Art. 5 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in  conformita'  a  quanto
stabilito dal decreto 12 settembre  2000,  n.  410  di  adozione  del
regolamento concernente la ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  forestali  e   del
turismo. 
  2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della  IGP  «Agnello
del centro Italia» appartenenti alla  categoria  «allevatori»,  nella
filiera «carni fresche» individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile
2000 e successive modificazioni e integrazioni  recante  disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi  di
tutela  delle  denominazioni  di  origine  protette  (DOP)  e   delle
indicazioni geografiche protette (IGP), sono  tenuti  a  sostenere  i
costi  di  cui  al  comma  precedente,  anche  in  caso  di   mancata
appartenenza al consorzio di tutela.