Art. 53 
 
 
                               Verbali 
 
  1. L'attivita' dei revisori  dei  conti  deve  essere  verbalizzata
anche con l'uso di applicativi informatici. I verbali,  per  ciascuna
istituzione scolastica, sono raccolti in apposito registro  a  pagine
numerate progressivamente, che e' custodito dal D.S.G.A. o da un  suo
delegato e conservato con le modalita' di cui all'articolo 42. 
  2. I revisori dei conti trasmettono  alle  Ragionerie  territoriali
dello Stato territorialmente competenti, con  modalita'  telematiche,
tutti   i    verbali    concernenti    l'attivita'    di    revisione
amministrativo-contabile. All'Ufficio scolastico  regionale,  con  le
medesime modalita', sono  trasmessi  soltanto  i  verbali  contenenti
rilievi  di   carattere   amministrativo-contabile,   unitamente   ai
documenti agli stessi allegati, per le valutazioni e  l'adozione  dei
provvedimenti di competenza. La medesima documentazione, relativa  ai
verbali contenenti rilievi, e' trasmessa alle Ragionerie territoriali
dello Stato.