Art. 4 
 
 
         Identificazione in via indiretta tramite CIE e CNS 
 
  1. L'identificazione per via telematica di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), da parte delle imprese di telefonia mobile puo'  avvenire
anche con la CIE e la CNS, ai sensi dell'art. 64, comma 2-nonies  del
CAD.