Art. 2 1. L'intervento di cui al precedente art. 1 e' subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni. 2. L'Istituto convenzionato provvedera' a regolarizzare il solo contratto di contributo nella spesa con i soggetti beneficiari nel rispetto del presente decreto. 3. Le agevolazioni verranno erogate al ricorrere dei presupposti di legge e in unica soluzione a fronte della verifica rispettivamente e per quanto di competenza, da parte del soggetto convenzionato e dell'esperto scientifico, incaricati della valutazione in itinere, della effettiva e valida conclusione del progetto. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per le necessarie attivita' di controllo e successivamente sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 2018 Il direttore generale: Di Felice Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2018, registrazione n. 1-3440