  entro  e  non
oltre il 28 febbraio dell'esercizio finanziario cui fa riferimento il
programma annuale. 
  11. Il  programma  annuale  e'  pubblicato  entro  quindici  giorni
dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17  e  136,  della
legge n. 107 del 2015, nel  Portale  unico  dei  dati  della  scuola,
nonche' nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione
amministrazione trasparente. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  145  e  seguenti,
          dell'art. 1 della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «145. Per le erogazioni liberali  in  denaro  destinate
          agli investimenti in  favore  di  tutti  gli  istituti  del
          sistema nazionale di istruzione, per  la  realizzazione  di
          nuove  strutture  scolastiche,   la   manutenzione   e   il
          potenziamento di quelle  esistenti  e  per  il  sostegno  a
          interventi che migliorino l'occupabilita'  degli  studenti,
          spetta un credito d'imposta pari  al  65  per  cento  delle
          erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta
          successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari  al
          50 per cento di quelle  effettuate  nel  periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. 
              146. Il credito  d'imposta  di  cui  al  comma  145  e'
          riconosciuto alle persone fisiche  nonche'  agli  enti  non
          commerciali e ai soggetti titolari di reddito  d'impresa  e
          non e' cumulabile con altre agevolazioni  previste  per  le
          medesime spese. 
              147. Il credito  d'imposta  di  cui  al  comma  145  e'
          ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese di
          cui al comma 145 sono  ammesse  al  credito  d'imposta  nel
          limite dell'importo massimo di  euro  100.000  per  ciascun
          periodo d'imposta.  Per  i  soggetti  titolari  di  reddito
          d'impresa,  il  credito  d'imposta,   ferma   restando   la
          ripartizione in tre  quote  annuali  di  pari  importo,  e'
          utilizzabile     tramite     compensazione     ai     sensi
          dell'art.17deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  e
          successive  modificazioni,  e  non  rileva  ai  fini  delle
          imposte  sui  redditi  e   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive. 
              148. Il credito d'imposta e' riconosciuto a  condizione
          che  le  somme  siano  versate  in  un  apposito   capitolo
          dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le  modalita'
          definite  con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. Le  predette  somme
          sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato  di
          previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca per l'erogazione alle scuole  beneficiarie.
          Una quota pari al 10 per cento delle somme complessivamente
          iscritte annualmente sul predetto fondo e'  assegnata  alle
          istituzioni scolastiche che  risultano  destinatarie  delle
          erogazioni liberali in un ammontare  inferiore  alla  media
          nazionale, secondo le modalita' definite con il decreto  di
          cui al primo periodo. 
              148-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 148,  le
          erogazioni liberali in denaro destinate  agli  investimenti
          effettuate in favore delle scuole paritarie sono effettuate
          su un conto corrente  bancario  o  postale  intestato  alle
          scuole  paritarie  beneficiarie  stesse,  con  sistemi   di
          pagamento tracciabili. In tal caso le  scuole  beneficiarie
          sono tenute a: 
                a)    comunicare     mensilmente     al     Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'   e    della    ricerca
          l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese  di
          riferimento,   provvedendo   altresi'   a   dare   pubblica
          comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione
          e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il  proprio
          sito internet  istituzionale,  nell'ambito  di  una  pagina
          dedicata  e  facilmente  individuabile,   e   sul   portale
          telematico del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice
          in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui
          aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
                b) versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle
          erogazioni liberali di cui alla lettera a), il 10 per cento
          nel fondo di cui al comma 148 stesso per  le  finalita'  di
          cui al terzo periodo del medesimo comma. 
              148-ter. All'attuazione del comma 148-bis  si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
              149. I soggetti beneficiari provvedono a dare  pubblica
          comunicazione dell'ammontare delle somme erogate  ai  sensi
          del comma 148, nonche' della destinazione  e  dell'utilizzo
          delle  erogazioni  stesse  tramite  il  proprio  sito   web
          istituzionale,  nell'ambito  di  una  pagina   dedicata   e
          facilmente individuabile,  e  nel  portale  telematico  del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, nel rispetto  delle  disposizioni  del  codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui  aldecreto
          legislativo 30 giugno  2003,  n.  196.  All'attuazione  del
          presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  il
          bilancio dello Stato. 
              150. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione  del
          credito d'imposta di cui ai commi da 145 a 149, valutati in
          euro 7,5 milioni per l'anno 2017, in euro  15  milioni  per
          l'anno 2018, in euro 20,8 milioni per l'anno 2019, in  euro
          13,3 milioni per l'anno 2020 e  in  euro  5,8  milioni  per
          l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi  dei  commi  201   e
          seguenti.». 
              - Si riporta il testo del comma 11  dell'art.  1  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
                «11. A decorrere dall'anno scolastico  2015/2016,  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          provvede, entro  il  mese  di  settembre,  alla  tempestiva
          erogazione a ciascuna istituzione scolastica  autonoma  del
          fondo   di   funzionamento   in   relazione   alla    quota
          corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre
          e il mese di dicembre dell'anno scolastico di  riferimento.
          Contestualmente il Ministero  comunica  in  via  preventiva
          l'ulteriore risorsa finanziaria,  tenuto  conto  di  quanto
          eventualmente previsto nel disegno di legge di  stabilita',
          relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio  ed  il
          mese di agosto dell'anno  scolastico  di  riferimento,  che
          sara' erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio
          a legislazione  vigente  entro  e  non  oltre  il  mese  di
          febbraio  dell'esercizio  finanziario  successivo.  Con  il
          decreto di cui al comma 143 e' determinata la tempistica di
          assegnazione ed erogazione delle risorse  finanziarie  alle
          istituzioni scolastiche al fine di incrementare  i  livelli
          di  programmazione  finanziaria  a  carattere   pluriennale
          dell'attivita' delle scuole.  Entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, sono ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per
          il  funzionamento  delle  istituzioni  scolastiche  di  cui
          all'art. 1, comma 601, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, e successive modificazioni.». 
              - Si riporta il testo dei commi 17 e  136  dell'art.  1
          della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
                «17. Le istituzioni scolastiche,  anche  al  fine  di
          permettere  una  valutazione  comparativa  da  parte  degli
          studenti e delle famiglie, assicurano la piena  trasparenza
          e pubblicita' dei piani triennali  dell'offerta  formativa,
          che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma  136.
          Sono  altresi'  ivi  pubblicate  tempestivamente  eventuali
          revisioni del piano triennale. 
              (Omissis). 
              136. E' istituito  il  Portale  unico  dei  dati  della
          scuola. 
              (Omissis).».