Art. 2 
 
  1.  L'intervento  di  cui  al  precedente  art.  1  e'  subordinato
all'acquisizione della certificazione antimafia  di  cui  al  decreto
legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
  2. L'Istituto convenzionato provvedera'  a  regolarizzare  il  solo
contratto di contributo nella spesa con i  soggetti  beneficiari  nel
rispetto del presente decreto. 
  3. Le agevolazioni verranno erogate al ricorrere dei presupposti di
legge e in unica soluzione a fronte della verifica rispettivamente  e
per quanto di competenza,  da  parte  del  soggetto  convenzionato  e
dell'esperto scientifico, incaricati della  valutazione  in  itinere,
della effettiva e valida conclusione del progetto. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti  per  le
necessarie attivita' di controllo e successivamente sara'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 ottobre 2018 
 
                                     Il direttore generale: Di Felice 

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2018, registrazione  n.
1-3440