Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11
gennaio  2019,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate   negli
articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima». 
  La provvigione di collocamento, prevista  dall'art.  6  del  citato
decreto del 6 ottobre 2016, verra'  corrisposta  nella  misura  dello
0,30% del capitale nominale sottoscritto.