Art. 2 
 
  La consistenza del debito e' ridotta dell'ammontare  corrispondente
al valore nominale dei titoli di cui ai punti a), b), c),  d)  ed  e)
dell'art.  1  del  presente  decreto,   pari   a   complessivi   euro
700.000.000,00. 
  Ai capitoli di bilancio  corrispondenti  agli  oneri  dei  prestiti
oggetto delle presenti  operazioni  di  acquisto  sono  apportate  le
conseguenti modifiche.